Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10823 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell�economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall�Agenzia delle dogane, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall�Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti �

contro

il signor B.G., di seguito anche “Contribuente”;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d�appello (CA) di Milano 15 giugno

2005, n. 2151, depositata il 17 settembre 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nell�udienza pubblica del 4

marzo 2010 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;

udito l�avv. Beatrice Gaia Fiduccia per le ricorrenti autorita�

tributarie;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale VELARDI

Maurizio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso

e per l�accoglimento degli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 5 – 11 agosto 2006 e� notificato al signor B. G. un ricorso delle sopra indicate autorita� tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l�appello del Contribuente contro la sentenza del Tribunale di Milano 23 gennaio – 28 febbraio 2002, che aveva rigettato l�opposizione del Contribuente all�atto di irrogazione della sanzione pecuniaria della Circoscrizione doganale di Milano (OMISSIS) notificato il 5 giugno 2000.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) a carico della Metalli ferrosi srl e� redatto il processo verbale di constatazione (PVC) 9737/136/A/91 del 6 dicembre 1991, con il quale si contesta l�illecito utilizzo del plafond IVA in operazioni d�importazione nel settore dei metalli non ferrosi;

b) per i medesimi fatti il signor B.G. e� sottoposto a svariati procedimenti penali; in particolare, all�esito di uno di essi il Tribunale penale di Milano adotta la sentenza 6 febbraio 1998, n. 429, irrevocabile dal 27 febbraio 1998, con la quale il signor B. e� condannato, in ordine a undici operazioni di importazione effettuate presso la Dogana di Milano e sezioni dipendenti;

c) il 5 giugno 2000 e� notificato al signor B.G., quale legale rappresentante della Metalli non ferrosi srl, un avviso di irrogazione di sanzioni per L. 284.857.000, emesso D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ex art. 16 per violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 4, consistente nel rilascio di dichiarazioni di intento in dogana relative alla costituzione di plafond IVA non conformi al vero, con conseguente fittizia costituzione di plafond e mancato pagamento di IVA per operazioni effettuate in importazione;

d) con citazione in opposizione il signor B. conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l�Amministrazione delle finanze – Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, Dogana di Milano, perche� sia dichiarata l�illegittimita� dell�atto di irrogazione di sanzioni;

e) il Tribunale di Milano rigetta l�opposizione;

f) l�appello del signor B. e�, invece, accolto dalla CA con la sentenza ora impugnata per Cassazione, la quale cosi� dispone: �La Corte pronunciando sulla causa promossa in grado d�appello contro il Ministero dell�Economia e delle Finanze avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 23/1 – 28/2/2002 – dichiara prescritto il diritto dell�Amministrazione delle finanze alla riscossione della sanzione irrogata a B.G. e conseguentemente dichiara illegittimo l�atto di irrogazione della sanzione�.

3. La motivazione della sentenza impugnata La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, e�, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimita�, cosi� motivata:

a) richiamato la L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 4, comma 2 secondo cui �Il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione�, poiche� i fatti contestati sono stati commessi nel 1991, mentre l�avviso di irrogazione della sanzione e� stato notificato il 5 giugno 2000, e� fondata l�eccezione di prescrizione sollevata dall�appellante;

b)si aggiunge, poi, che �per completezza di motivazione, si annota che l�azione dell�amministrazione finanziaria per il pagamento dei tributi doganali evasi in occasione di contrabbando rimane soggetta alla prescrizione quinquennale se il giudice penale pronunci soltanto sulla responsabilita� penale dell�imputato …: nel caso in esame il B. e� stato condannato per contrabbando aggravato e falso in scrittura privata con sentenze, irrevocabili, emesse ex art. 444 c.p.p.�.

4. Il ricorso per Cassazione delle amministrazioni tributarie e� sostenuto con tre motivi d�impugnazione e si conclude con la richiesta che sia dichiarata nulla e, comunque,cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese.

5. L�intimato non si costituisce in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il primo motivo d�impugnazione.

6.1.1. Con il primo motivo d�impugnazione s�ipotizza la nullita� della sentenza d�appello per violazione dell�art. 132 c.p.c., comma 3 in relazione all�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

6.1.2. I ricorrenti sostengono, al riguardo, che la sentenza d�appello risulterebbe sottoscritta da “Il Presidente T. A.”, che non farebbe parte del collegio giudicante.

6.2. Il motivo e� infondato, perche� dall�esame degli atti di causa, cui la Corte puo� accedere per la natura processuale della questione sollevata, risulta:

a) che la sentenza della Corte d�appello di Milano, Prima Sezione civile, 15 giugno 2005, n. 2151, depositata il 17 settembre 2005, indica nella sua epigrafe, in relazione al �Procedimento civile iscritto nel Reg. gen. al n. 1971.02�, come Presidente relatore la dott. V.A.M.;

b) che la sentenza risulta poi sottoscritta da �Il Presidente T.A.�;

c) che nel verbale dell�udienza collegiale della Corte d�appello di Milano, Sezione 01, del giorno 5 aprile 2005, in relazione al procedimento R.G. 1971/2002, si legge; �Preliminarmente si da atto che la causa viene oggi introitata dalla Dr.ssa T. in sostituzione della Dr.ssa V., trasferita ad altro ufficio�.

Se ne deduce che il fatto che nell�epigrafe della sentenza, adottata nella camera di consiglio del 15 giugno 2005, sia rimasta l�indicazione come Presidente – relatore della Dott. V.A. M., costituisce il risultato di un mero errore materiale di redazione da parte del vero presidente e relatore, la dott. T. A., che aveva sostituito la Dott. V. fin dal 5 aprile 2005 e che ha, quindi, sottoscritto la sentenza adottata il 15 giugno 2005 e pubblicata il 17 settembre successivo. D�altra parte, per contraddire l�interpretazione ora fornita degli atti di causa, sarebbe stato necessario che le ricorrenti, adempiendo all�onere di autosufficienza del ricorso per Cassazione, riproducessero il verbale d�udienza del 15 giugno 2005, mostrano cosi� la fondatezza dell�ipotesi prospettata della divaricazione tra composizione del collegio decidente e sottoscrittore della sentenza adottata.

7. Il secondo motivo d�impugnazione.

7.1.1. Con il secondo motivo d�impugnazione, proposto in via subordinata, si denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17 ora D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, comma 2 e art. 84, comma 3 e dei principi desumibili dall�art. 3 Reg. Cee 24 luglio 1979, n. 1697, dell�art. 221.4 Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, dell�art. 2935 c.c. e dei principi generali in materia di decorrenza del termine prescrizionale.

7.1.2.1. Secondo le ricorrenti autorita� tributarie, la sentenza d�appello sarebbe �viziata in relazione alle norme di legge indicate …, in quanto nella situazione descritta appare irragionevole, ingiusto e illegittimo far decorrere la prescrizione dei diritti doganali dal giorno della commessa violazione, anziche� dalla data della sentenza penale irrevocabile che ha deciso il giudizio penale per contrabbando e falso instaurato per quei fatti e, in buona sostanza, dal momento in cui l�Agenzia delle Dogane ha avuto a disposizione tutti gli elementi per procedere nei confronti dei debitori ed ha avuto titolo per azionare la pretesa doganale (cioe� quando i risultati delle indagini penali sono stati posti nella disponibilita� delle Autorita� doganali e queste sono state in grado di individuare con sicurezza gli autori delle operazioni e di eseguire la contabilizzazione dei diritto e tributi evasi)�.

S�invoca, pertanto il principio actio nondum nata non pescribitur ex art. 2935 c.c., con il quale dovrebbe coordinarsi la L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 4. Nella specie la pretesa tributaria sarebbe stata azionata il 5 giugno 2000, con la notifica dell�avviso di irrogazione delle sanzioni e, quindi, �ampiamente entro il termine di prescrizione rispetto alla data dell�ultima sentenza penale di condanna pronunciata il 6/2/1998 e passata ingiudicato il 27/2/1998�.

7.1.2.2. La sentenza d�appello sarebbe viziata �anche perche� non applica … la deroga temporale disposta dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, comma 3, T.U.L.D. per l�inizio del periodo prescrizionale�, che, in quanto norma speciale per l�imposizione delle operazioni transfrontaliere, troverebbe applicazione a tutte le fattispecie debitorie ad esse collegate. Infatti, il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, comma 3 TULD sposterebbe la decorrenza del termine di prescrizione alla data in cui la sentenza penale e� divenuta irrevocabile.

Ad ogni buon conto, la L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17 dovrebbe esser interpretato in sintonia con la legislazione comunitaria, nella quale troverebbe riscontro il principio generale ex art. 2935 c.c..

7.2. Il motivo e� fondato.

Secondo il D.P.R. 23 gennaio 1983, n. 43, art. 84, comma 1 �L�azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni�. Il successivo terzo comma dello stesso articolo, dispone, poi, che �Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili�.

Poiche� nel caso di specie l�avviso di irrogazione di sanzioni per L. 284.857.000 e� stato notificato al Contribuente il 5 giugno 2000, la pretesa e� stata fatta valere entro il termine quinquennale decorrente dal 27 febbraio 1998, cioe� dalla data del passaggio in giudicato della sentenza 6 febbraio 1998, n. 429, del Tribunale penale di Milano. La CTR ha, dunque, falsamente applicato alla fattispecie controversa una norma diversa da quella esistente e vigente nell�ordinamento.

Il secondo motivo merita, pertanto, di essere accolto.

8. Il terzo motivo d�impugnazione.

L�accoglimento del secondo motivo d�impugnazione rende superfluo l�esame del terzo motivo, con il quale s�ipotizza l�insufficienza di motivazione della sentenza d�appello circa un punto decisivo della controversia. Esso resta, pertanto, assorbito.

9. Conclusioni.

9.1. Le precedenti considerazioni comportano l�accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

9.2. Inoltre, poiche� per la risoluzione della controversia non si richiede alcun altro accertamento di fatto, la causa puo� esser decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dell�appello del Contribuente.

9.3. Quanto alle spese processuali, mentre si ritiene che la natura della questione deponga per la compensazione tra le parti di quelle relative alle fasi di merito, quelle relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l�appello del Contribuente. Sono compensate tra le parti le spese processuali relative al giudizio di merito e si condanna il Contribuente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 7.200,00 (settemiladuecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento) per spese, oltre agli accessori di legge.

Cosi� deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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