Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10818 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 17/05/2011), n.10818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4069/2008 proposto da:

CASA DI CURA VILLA DELLE QUERCE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE MERILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato TURRA’ Sergio, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO Gerardo, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6149/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/10/2007, r.g.n. 9441/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per cessazione della materia del

contendere.

Fatto

Con sentenza del 11.7.2006, il Tribunale di Napoli accertò l’intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far tempo dal 1.11.1997 ed il diritto di P.S. all’inquadramento nella qualifica di aiuto dirigente, ai sensi del ccnl medici dipendenti di case di cura private e dei centri di riabilitazione. Condannò la resistente Casa di cura Villa delle Querce srl al pagamento delle differenze retributive limitatamente ai ratei di 13^ mensilità maturati a decorrere dal 1998, da liquidarsi in separato giudizio, Dichiarò, inoltre, la nullità del licenziamento intimato al P., ordinandone la reintegra e condannò la società al risarcimento del danno in favore del lavoratore, dal giorno del recesso sino alla reintegrazione;

accertò, infine, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale della società.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12.10.2007, ha rigettato l’appello proposto dalla società.

Propone ricorso per cassazione la società Casa di Cura Villa delle Querce a r.l., affidando l’impugnazione ad otto motivi.

Resiste il P., con controricorso.

Diritto

Posto quanto sopra, si rileva che, in corso di causa, è stato depositato un verbale di conciliazione in sede giudiziale in data 17.6.2008, concernente anche la presente controversia, debitamente sottoscritto dall’interessato, oltre che dal procuratore speciale della società: dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo complessivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della società sopra indicata,, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass S.U. 29.11.2006 n. 25278).

In definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, avuto riguardo al contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, le spese di lite del presente giudizio vanno compensate integralmente tra le stesse, nei termini concordati nel verbale di conciliazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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