Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10816 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19406-2016 proposto da:

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. M.M.P. nella qualità di Direttore

Generale e Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria della

ex USL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D’ITALIA

102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA COPPOLA;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 939/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza 8 aprile 1998 n. 905 il Tribunale di Firenze condannò la USL numero (OMISSIS) a pagare a S.F. e B.R., “in nome e per conto della figlia S.S.”, la somma di circa 2.000.000.000 Lire a titolo di risarcimento del danno alla persona sofferto da S.S. in conseguenza di un errore medico.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 31 luglio 2001 n. 1307, riformò tale decisione, e condannò S.F. e B.R., “in nome e per conto di S.S.”, alla restituzione in favore della USL “di quanto ricevuto a seguito della provvisoria esecutorietà della appellata sentenza, oltre interessi legali dal di del pagamento al saldo”.

2. In virtù della suddetta sentenza d’appello, il 19 marzo 2002 la USL notificò il precetto a S.F. e B.R., intimando loro la restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado del 1998, sopra ricordata.

Tutti e due gli intimati proposero opposizione a precetto, deducendo che quest’ultimo era stato notificato a loro in proprio, e non in nome e per conto della figlia S.S.. Dedussero che, per questa ragione, il precetto era nullo perchè difforme rispetto al titolo esecutivo.

3. Il Tribunale di Firenze, sezione di Empoli, con sentenza n. 287 del 2003 rigettò ambedue le opposizioni.

Per quanto ancora interessa nella presente sede, in quella sentenza si stabilì che il precetto notificato dalla USL doveva essere interpretato nel senso che fosse stato notificato ai destinatari nella loro veste di legali rappresentanti della figlia, e non già in proprio.

La Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 1786 del 2003 confermò tale statuizione, e la decisione passò in giudicato.

4. Conclusa tale vicenda, l’Azienda USL Toscana Centro (successore della disciolta azienda USL numero (OMISSIS)) il 29 maggio 2007 notificò a S.F. e B.R. un secondo precetto, anche questo fondato (come quello notificato cinque anni prima) sulla sentenza della Corte d’appello di Firenze 31 luglio 2001, con la quale gli intimati erano stati condannati a restituire i due miliardi di lire ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado.

In questo secondo precetto, contrariamente al primo, l’Azienda dichiarava di intimare il pagamento a ” B.R. in proprio e quale genitore di S.S.”.

Per quanto in questa sede ancora rileva, B.R. propose opposizione al precetto.

Il ricorso oggi in esame non dice su quali motivi fosse fondata questa seconda opposizione, limitandosi a dichiarare che questi motivi erano i medesimi posti da B.R. a fondamento dell’opposizione precedentemente proposta contro il primo precetto, notificatole nel 2002.

5. Con sentenza n. 110 del 2009 il Tribunale di Firenze, sezione di Empoli, dichiarò inammissibile l’opposizione, sul presupposto che essa si fondava sulle medesime eccezioni già proposte nella precedente opposizione (come già detto, conclusasi con una pronuncia di rigetto del 2003 e passata in giudicato).

La sentenza venne appellata da B.R. e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 13 giugno 2016 n. 939, accolse parzialmente il gravame.

Nella suddetta sentenza la Corte d’appello ritenne che:

-) il precetto notificato dalla USL nel 2002 era stato indirizzato a B.R. “nella qualità di genitore” di S.S.;

-) il precetto notificato dalla ASL nel 2007 era stato indirizzato a B.R. “sia in proprio che nella qualità di genitore” di S.S.;

-) nel corso del giudizio di opposizione, ed in particolare nella memoria ex art. 183 c.p.c., la ASL aveva precisato che il precetto doveva intendersi rivolto a B.R. “non in proprio ma in nome e per conto della figlia S.S.”;

-) anche nella comparsa di costituzione e risposta in appello la ASL aveva dedotto “di non avere mai voluto agire, con il precetto 29 maggio 2007, contro B.R. in proprio”.

Sulla base di questo argomentare la Corte d’appello ha dichiarato “l’insussistenza del diritto dell’Azienda USL (OMISSIS) ad agire contro B. in proprio”, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Azienda USL Toscana Centro con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. La parte intimata non si è difesa.

La causa, già fissata per l’adunanza camerale del 13.9.2019, è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 18.10.2019 n. 26585, sul presupposto che avesse rilievo nomofilattico la questione inerente l’estensione del giudicato nei giudizi di opposizione agi atti esecutivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente questa Corte deve porsi ex officio la questione della legitimatio ad causam del soggetto che ha proposto il ricorso per cassazione.

La sentenza d’appello, infatti, risulta essere stata pronunciata nei confronti della “Azienda USL n. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante quale direttore generale e Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria USL (OMISSIS)” (così l’epigrafe della sentenza d’appello), mentre il ricorso per cassazione è stato proposto da un soggetto che così si definisce: l’Azienda USL Toscana Centro, succeduta a titolo universale alla Azienda USL n. (OMISSIS), in persona del suo direttore generale, “nella sua qualità di direttore generale e commissario liquidatore della Gestione Liquidatoria della ex USL (OMISSIS)”.

1.1. Rileva nondimeno questa Corte – come le è consentito dal principio jura novit curia – che la Regione Toscana:

a) nel 1979 istituì la “Unità Sanitaria Locale n (OMISSIS) – Bassa Val d’Elsa Empoli” (L.R. 19 dicembre 1979, n. 63);

b) la USL (OMISSIS) venne soppressa e sostituita dalla “USL n. (OMISSIS)” dalla L.R. Toscana 29 giugno 1994, n. 49, art. 2;

c) la USL n. (OMISSIS) venne quindi trasformata in “Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS)” dalla L.R. Toscana 8 marzo 2000, n. 22, art. 9 e Allegato 1;

d) la Azienda USL n. (OMISSIS) venne trasformata (insieme ad altre) nella “Azienda USL Toscana Centro” dalla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40, art. 32 e Allegato A;

e) la successiva L.R. 28 dicembre 2015, n. 84, infine, stabilì che:

-) le neoistituite Aziende USL di cui alla suddetta L.R. n. 40 del 2005 operassero a decorrere dal 1.1.2016;

-) le neoistituite Aziende USL di cui alla suddetta L.R. n. 40 del 2005 subentrassero in tutti i rapporti delle disciolte USL;

c) i direttori generali delle neoistituite Aziende USL di cui alla suddetta L.R. n. 40 del 2005 “subentrano nelle funzioni di commissario liquidatore svolte (…), dai direttori delle aziende USL soppresse con la presente legge ed inerenti alle unità sanitarie locali soppresse dalla L.R. n. 49 del 1994.

1.2. Nel presente giudizio, la persona che ha sottoscritto la procura speciale, nel conferire quest’ultima, ha speso tutte e due le suddette qualità: e cioè sia quella di direttore generale della ASL Toscana Centro (successore della USL (OMISSIS)), sia quella di Commissario Liquidatore (titolo che gli spetta ex lege) della USL (OMISSIS) Val d’Elsa-Empoli. Sebbene il ricorso non indichi quando sia avvenuto il fatto illecito che diede origine alla originaria domanda risarcitoria (se prima o dopo il 1994, e cioè prima o dopo la soppressione della USL n. (OMISSIS)), per quanto appena detto almeno una delle due qualità “spese” dal ricorrente sarebbe corretta. Se, infatti, il fatto illecito fosse avvenuto prima del 1994, di esso dovrebbe rispondere la disciolta USL (OMISSIS) e, di conseguenza, il suo commissario liquidatore, ruolo spettante ope legis al direttore generale della Azienda ricorrente.

Se, invece, l’illecito fosse avvenuto dopo il (OMISSIS), di esso dovrebbe rispondere la USL (OMISSIS), e per essa il suo successore universale, ovvero l’Azienda USL Toscana Centro.

Nell’uno come nell’altro caso, pertanto, la procura speciale a ricorrere per cassazione sarebbe stata validamente conferita.

2. Col primo motivo l’Azienda lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene varie censure.

Nella prima parte (pagine 7-10) la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato, perchè avrebbe esaminato nel merito una opposizione all’esecuzione che era stata già proposta negli stessi termini, e che era stata rigettata.

In una seconda parte (pagine 10-12) la ricorrente sostiene che la sentenza è comunque erronea perchè, sebbene obbligati alla restituzione delle somme percepite indebitamente fossero i genitori della minore “nella suddetta qualità”, di tale obbligazione i genitori della minore dovevano rispondere col proprio personale patrimonio, ai sensi dell’art. 2740 c.c.

Infine, in una terza parte, (pagine 14-17) la ricorrente lamenta la “cripticità” della sentenza d’appello nella parte in cui ha affermato che è stata la stessa Azienda a dichiarare di aver notificato il precetto a B.R. non in proprio, ma nella sua qualità di genitore di S.S..

Osserva in contrario la Asl che se è vero che nella memoria ex art. 183 aveva dichiarato di aver notificato il precetto a B.R. “non in proprio ma in nome e per conto della figlia”, è altresì vero che nel precisare le conclusioni nel primo grado di giudizio aveva chiesto il rigetto dell’opposizione e “la condanna degli intimati alla restituzione delle somme richieste con l’atto di precetto”.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 156 c.p.c..

L’illustrazione del motivo contiene una tesi giuridica così riassumibile:

-) la Azienda ha notificato a B.R. il precetto il 29 maggio 2007; -) il precetto aveva raggiunto il suo scopo, cioè quello di portare a conoscenza della debitrice il suo obbligo di restituzione “in nome e per conto della figlia” le somme incassate in esecuzione della sentenza pronunciata dal tribunale di Firenze nell’ormai lontano 1998;

-) poichè l’atto aveva raggiunto il suo scopo, esso non poteva essere annullato dalla Corte d’appello.

2.2. Col terzo motivo la azienda ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2740 c.c. e 1292 c.c.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che obbligata alla restituzione della somma a suo tempo pagata, dall’azienda sanitaria non può che essere B.R., in solido con S.F., e che di tale obbligo restitutorio essi devono rispondere coi rispettivi patrimoni, ex art. 240 c.c.

Sostiene l’azienda ricorrente che tanto deriverebbe dalla decisione con cui la Corte d’appello ha ritenuto tardiva l’eccezione di perdita del potere rappresentativo della propria figlia da parte di B.R..

La Azienda, in definitiva, propugna una equazione secondo cui, se B.R. è tuttora rappresentante della figlia, essa deve rispondere della restituzione dell’indebito col proprio patrimonio, e non con quello della figlia.

2.3. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 96 e 90 c.p.c..

Lamenta che la Corte d’appello avrebbe trascurato di provvedere sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., proposta dalla Azienda.

3. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a causa del mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata e della pedissequa relata di notifica.

L’amministrazione ricorrente ha infatti dichiarato (p. 1 del ricorso) che la sentenza d’appello le è stata notificata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Come noto, chi impugna per cassazione un provvedimento che gli è stato notificato ai sensi dell’art. 326 c.p.c., ha l’onere di depositare il provvedimento che gli è stato notificato, completo della relazione di notificazione (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

Tale onere è prescritto a pena di improcedibilità, ed ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c..

3.1. Quando il provvedimento impugnato per cassazione sia stato notificato per mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente deve assolvere l’onere di deposito “della decisione impugnata con la relazione di notificazione”, di cui all’art. 369 c.p.c., depositando:

(a) il provvedimento impugnato;

(b) il messaggio cui era allegato;

(c) la relazione di notificazione.

Tale deposito, tuttavia, da solo non è sufficiente.

Le regole sul processo civile telematico infatti sono ancora inapplicabili al giudizio di legittimità, e di conseguenza dinanzi alla Corte di cassazione è ancora necessario il deposito di copie cartacee (che la legge e la prassi definiscono “analogiche”) di tutti gli atti processuali. Quando, dunque, gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire:

(a) stampando e depositando il documento elettronico;

(b) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale.

Tutti i principi appena riassunti sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte, ed in particolare da Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 – 01, la quale ha stabilito che “qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C.”, e ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 01; nello stesso senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968 – 01.

3.2. Nel caso di specie, la copia della sentenza depositata dalla ricorrente è munita della relata di notifica, ma quest’ultima è priva della suddetta attestazione di conformità all’originale.

Il ricorso quindi va considerato privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, e va dichiarato per questa ragione improcedibile.

4. Sebbene il rilievo che precede sia assorbente, ritiene questa Corte di mettere in evidenza che, ove del ricorso si fosse potuto esaminare il merito, esso sarebbe stato comunque infondato.

4.1. Il primo motivo sarebbe stato infatti infondato o inammissibile in tutte le censure in cui si articola.

Sarebbe stato, in primo luogo, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, perchè in nessun punto del ricorso viene chiaramente indicato quali fossero i motivi su cui B.R. aveva fondato la propria opposizione all’esecuzione, il che impedisce di stabilire se costituisse o meno un bis in idem.

Il motivo sarebbe stato, in secondo luogo, inammissibile ex art. 100 c.p.c., perchè è la stessa Azienda ricorrente ad affermare che, nel primo grado del presente giudizio di opposizione all’esecuzione, aveva precisato la propria domanda, dichiarando di aver voluto rivolgere l’intimazione di pagamento a B.R. “non in proprio ma in nome e per conto della figlia” (così, del resto, si legge anche a pagina 3, secondo capoverso, della sentenza d’appello, nonchè a pagina 6, ultimo capoverso, della medesima sentenza).

La sentenza impugnata, pertanto, ha deciso l’opposizione proprio nel senso richiesto dalla ASL: dichiarando, cioè, l’insussistenza del diritto della ASL ad agire esecutivamente nei confronti di B.R. “in proprio”.

E poichè protestatio contra factum proprium non valet, la Azienda non ha interesse a chiedere la modifica di una statuizione da essa stessa domandata.

Nè rileva la circostanza che la ASL nel giudizio di primo grado, dopo aver precisato la propria domanda nei termini sopra indicati, ha concluso chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Ed infatti la domanda può essere precisata o modificata solo nei termini di cui all’art. 183 c.p.c.. Sicchè, una volta ridotta dalla ASL la propria domanda nel senso sopra indicato, le era preclusa la facoltà di “ripensarci” in sede di precisazione le conclusioni.

4.2. Infine, e in ogni caso, il motivo sarebbe stato comunque infondato nel merito.

La ASL, infatti, ha notificato a B.R. due precetti.

Nel primo non precisò se l’intimazione di pagamento dovesse intendersi rivolta alla destinataria in proprio, o quale legale rappresentante della figlia.

B.R. propose perciò opposizione, e questa venne rigettata sul presupposto che il precetto era stato ad essa notificato “quale legale rappresentante della figlia”.

Nel secondo precetto la ASL dichiarò che l’intimazione di pagamento doveva intendersi rivolta alla debitrice sia in proprio, che quale legale rappresentante della figlia (salvo poi cambiare idea nel corso del giudizio, come già rilevato).

I due giudizi non erano dunque identici, perchè non lo erano i due precetti: solo nel secondo, infatti, compariva la richiesta di pagamento dell’intimata “in proprio”, richiesta che non compariva nel primo precetto, e che l’intimata aveva ovviamente interesse a contrastare. Infine, quanto alla singolare affermazione secondo cui il rappresentante legale risponde con i propri beni delle somme ricevute nell’interesse del rappresentato, basterà ricordare che “la ripetizione d’indebito oggettivo, che rappresenta un’azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il “solvens” ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l’incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un’azione promossa ai sensi dell’art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” (Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/20(OMISSIS), Rv. 616839 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 13829 del 23/07/2004, Rv. 574901 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13357 del 19/07/2004, Rv. 576(OMISSIS)1 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5926 del 27/05/1995, Rv. 492513 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 04/05/1978, Rv. 391457 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 947 del 26/03/1968, Rv. 332314 – 01).

5. Anche il secondo motivo di ricorso, se lo si fosse potuto esaminare nel merito, sarebbe stato infondato.

La Corte d’appello non ha affatto dichiarato nullo il precetto per vizi formali, gli unici sanabili dal conseguimento dello scopo.

La Corte d’appello ha affermato che il titolo esecutivo posto dalla ASL a fondamento del precetto le consentiva di chiedere la restituzione dell’indebito a B.R. solo nella sua qualità di legale rappresentante della figlia.

La Corte d’appello dunque non ha rilevato una nullità formale, ma ha semplicemente circoscritto l’ambito soggettivo della pretesa esecutiva.

6. Stessa sorte avrebbe avuto il terzo motivo di ricorso. Oggetto del presente giudizio, infatti, era lo stabilire se il creditore dell’incapace, che abbia un titolo esecutivo nei confronti dell’incapace, possa pretendere di aggredire in executivis il patrimonio del rappresentante dell’incapace.

La risposta non poteva che essere negativa, alla luce della giurisprudenza già ricordata in precedenza, con riferimento al primo motivo di ricorso, cui adde, in fattispecie molto prossima alla presente, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9135 del 06/05/2015, Rv. 635211 – 01, secondo cui “la cartella esattoriale emessa per il recupero di prestazioni sanitarie indebitamente erogate in favore di un interdetto, che identifichi come debitore, anzichè l’incapace, il suo tutore, senza menzionarne la qualità, è illegittima per erronea individuazione del soggetto obbligato, poichè realizza un’inammissibile commistione tra soggetti e patrimoni giuridici – invece assolutamente distinti – con violazione dei principi della persistenza della soggettività giuridica, anche dell’incapace, e della personalità della responsabilità patrimoniale”.

7. Il quarto motivo di ricorso, infine, sarebbe rimasto assorbito dal rigetto dei motivi precedenti, ovvio essendo che se corretta fu la sentenza di accoglimento dell’opposizione, quest’ultima non poteva ritenersi temeraria.

8. Non è luogo a provvedere sulle spese.

L’improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Azienda USL Toscana Centro di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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