Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10822 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.04/05/2017),  n. 10822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Hotel della Spiaggia srl, in liquidazione, domiciliata in Roma, via

Colossi 53, presso l’avv. Daniela Empoli, rappresentata e difesa

dall’avv. Marco Loi, come d mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per legge la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

East Project sro;

– intimato –

contro

Concordato preventive della Hotel della Spiaggia srl;

– intimato –

contro

BMW Financial service Italia spa;

– intimato –

contro

I Ginepri snc;

– intimato –

contro

La Favorita snc;

– intimato –

contro

Palma di Seta srl;

– intimato –

contro

Eden srl;

– intimato –

contro

MPS Gestione crediti Banca spa;

– intimato –

avverso il decreto n. imprecisato della Corte d’appello di Cagliari,

depositato il 9 ottobre 2013;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Hotel della Spiaggia srl impugna per cassazione il decreto della Corte d’appello di Cagliari che, in accoglimento del reclamo proposto dalla Agenzia delle Entrate, ha revocato l’omologazione del concordato preventivo proposto dalla società ricorrente.

Hanno ritenuto i giudici del merito che, benchè non connessa a una transazione fiscale, fosse inammissibile la falcidia del credito IVA prevista dalla proposta di concordato omologata.

La ricorrente propone sei motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate, mentre non hanno spiegato difese gli altri intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi quattro motivi la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, il vincolo di infalcidiabilità del credito IVA è previsto solo per i concordati con transazione fiscale.

Con il quinto e il sesto motivo la ricorrente lamenta che non sia stato accertato quale fosse l’effettivo ammontare del credito IVA.

2. Premesso che il ricorso è ammissibile in quanto proposto contro decisione assunta nel contraddittorio delle parti (Cass., sez. U, 28/12/2016, n. 27073), risultano fondati e assorbenti i primi quattro motivi, perchè, secondo la più recente giurisprudenza di questa corte, “l’art. 182 ter, comma 1, L. Fall., come modificato dal D.L. n. 185 del 2008, art. 32, conv. con L. n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell’IVA, così sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituisce un’eccezione alla regola generale, stabilita dall’art. 160, comma 2, L. Fall., della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale” (Cass., sez. un., 27/12/2016, n. 26988).

Il decreto impugnato va dunque cassato.

La cassazione va disposta con rinvio, perchè, come risulta dalla narrativa della decisione impugnata, il decreto di omologazione del concordato preventivo della Hotel della Spiaggia srl era stato impugnato per altri motivi anche da altro creditore, la East Project sro, ma la Corte d’appello di Cagliari non si pronunciò su tale reclamo, ritenendolo implicitamente assorbito dall’accoglimento del reclamo proposto dalla Agenzia delle Entrate.

PQM

Accoglie i primi quattro motivi di ricorso; dichiara assorbiti il quinto e il sesto; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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