Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10819 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13537-2017 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 21853/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato SARA CISTRIANI per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data che il ricorso non indica, T.A. convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma il Comune di Roma e la società Equitalia Sud s.p.a., chiedendo (secondo quanto il ricorso sembra prospettare, ma non espone chiaramente, come si dirà meglio più oltre) l’annullamento di due cartelle esattoriali, emesse per il pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada.

A sostegno della domanda dedusse l’inesistenza del titolo esecutivo, a sua volta fondata sulla mancata notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni per le quali era stata erogata la sanzione amministrativa.

2. Con sentenza n. 28370 del 2015 il Giudice di pace di Roma rigettò la domanda. Quel giudice, qualificata la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., la dichiarò inammissibile sul presupposto che tale rimedio oppositivo è consentito soltanto quando l’attore invochi l’inesistenza del titolo esecutivo, ma non quando, come nel caso di specie, lamenti che la notifica della cartella non sia stata preceduta dalla notifica del verbale di accertamento della violazione al codice della strada.

3. La sentenza venne impugnata da T.A..

Il Tribunale di Roma con sentenza 22 novembre 2016 n. 21853 rigettò il gravame.

Ritenne il tribunale che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. sia consentita allorchè si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella; nel caso di specie, per contro, “l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 rappresenta il rimedio prescritto dall’ordinamento nell’ipotesi in cui la notifica sia mancata”.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da T.A. con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.

Le parti intimate non si sono difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso, a causa della tecnica scrittoria frammentaria e circonvoluta con cui è redatto, pone in primo luogo a questa Corte il problema della sua interpretazione e qualificazione.

Ritiene il Collegio che l’unica plausibile interpretazione del motivo debba essere la seguente:

-) l’odierna ricorrente in primo grado non aveva affatto impugnato le cartelle esattoriali, ma aveva “impugnato un atto di intimazione”; -) a fondamento della suddetta impugnazione aveva dedotto l’inesistenza della notificazione dei verbali di contestazione delle infrazioni;

-) poichè era in atti la prova di tale inesistenza, “non si è mai formato il titolo esecutivo con la conseguenza che l’amministrazione è decaduta dalla potestà impositiva L. n. 689 del 1981, ex artt. 13 e 14”.

2. Il motivo è inammissibile, per la sua inintelligibilità.

Dalla lettura del ricorso infatti non si riesce a comprendere quale sia stato l’atto impugnato dinanzi al giudice di pace.

Nella sentenza impugnata si legge infatti che la citazione “aveva ad oggetto le cartelle esattoriali”.

Lo stesso si legge nel primo capoverso di pagina 1 del ricorso (“l’istante ha convenuto in giudizio la Equitalia al fine di far annullare le cartelle esattoriali”).

Per contro a pagina 4, secondo capoverso, del ricorso, si afferma che con l’atto di citazione in opposizione l’odierna ricorrente aveva “impugnato un atto di intimazione”.

Alla successiva pagina 6 del ricorso, terzo capoverso, infine, si legge che il Tribunale non avrebbe correttamente letto “i sommari processi verbali sottesi alle cartelle impugnate”.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per totale impossibilità di ricostruire il fatto processuale.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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