Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10824 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26533-2018 proposto da:

D.A., in proprio e in qualità di titolare dell’Agenzia

MERIDIONALE IMOBILIARE di D.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BRESCIA 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ZACHEO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERNANDO CARACUTA;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATTANZIO, 66,

presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA GIORGIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO GABALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2689/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/7/2018 il Tribunale di Lecce, in accoglimento del gravame interposto dal sig. C.F. e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. 29/8/2017, ha – per quanto ancora d’interesse in questa sede – rigettato la domanda nei confronti del medesimo in origine monitoriamente azionata dalla sig.ra D.A. – titolare dell’impresa individuale Agenzia Meridionale Immobiliare D.A. – di pagamento di somma a titolo di penale, per non avere anticipatamente revocato l’incarico di mediazione conferitale in data (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la D. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il C., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità della produzione documentale dal controricorrente effettuata con la memoria ex art. 378 c.p.c., non risultando la medesima debitamente notificata alla controparte, e non essendo al riguardo garantito il contraddittorio, trattandosi di udienza camerale non partecipata (cfr. Cass., 12/11/2018, n. 28299; Cass., 23/9/2013, n. 21729; Cass., 31/3/2011, n. 7515).

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 633,634,641,645 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6.

Con il 2 e il 6 motivo denunzia “omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 112,346,320,183 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 4 motivo denunzia violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 5 motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che il 1 motivo (con il quale la ricorrente si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente affermato non essere la fattura idonea a costituire prova idonea della pretesa monitoria) si appalesa in realtà privo d’interesse ex art. 100 c.p.c., in quanto (a parte il rilievo che diversamente da quanto dall’odierna ricorrente sostenuto nell’impugnata sentenza risulta affermato non essere la fattura in argomento idonea nella specie a fondare il decreto ingiuntivo emesso dal giudice della fase monitoria) all’esito dell’opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dall’odierno controricorrente il giudice del gravame ha in realtà definito nella specie il giudizio di merito con decisione fondata sulle prove nel corso del medesimo dedotte ed acquisite.

Con particolare riferimento al 3 motivo (con il quale la ricorrente si duole non essersi dal giudice del gravame considerato che il domandato risarcimento del danno da illegittimità del recesso operato da controparte costituisce invero una mera emendatio libelli, e non anche un’inammissibile mutatio), deve per altro verso porsi in rilievo come non risulti invero dalla ricorrente idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui la domanda “comunque… andrebbe senz’altro disattesa nel merito, non avendo la D. provato di avere patito danno alcuno, essendo il recesso intervenuto poco più di un mese dopo il conferimento dell’incarico e non essendovi riscontro probatorio alcuno in merito ad effettive e concrete trattative in corso al momento del recesso, tali da rendere probabile l’alienazione dei terreni e perciò probabile il guadagno della provvigione convenuta per l’attività di mediazione”.

Deve per altro verso sottolinearsi, con particolare riferimento al 2 e al 6 motivo, che la ricorrente inammissibilmente richiede in realtà una rivalutazione delle emergenze processuali, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al 4 motivo, che là dove si duole avere il giudice d’appello negato che le domande non accolte dal giudice di prime cure siano state riprodotte in sede di gravame laddove “costituendosi in appello, con comparsa di costituzione e risposta del 07.02.2018, ha chiaramente riproposto le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, la ricorrente prospetta invero un inammissibile vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4; per altro verso, con particolare riferimento al 5 motivo, che al di là della relativa formale intestazione essa deduce in realtà doglianza di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione (es., pag. 24 del ricorso) ovvero all’omesso e a fortiori all’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (v., in particolare pagg. 28 e 29 del ricorso) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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