Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10825 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.04/05/2017),  n. 10825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29898/2011 proposto da:

MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., (p.i. (OMISSIS)), non in proprio

ma esclusivamente in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi

di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via de Camillis n.4, presso

l’avvocato Romano Davide, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BARI, depositata il

30/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DAVIDE ROMANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

LUCIO che ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo di

ricorso; rigetto resto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato l’11/11/2011, il Tribunale di Bari ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da MPS Gestione Crediti in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena, per la mancata ammissione al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. del credito di Euro 395.363,61, derivante da mutuo fondiario, con garanzia ipotecaria fornita da terzi.

Il Giudice del merito ha rilevato che la parte aveva prodotto, anche in sede di opposizione, copia informale del titolo allegato e, a fronte dell’eccezione di non conformità della Curatela, aveva prodotto all’udienza la copia autentica, eppertanto tardivamente (peraltro, a fronte del deposito del ricorso in opposizione del 10/8/2010, solo in data 8/2/2011 era stata proposta l’istanza per il rilascio della seconda copia esecutiva del mutuo), nè costituiva idonea prova del credito l’estratto del conto corrente bancario, posto che la Curatela aveva contestato che il richiamo all’erogazione del finanziamento n. (OMISSIS) corrispondesse al mutuo in questione, nè la ricorrente aveva provato altrimenti la pretesa corrispondenza.

Ricorre avverso detta pronuncia MPS Gestione Crediti Banca spa, con ricorso affidato a sei motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole della violazione da parte del Tribunale di Bari del legittimo affidamento della parte, a fronte della produzione non solo della copia informale del contratto di mutuo fondiario, ma anche dell’allegazione della copia della nota di iscrizione, riproducente gli estremi dell’atto ed i dati relativi ai soggetti obbligati, e proprio avanti al medesimo Tribunale la parte aveva instaurato, sulla base del detto titolo esecutivo, procedura esecutiva immobiliare in danno dei terzi datori di ipoteca.

1.2.- Col secondo, MPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 L. Fall., sostenendo di essersi trovata nell’impossibilità di produrre l’atto, in quanto già allegato al procedimento esecutivo avviato per il recupero del credito verso i terzi datori di ipoteca e risultato poi smarrito, e di essersi attivata per ottenere dal notaio il rilascio della seconda copia esecutiva, per cui doveva ritenersi ben possibile la rimessione in termini per la produzione in giudizio.

1.3.- Col terzo mezzo, MPS denuncia la violazione e mancata applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 294 c.p.c. per la mancata rimessione in termini.

1.4.- Col quarto e col quinto motivo, la ricorrente si duole del vizio di contraddittorietà della motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto delle ragioni che hanno determinato l’inosservanza del termine ex art. 99, comma 2, n. 4 L. Fall., e dell’omessa motivazione sulla richiesta di ammettere il credito con riserva, concedendo un congruo termine per la produzione.

2.2.- I cinque motivi, strettamente collegati, vanno esaminati congiuntamente e sono da ritenersi sostanzialmente inammissibili.

E’ sufficiente a riguardo rilevare che la ricorrente non ha indicato quando e con quale atto avesse portato all’attenzione del Tribunale i fatti oggi dedotti, tra l’altro anche del tutto genericamente, in tesi idonei a costituire le ragioni impeditive dell’allegazione tempestiva dell’originale del documento in oggetto; nè tali fatti sono menzionati nel decreto impugnato, sì che la deduzione degli stessi deve ritenersi inammissibilmente avvenuta solo nel presente giudizio.

1.6.- Col sesto mezzo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 98-99 L. Fall., sostenendo di avere prodotto la nota di iscrizione dell’atto di mutuo, riproducente tutti i dati essenziali del contratto, nonchè di avere esibito gli estratti conti bancari da cui risulta l’accredito sul conto corrente della (OMISSIS) presso la Banca Antonveneta della somma di Euro 400.000,00, pari esattamente a quella finanziata col mutuo fondiario e che anche con le semplici presunzioni, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato il titolo.

2.3.- Il motivo è fondato.

Il Tribunale non ha considerato se il disconoscimento della conformità della copia all’originale del contratto di mutuo potesse essere superato(attesa l’utilizzabilità a tal fine di tutti i mezzi di prova, comprese le presunzioni) dalla “nota di iscrizione dell’atto notarile riproducente tutti gli estremi del contratto-la banca erogatrice, la parte finanziata, i terzi datori di ipoteca, l’importo finanziato, il numero di rate (72) di ammortamento, l’importo iniziale di ciascuna rata (Euro 6.619,72)…”, e che questo documento andava valutato, ai fini dell’integrazione della prova presuntiva, quanto meno con gli estratti conto prodotti, comprovanti come, a partire dalla stessa data dell’atto di mutuo, fosse stata accreditata sul conto corrente acceso dalla (OMISSIS) la somma di Euro 400.000,00, tenuto conto dell’assenza di altro analogo finanziamento (per data ed importi) rinveniente dalle allegazione delle parti.

Il Tribunale ha pertanto omesso di valutare l’efficacia probatoria anche solo presuntiva della nota di iscrizione e degli estratti conto bancari, valutabili anch’essi come elementi indiziari(valenza conforme alle pronunce di questa Corte del 9/5/2001, n. 6465 e del 26/1/2006, n. 1543).

3.1.- Conclusivamente, va accolto il sesto motivo del ricorso,respinti gli altri, e va pertanto cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso, respinti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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