Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10821 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 17/05/2011), n.10821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20494/2007 proposto da:

D.A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS Giorgio, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

OMAB S.R.L.;

– intimata –

sul ricorso 22139/2007 proposto da:

OMAB S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio

dell’avvocato GRANDONI ANGELO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2348/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/09/2006 r.g.n. 2460/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO;

Udito l’Avvocato GRANDONI ANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e assorbimento dell’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, determinava in Euro 15.593,53, oltre accessori, la somma dovuta dalla OMAB s.r.l. in favore dell’odierno ricorrente. D.A.B., a titolo di differenze per provvigioni e altri compensi relativi al rapporto di agenzia intercorso fra le parti. In particolare, la Corte di merito perveniva alla riduzione del maggiore importo di Euro 289.667,35, liquidato dal primo giudice, in base a consulenza tecnico-contabile disposta in appello, da cui era risultato il credito dell’agente, per L. 31.050.285, a titolo di “star del credere”, compensato parzialmente dalla differenza, pari a L. 866.000, per provvigioni erogate in eccedenza.

2. Di questa decisione il ricorrente domanda la cassazione deducendo nove motivi di impugnazione. La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato deducendo, a sua volta, un motivo di impugnazione, cui il D.A. resiste con proprio controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, i due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. Ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., sollevata dalla società in relazione alla mancata produzione, in maniera distinta, della documentazione su cui si fonda l’impugnazione. Ed infatti si tratta di documenti acquisiti alla consulenza d’ufficio disposta in grado d’appello, e, perciò, ricompresi nel fascicolo d’ufficio, per i quali, alla stregua della giurisprudenza più recente di questa Corte, deve escludersi la imposizione di un onere di distinta produzione, che andrebbe ad aggiungerei all’onere di chiedere la trasmissione del fascicolo ai sensi dell’art. 369 c.p.c., u.c. (cfr., da ultimo, Cass. n. 18851 del 2010).

3. Il ricorso principale si articola in nove motivi.

3.1. Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la decisione impugnata abbia recepito in modo acritico l’operato del consulente tecnico nominato in appello, in particolare disattendendo alcuni puntuali rilievi mossi dal ricorrente, quali: la utilizzazione, per il calcolo delle provvigioni, delle sole fatture fornite dalla società, e non delle copie di commissioni fornite dall’agente, con la conseguente considerazione dei soli importi delle prime, e non anche delle seconde; la omissione, ai medesimi fini, delle commissioni relative a forniture il cui prezzo era regolato con permute; la modifica della percentuale delle provvigioni; la modifica, in senso sfavorevole, dei risultati contabili di documenti pure provenienti dalla società; la omissione delle commissioni relative alla vendita di “arredamenti”, nonchè di copie di commissioni asseritamente non sottoscritte.

3.2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c., si lamenta che il calcolo delle provvigioni non sia stato effettuato in base al volume d’affari, comprovato dalle commissioni fornite dall’agente e acquisite agli atti del giudizio.

3.3. 11 terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2719 c.c. e art. 212 c.p.c., lamentandosi che i c.t.u. non abbia utilizzato le copie fotografiche delle commissioni prodotte dall’agente.

3.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge deducendosi, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che “il compenso per lo “star del credere” spettante all’agente di commercio vada calcolato…sul volume complessivo degli affari procurati e andati a buon fine”.

3.5.-3.6. Con il quinto e il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte di merito implicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità delle prove documentali fornite dalla società in grado d’appello.

3.7. Con il settimo motivo si lamenta la omessa motivazione in relazione ai rilievi critici del consulente di parte riguardanti il mancato esame di ben 221 documenti prodotti nel primo grado di giudizio.

3.8. Con l’ottavo motivo si lamenta omessa motivazione riguardo alla contestazione, puntualmente sollevata dall’agente, riguardo al mancato calcolo delle commissioni fatturate in anni successivi a quello indicato nell’ordine di fornitura.

3.9. Con il nono motivo si lamenta omessa motivazione circa la scelta di rinnovare gli accertamenti tecnici eseguiti in primo grado, sebbene non contestati dalla società appellante.

4. Con il ricorso incidentale condizionato si lamenta l’avvenuta applicazione della prescrizione decennale e si sostiene che, invece, il diritto alle provvigioni si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente anche nel corso del rapporto.

5. Il ricorso principale non merita accoglimento, rivelandosi, le censure sopra evidenziate, infondate o inammissibili in ogni profilo.

5.1.-5.2. Con riguardo ai primi due motivi, occorre rilevare che nel giudizio promosso dall’agente contro la ditta preponente per l’accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, egli ha l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, laddove rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre l’ammissione di consulenza tecnica, qualora la ricostruzione dei reciproci rapporti di dare ed avere tra agente e preponente, sulla base dei fatti addotti dalle parti, necessiti di una ricostruzione tecnico – contabile. Ne consegue che l’agente stesso ha l’onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine, ovvero che il mancato pagamento dei premi fosse dovuto a fatto imputabile al preponente (cfr. ex multis Cass. n. 12838 del 2003; n. 17762 del 2003). Il regime probatorio, così delineato, è stato soggetto a diverse modificazioni, comportanti agevolazioni favorevoli all’agente a seguito dell’intervento del Legislatore comunitario (in base alla normativa di attuazione della direttiva comunitaria 86/653 del 18 dicembre 1986 sugli agenti di commercio indipendenti e, in particolare, alla disciplina dettata dall’art. 1748 cod. civ., nel testo di cui al D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 – di maggior tutela del diritto dell’agente alle provvigioni sia per quanto riguarda sia il momento genetico che l’onere probatorio), e, tuttavia, come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato, è rimasto sempre immutato il generale principio secondo cui l’agente ha l’onere di precisare e provare i fatti costitutivi del suo diritto, e quindi, in particolare, la conclusione dei contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi (cfr. Cass. n. 5467 del 2000). In generale, quindi, a prescindere dalla applicabilità o meno della nuova disciplina al rapporto in esame, l’agente ha l’onere di provare, se non la esecuzione del contratto da parte del terzo, la conclusione del contratto, e di specificare, nel caso di una pluralità di contratti promossi, quali siano stati i contratti conclusi e per quale ammontare. In sostanza, l’agente non è sollevato dall’onere di precisare i fatti e di provare i fatti costitutivi del suo diritto alla provvigione, la conclusione tra le parti dei contratti da lui promossi, dome ha già affermato questa Corte, la domanda di pagamento della provvigione è inammissibile qualora non siano indicate le generalità del soggetto con il quale è stato concluso l’affare, la data, il luogo e l’oggetto del contratto, nonchè il relativo importo e il corrispettivo di fatto versato; e la carenza non può dirsi superata per effetto della offerta, da parte dell’attore, di una prova generica (Cass. n. 6875 del 2001).

Nel caso in esame la società preponente ha puntualmente impugnato la sentenza di primo grado con riguardo alla inosservanza dell’onere probatorio, così come risulta dalla decisione della Corte d’appello che, peraltro, anche in sede di rigetto delle censure della società relative al termine di prescrizione ha precisato il collegamento imprescindibile de diritto alle provvigioni con la conclusione effettiva dell’affare.

Con questi presupposti, la pretesa dell’agente di vedersi calcolare le provvigioni in base alle copie delle commissioni risulta priva di fondamento giuridico; d’altra parte, non può ritenersi, come pure sostiene il ricorrente, che una volta prodotti tutti gli ordini raccolti, l’agente aveva adempiuto all’onere probatorio, dovendosi affermare, invece, il principio di diritto secondo cui la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto di agenzia (che, di per sè, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell’agente, esige che siano indicati e provati, con elementi sufficienti a consentirne l’identificazione, i contratti che l’agente assume siano stati conclusi per suo tramite. Un onere siffatto non risulta adempiuto, peraltro, neanche nella presente sede, secondo le modalità e le indicazioni proprie del giudizio di legittimità, distinte dall’onere di produzione documentale (cfr. Cass. n. 18854 del 2010, cit), poichè il ricorrente, oltre a sostenere in generale, erroneamente, la rilevanza decisiva della documentazione da lui prodotta, si riferisce a circostanze di fatto del tutto generiche, prive di ogni specificazione (quali la sussistenza di affari relativi ad “arredamento” o conclusi mediante permute, la “modificazione peggiorativa” dei documenti contabili da lui prodotti, la modifica della percentuale delle provvigioni, l’esistenza di commissioni “non sottoscritte”).

5.3. Analoghe considerazioni rivelano la inammissibilità della doglianza, contenuta nel terzo motivo di ricorso, relativa all’omessa considerazione di copie fotografiche di commissione, atteso che, anche in tal caso, non viene specificato il contenuto dei documenti onde potersi desumere la decisività dei medesimi e, eventualmente, la erroneità del giudizio di fatto dei giudici di merito (esplicato mediante l’adozione delle conclusioni della c.t.u.).

5.4. Il quarto motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis), stante l’assoluta genericità del quesito, che finisce per riprodurre il generale principio della spettanza del compenso per “star del credere” in base al volume complessivo degli affari, andati a buon fine, senza alcun riferimento alla fattispecie (non desumibile, d’altra parte, dal contenuto del motivo: cfr. Cass., sez. un., n. 2658 del 2008).

5.5.-5.6. Infondati sono anche il quinto e il sesto motivo. L’appello della società preponente, come già rilevato, ha riguardato l’inosservanza dell’onere probatorio dell’agente, si che la acquisizione della documentazione aziendale, da parte del c.t.u., in sede di rinnovazione degli accertamenti contabili, è stato diretto, in linea con i principi sopra richiamati, ad integrare la documentazione offerta dallo stesso agente, di per sè inidonea a configurare in maniera compiuta i singoli affari effettivamente conclusi. Non potrebbe dirsi, perciò, che l’acquisizione documentale abbia costituito uno strumento per aggirare decadenze processuali attribuibili alla società, essendo ascrivibile, piuttosto, all’esercizio di poteri officiosi riferiti a difficoltà di acquisizione della prova riguardanti l’agente, oltre che a profili contabili complessi (cfr. Cass. n. 15448 del 2003).

5.7.-5.8. Del pari inammissibili sono le censure di cui al settimo e all’ottavo motivo, poichè la doglianza relativa all’omesso esame di 221 ordini e di commissioni fatturate in epoca successiva all’anno di commissione non è adeguatamente specificata mediante l’indicazione del contenuto dei documenti e l’allegazione specifica della rilevanza dei medesimi (essendo unicamente indicato, a titolo di esempio, taluno degli affari di cui all’ottavo motivo), sì che non è dato valutare la decisività dell’eventuale vizio motivazionale.

5.9. Il nono motivo è infondato, poichè la rinnovazione della c.t.u. appare del tutto giustificata alla stregua delle necessità istruttorie sopra evidenziate, in ordine alla conclusione degli affari, stante la contestazione, al riguardo, da parte della società, secondo l’accertamento di fatto della Corte di merito, non adeguatamente censurato in questa sede.

6. In conclusione, il ricorso principale è respinto, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

7. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 45,00 per esborsi e in euro tremila per onorario, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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