Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10824 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7246-2009 proposto da:

B.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato IACOVINO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende, ope legis (atto di costituzione del 18/06/09);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 341/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 10/10/2008 R.G.N. 371/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’odierna ricorrente otteneva dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, odierna intimata, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenute in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 (O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

2. Il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione svolta dalla p.a. (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa ai soli datori di lavoro privati).

3. Il Ministero dell’Istruzione proponeva appello e la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma dell’impugnata decisione, accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’appellata e revocava il decreto stesso, respingendo la domanda.

4. Di tale sentenza la B. ha chiesto la cassazione con due motivi. Il Ministero ha depositato “atto di costituzione” ed ha partecipato alla discussione.

Motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i due motivi la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la disposizione dell’art. 7 della O.P.C.M. non fosse applicabile nella fattispecie e deduce che la L. n. 206 del 2006, art. 6, comma 1 bis non inciderebbe minimamente sul diritto dei dipendenti a fruire della agevolazione in questione (riguardante tutti i residenti, nessuno escluso), attenendo quest’ultima norma solo alla quota a carico dei datori di lavoro.

2. Le censure sono infondate alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte in analoghe controversie, da ribadire in questa sede: “L’art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti” (cfr. Cass. n. 4526, 4669, 4673 del 2011, e altre conformi).

3. Del resto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 325/2008, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 263 del 2006, detto art. 6, comma 1 bis, laddove esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i lavoratori pubblici e privati, ha affermato che “corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il detto beneficio ai soli datori di lavoro del settore privato”.

4. Infine, inconferente è il richiamo operato dalla ricorrente alla disposizione del D.L. n. 185 del 2008, art. 6 conv. con mod. in L. n. 2 del 2009, atteso che la detta disposizione “si riferisce testualmente solo a soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003″, ovvero solo a determinati soggetti individuati con provvedimenti che riguardano, peraltro, unicamente la sospensione dei termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria” (in tal senso v. Cass. 24-2-2011 n. 4527).

5. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata a pagare le spese al Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al Ministero le spese liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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