Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10820 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle

infrastutture e dei trasporti, di seguito Ministeri, in persona dei

rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via

dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

la ERG Petroli spa, di seguito “Societa’”, in persona del legale

rappresentante, signor D.D., rappresentata e difesa

dagli avv. Acquarone Lorenzo, Daniela Anselmi e Ludovico Villani,

presso il quale e’ elettivamente domiciliata in Roma, Via Asiago 8;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello (CA) di Catania 9 settembre

2004, n. 787, notificata 18 dicembre 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 3

marzo 2010 dal Cons. Dott. MELONCELLI Achille;

udito l’avv. Beatrice Gaia Fiduccia per le ricorrenti autorita’

tributarie;

uditi gli avv. Lorenzo Acquarono e Daniela Anselmi per la Societa’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale VELARDI

Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che l’11 febbraio 2005 e’ notificato alla Societa’ un ricorso dei Ministeri per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto il loro appello contro la sentenza del Tribunale di Catania 12 – 27 marzo 2001, che aveva accolto la domanda della Societa’ di esenzione dall’obbligo del pagamento della tassa portuale per l’utilizzo dell’imbarco e sbarco delle merci nella rada di (OMISSIS) e di riconoscimento del diritto a chiedere il rimborso delle tasse a tal titolo corrisposte;

b) che la ISAB spa e’ proprietaria di un complesso industriale, destinato alla raffinazione di prodotti petroliferi e sito nel Comune di (OMISSIS) ed e’ destinataria di una concessione di aree demaniali marittime contigue allo stabilimento; essa, inoltre, proprietaria, nella baia di (OMISSIS), di un terminale adibito alle operazioni di imbarco e di sbarco di prodotti petroliferi, eseguite fuori dell’ambito portuale di Siracusa, senza utilizzare infrastrutture portuali e senza fruire di alcun servizio portuale predisposto dall’Autorita’ portuale;

c) che il 24 agosto 1994 la ISAB spa si oppone all’applicazione della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate presso il suo terminale marittimo e al suo pagamento richiestole dalla Circoscrizione doganale dei Siracusa in base alla L. 29 gennaio 1994, n. 84, art. 28, comma 6;

d) che il 15 novembre 1994 la Circoscrizione doganale di Siracusa le trasmette il provvedimento del 18 ottobre 1994, con cui il Dipartimento della dogana e delle imposte dirette del Ministero delle finanze ritiene che la tassa portuale debba applicarsi a tutte le merci sbarcate e imbarcate nell’ambito portuale, intendendosi per porto, oltre all’abito portuale tradizionalmente inteso, anche le aree destinate alla produzione industriale, all’attivita’ cantieristica e dalle infrastrutture stradali e ferroviarie;

e) che il 24 gennaio 1995 la ISAB spa conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania i Ministeri, chiedendo il rimborso delle somme pagate a titolo di tassa portuale per l’imbarco e per lo sbarco delle merci nella rada di (OMISSIS);

f) che nel corso del giudizio di primo grado la ISAB spa viene incorporata dalla ERG Petroli spa;

g) che il Tribunale accoglie la domanda della societa’, dichiarandola esente dalla tassa portuale, con la sentenza 12 – 27 marzo 2001;

h) che, in virtu’ dell’atto di scissione del 23 settembre 2002 a rogito notaio G. Torrente di Genova Rep. 49522, dalla Societa’ ERG Petroli nasce la ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l., alla quale e’ trasferito il complesso industriale di (OMISSIS) sia il terminale per l’imbarco e lo sbarco dei prodotti petroliferi sito nella rada di (OMISSIS);

i) che il 23 dicembre 2003 la Societa’ e la ERG Raffinerie Mediterranee spa chiedono il rimborso della tassa portuale versata dall’8 luglio 1994 all’11 settembre 2001;

j) che il 14 gennaio 2004 l’Ufficio respinge la domanda di rimborso;

k)che il 29 marzo 2004 la Erg Raffinerie Mediterranee srl deposita il ricorso contro il diniego di rimborso presso la CTP di Siracusa, la quale con sentenza 5 luglio 2004, n. 113/1/2004, accoglie il ricorso della Societa’;

l) che l’appello dei Ministeri contro la sentenza del Tribunale e’, poi, respinto dalla CA con la sentenza, pubblicata il 18 dicembre 2004 e ora impugnata per cassazione dai Ministeri con ricorso integrato con memoria;

m) che la Societa’ resiste con controricorso, integrato con memoria e con il deposito, il 24 febbraio 2010, di due documenti, tra i quali copia della sentenza della CTP di Siracusa 5 luglio 2004, n. 113/1/2004;

n) che e’ fondata l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso per Cassazione sollevata dalla Societa’, perche’ sulla controversia si e’ formato il giudicato sulla sentenza della CTP di Siracusa 5 luglio 2004, n. 113/1/2004, depositata dalla Societa’ resistente il 24 febbraio 2010 in copia conforme all’originale e munita dell’attestato del suo passaggio in giudicato da parte della Segreteria della CTP;

o) che la peculiare struttura della fattispecie controversa, l’evoluzione della normativa in materia e in tema di ripartizione della giurisdizione tributaria tra giudice ordinario e giudice tributario e i tempi di formazione e di consolidamento della giurisprudenza di legittimita’ in tema di tassa portuale depongono per la compensazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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