Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10821 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14301-2018 proposto da:

S.C., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

S.A.;

– ricorrente –

C.G.P., C.M.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELL’ARCIONE, 71, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE SPAGNOLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 341/2017 della CORTE DI APPELLO di LECCE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/3/2017 la Corte d’Appello di Lecce ha respinto il gravame interposto dal sig. S.C. in relazione alla pronunzia Trib. Brindisi n. 47/2013, di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dai sigg. C.G.P. e C.M.P. – quali eredi della sig. M.M.G. – di risarcimento dei danni da quest’ultima subiti in conseguenza della tardiva richiesta alla compagnia Assimoco s.p.a. da parte del predetto – nella sua qualità di avvocato – del pagamento dell’indennizzo spettantele quale beneficiaria della polizza infortuni stipulata dalla Federazione Interregionale Casse Rurali ed Artigiane della Puglia e Basilicata, che prevedeva quale assicurato il suo defunto marito.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 complessi motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso i C., nella qualità.

Con conclusioni scritte del 23/7/2019 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 112,115,132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 112,115,132,342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè violazione degli artt. 1292,1310,2943 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 115,166,345,347 c.p.c., D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis (conv. in L. n. 221 del 2012), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè violazione degli artt. 124 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e degli artt. 1306, 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, là dove viene fatto riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto notificato il 28 novembre 2008″, alla sentenza del “Tribunale di Bari” che “rigettava la domanda dichiarando prescritto il diritto all’indennizzo”, all’atto di citazione introduttivo “del presente giudizio”, ai “documenti” allegati “al fascicolo di parte al momento della relativa costituzione (cfr. fotocopia del relativo indice che, per comodità di allega al fascicolo di parte, fase Cassazione, doc. n. 3)”, al “ricorso per regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c.”, al “ricorso in riassunzione del ricorrente”, al “verbale” dell’udienza “del 4.10.2016”, alla “marca da bollo apposta sul detto documento (copia della sentenza Cass. n. 21020/2014)… datata 10 ottobre 2014”), senza invero debitamente riportarli – per la parte strettamente d’interesse – nel ricorso, nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della loro con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

Va per altro verso posto in rilievo che là dove si duole dell’erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio il ricorrente in realtà viola altresì il disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella vigente formulazione nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’assertività e l’apoditticità della motivazione (v. in particolare pag. 33 del ricorso) ovvero all’omesso e a fortiori all’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie nella specie lamentata (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Senza sottacersi, con particolare riferimento al 3 motivo, come sia invero incontroverso che l’attestato di cancelleria relativo al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. att. c.p.c. (v. Cass., 29/9/2011, n. 19968; Cass., 9/3/2011, n. 5586; Cass., 8/5/2009, n. 10623; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., 2/4/2008, n. 8478; Cass., 22/5/2007, n. 11889; Cass., 3/11/2006, n. 23567; Cass., Sez. Un. 16/6/2006, n. 13916) si applica alle pronunzie di merito, e non anche a quelle di legittimità, giacchè con la pubblicazione della sentenza o dell’ordinanza di inammissibilità o di rigetto sulla pronunzia impugnata si forma ope legis il giudicato.

Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo come non rilevi in contrario la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema di Cassazione per revocazione, come previsto all’art. 391 bis c.p.c., comma 5, non modificata sul punto nè dal D.Lgs. n. 40 del 2006 nè dal D.L. n. 168 del 2016 e dalla relativa Legge di conversione n. 197 del 2016 (v. Cass., 3/5/2019, n. 11737).

Sul punto il ricorso è pertanto inammissibile (anche) ex art. 360 bis c.p.c.

Con particolare riferimento al 3 motivo, relativamente alla lamentata violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 ter, conv. (con modif.) nella L. n. 221 del 2012 per essere stata dalla corte di merito ammessa la produzione della sentenza Cass. n. 21020/2014 in forma cartacea anzichè telematica, va ulteriormente osservato che la doglianza si infrange come sottolineato anche dal P.G. presso questa Corte nelle prodotte conclusioni scritte – nel principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il compimento di atti compiuti con modalità diverse da quelle normativamente prescritte determina una mera irregolarità là dove vi sia stato il conseguimento del relativo scopo (cfr., con riferimento a diverse ipotesi di atti compiuti in modalità cartacea anzichè telematica, Cass., 31/8/2017, n. 20625; Cass., 4/11/2016, n. 22479; Cass., 12/5/2016, n. 9772).

Principio anche nella specie invero applicabile, a fortiori in quanto nessuna conseguenza è dalla norma prevista per il mancato rispetto della forma ivi contemplata.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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