Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1082 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1082 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Rimborso. Società
estinta legitti
mazione. Nuova
eccezione. Creditc
dichiarato quadro
RX e non Mod.VR.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
EDIZIONE WEKA SRL, con sede in Cernusco sul Naviglio,
in Liquidazione, in persona del legale rappresentante
pro

tempore,

Data pubblicazione: 20/01/2014

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.106/18/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 18, in data
11.10.2010, depositata il 23 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.106/18/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Milano,
Sezione n.18, 1’11.10.2010 e DEPOSITATA il 23.11.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello,
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando la decisione
di primo grado, che aveva annullato il provvedimento di
diniego di rimborso IVA per l’anno 2003, opinando che
l’Ufficio fosse decaduto, per decorso del prescritto
termine, dal potere di negare il rimborso, ed altresì,
che le operazioni esposte giustificavano il rimborso.
2 – L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione,
per violazione degli artt.1 e 2495 del codice civile,
81 del cpc, 38 bis del dpr n.633/1972 e 21 c.2 ° del
D.Lgs n.546/1992.
3 – L’intimata società non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra, possa
essere esaminata e definita sulla base del principio da
ultimo affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.24428/2011 è stata

(Sentenza n.

8596/2013)

secondo cui

“Poiché la

cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in
data successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che ha attribuito a tale

l’immediata estinzione della società di capitali,
indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti
giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi
inammissibile – per carenza di capacità processuale ex
art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. – il ricorso per
cassazione proposto dal liquidatore di una società che
sia stata cancellata dal registro delle imprese in
epoca posteriore alla data suddetta, difettando la
stessa di legittimazione sostanziale e processuale,
trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 cod.
proc. civ., sia stato dichiarato o no l’evento
interruttivo, nel processo in corso, dal difensore
della società”.
4 bis -Va, peraltro, notato, quanto al secondo mezzo,
nel caso di cessazione

che “In tema di IVA,

dell’attivita’, soltanto una
dell’eccedenza

domanda di rimborso

detraibile

d’imposta

conforme

al

modello legale, ossia contenente tutti gli elementi
necessari stabiliti
modello

dalla

legge ed indicati nel

ministeriale, corrisponde
3

allo

schema

adempimento efficacia costitutiva), determina

di

cui

1972 n.

633,

all’art. 30 del d.P.R. 26 ottobre
con la conseguenza che la domanda
assoggettata

difforme resta
biennale
del

prevista,

d.lgs.

31

alla

decadenza

in via residuale, dall’art. 21
dicembre

1992,

n.

546”

(Cass.

n.18920/2011, n. 21053/2005).
5 – Sembra, quindi, da accogliere la preliminare
eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, in
quanto proposta dal liquidatore della società con atto
notificato il 19.02.2008, che era stata cancellata dal
registro delle imprese in data 08.09.2004, posteriore
alla data di entrata in vigore dell’art.4 del D.Lgs n.
6 del 17.01.2003.
6 – La decisione impugnata, in ogni caso, non appare in
linea con il principio richiamato sub 4 bis), in quanto
ha valorizzato la circostanza dell’inserimento della
domanda di rimborso in dichiarazione, omettendo di
considerare che la cessazione dell’attività, postulava
l’esigenza della presentazione del modello VR, in
assenza della quale doveva trovare applicazione l’art.
21 del D.Lgs n.546/1992.
7 – Data la delineata realtà processuale, si propone,
ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la
causa in Camera di Consiglio e di accogliere il ricorso
di legittimità, per manifesta fondatezza.
4

tipico

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;

primo motivo del ricorso, in base al condiviso
principio secondo cui “Qualora con il ricorso per
cassazione siano prospettate questioni di cui non vi
sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte
ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, non solo di
allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice
di merito, ma anche, in ossequio al principio di
autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in
quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia
fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare
“ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di
esaminare il merito della suddetta questione” (Cass. n.
23675/2013, n. 3664/2006, n. 324/2007);

Considerato che, nel caso, l’impugnata decisione non
contiene cenno alcuno alla questione introdotta in
questa sede e, d’altronde, l’Agenzia non ha dedotto né
offerto elementi idonei a verificarne l’avvenuta
allegazione nel corso dei gradi di merito, così
5

Considerato che il Collegio ritiene non scrutinabile il

violando il principio di autosufficienza, né, d’altra
parte, gli atti di causa offrono al riguardo elementi
probanti, così precludendo al Collegio di verificare
“ex actis” la veridicità della asserzione, prima di

Considerato, in relazione al secondo mezzo, che, nel
caso, trattasi di contribuente, che non ha presentato
il modello VR, ritenendo sufficiente avere indicato il
credito nel quadro RX-rigo RX2 colonna riservata alle
domande di rimborso – della dichiarazione IVA dell’anno
2003, relativa all’anno 2002;
Considerato che, nel caso, costituisce circostanza
incontestata che la contribuente aveva presentato,
validamente, la dichiarazione annuale e che nella
stessa aveva espressamente esposto il credito IVA
maturato e richiesto a rimborso, compilando l’apposito
quadro RX ed RX2;
Considerato, altresì, che la CTR, a sua volta, stante
tale presupposto, ha affermato che la mancata
presentazione del modello VR, non poteva comportare la
perdita del diritto al credito IVA, stante l’opzione
esercitata e la relativa inequivocità;
Considerato, quindi,

che la decisione impugnata,

risulta in linea con il principio, già affermato in
sede di esame di fattispecie analoga, secondo cui “In
6

esaminare il merito della questione;

tema di rimborso dell’ IVA, deve tenersi distinta la
domanda di rimborso o restituzione del credito
d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi
già presentata con compilazione nella dichiarazione

esercizio del diritto, rispetto alla presentazione
altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi
dell’art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, presupposto per l’esigibilità del credito
e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al
procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue
che, una volta esercitato tempestivamente in
dichiarazione

il

diritto

al

rimborso

con

la

compilazione del quadro “RX”, la presentazione del
modello “VR” non può considerarsi assoggettata al
termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21,
comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a
quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946
cod. civ.” (Cass. n.20039/2011, n.9794/2010);
Considerato, quindi, che le doglianze di cui al secondo
motivo dell’impugnazione della ricorrente Agenzia non
risultano

in

grado

di

incrinare

argomentativo dell’impugnata sentenza,
peraltro,

dagli

atti

e

dallo

il

tessuto

desumendosi,

stesso

ricorso

dell’Agenzia, che nel caso la domanda di rimborso è
7

annuale del quadro “RX”, che configura formale

stata presentata il 29.10.2007, e quindi ben prima
della scadenza del termine decennale;
Considerato, pertanto, che, alla stregua di tale ultimo
orientamento giurisprudenziale, che il Collegio

definire, comunque, la causa, in Camera di Consiglio,
ex artt.375 e 380 bis cpc, con declaratoria di rigetto,
per inammissibilità del primo mezzo e manifesta
infondatezza del secondo motivo;
Considerato, ancora, che nulla va disposto per le
spese, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

condivide e fa proprio, sussistono i presupposti per

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