Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10823 del 05/06/2020
Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10823
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19446-2018 proposto da:
BAYER SPA, in persona del proprio Direttore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO N 18, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO FABIO AROSSA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ENRICO CASTELLANI;
– ricorrente –
contro
T.R.;
– intimato –
Nonchè da:
T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA
GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato RENATO MIELE, rappresentato
e difeso dall’avvocato LUIGINO MARIA MARTELLATO;
– ricorrente incidentale –
contro
BAYER SPA, in persona del Direttore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA DEL POPOLO, 18, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
FABIO AROSSA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ENRICO CASTELLANI;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 476/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 27/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/01/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27/2/2018 la Corte d’Appello di Verona, rigettato quello in via incidentale spiegato dal sig. T.R., in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Bayer s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Venezia n. 64 del 2013, ha rideterminato in diminuzione l’ammontare in favore del primo liquidato dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo sofferti all’esito dell’assunzione del farmaco (OMISSIS) – dalla suindicata società immesso sul mercato italiano e dalla medesima successivamente ritirato – che gli aveva provocato la c.d. miopatia dei cingoli.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Bayer s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il T., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico complesso motivo, illustrato da memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 114, 117 (c.d. Codice del consumo), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 117, 118, 120 (c.d. Codice del consumo), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole che la corte di merito abbia con motivazione apparente e con erronea valutazione delle emergenze processuali e della CTU ravvisato la sua responsabilità ex artt. 2043 e 2050 c.c., laddove avrebbe dovuto applicare la disciplina del c.d. Codice del consumo.
Con unico motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., D.P.R. n. 314 del 1990, art. 11 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia confuso tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale, nonchè erroneamente escluso il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica.
Il Collegio, osservato che la causa pone questioni di rilevanza nomofilattica, ravvisa l’opportunità della relativa disamina in pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.M.
La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020