Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10817 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1275-2017 proposto da:

M.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO LATTUCA;

– ricorrente –

contro

L.G.S., RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.G.S., creditrice di M.F., iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del debitore, pignorando un bene immobile di questi.

Il 14 novembre 2016 M.F. chiese al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Enna la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c..

A fondamento dell’istanza dedusse “il grave pregiudizio che potrebbe subire (il) debitore nelle more della conclusione del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento pendente avanti il tribunale di Enna”.

L’istanza venne rigettata dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 23 novembre 2016.

Tale ordinanza venne reclamata dall’odierno ricorrente ed il Tribunale di Enna, con ordinanza 14 dicembre 2016, rigettò il reclamo.

2. L’ordinanza collegiale è stata impugnata per cassazione da M.F., con ricorso fondato su tre motivi.

Le parti intimate (la creditrice procedente L.G.S. e il creditore intervenuto Riscossione Sicilia S.p.A.) non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile, alla luce del principio già affermato da questa corte, secondo cui “è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione esecutiva” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.F. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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