Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10815 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25899-2018 proposto da:

GIRGENTI ACQUE SPA,in persona del Presidente e rappresentata e difesa

dall’avvocato SEBASTIANO MAURIZIO TIMINERI;

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 791/2018 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Girgenti Acque Spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento che, riformando parzialmente la pronuncia di rigetto del giudice di pace, aveva accolto la domanda avanzata dal Condominio di (OMISSIS) per l’accertamento dell’indebito pagamento di somme relative alle bollette di utenza per il servizio idrico integrato della città (gestito dalla società ricorrente), derivanti dalla applicazione di tariffe ritenute illegittime per il periodo (OMISSIS).

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, a fronte del rigetto della domanda di restituzione pronunciato del giudice di pace, il Tribunale accolse parzialmente l’appello del Condominio condannando la società alla restituzione in suo favore di Euro 684,00, ed affermando che l’aumento tariffario era circoscritto all’anno (OMISSIS) in quanto era stato determinato dalla necessità di far fronte ad esigenze di bilancio derivanti da maggiori oneri dipendenti da un fatto specifico (e cioè la gestione del dissalatore di (OMISSIS)) ma precisando che per il periodo precedente erano in vigore le tariffe più basse, mentre gli aumenti derivanti da quelle nuove erano riconducibili soltanto al periodo successivo all’1.1.2012. Sulla base di tali argomenti veniva accertato l’indebito pagamento e la società veniva condannata a restituire la somma ricalcolata.

2.La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce il contrasto con i principi sulla giurisdizione ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Richiama l’art. 362 c.p.c., comma 1, n. 1.

1.1. Deduce al riguardo, ricostruendo tutta la normativa sul servizio idrico integrato, che – trattandosi di controversia sulla determinazione delle tariffe che i gestori erano tenuti ad applicare, e tenuto conto che il condominio non aveva contestato il contratto di somministrazione posto in essere ma soltanto l’illegittimo aumento tariffario da parte dell’autorità competente – doveva ritenersi che sussistesse la giurisdizione del giudice amministrativo.

1.2. Aggiunge che poichè la società si era adeguata alle determinazioni delle autorità competenti (Sindaco e Commissario ad acta) doveva ritenersi che sussistesse, in capo al condominio, una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

1.3. Il motivo è inammissibile.

Come rilevato dal provvedimento in atti del 5/8 luglio 2019 dell’Ufficio preparatorio del procedimento per le Sezioni Unite Civile, sulla questione di giurisdizione risulta che si sia formato il giudicato interno.

1.4. Si osserva, infatti, che il giudice di pace – che era stato investito della specifica eccezione sulla base dei medesimi argomenti in questa sede rappresentati – l’aveva espressamente respinta: tuttavia l’odierno ricorrente ha omesso di riproporre la questione dinanzi al giudice d’appello che, infatti, pur decidendo la controversia in applicazione del principio della “ragione più liquida” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ha menzionato fra le eccezioni preliminari sollevate (ma prescindibili) soltanto quella riguardante la validità della procura alle liti.

1.5. A ciò consegue – visto che il ricorrente ha omesso di trascrivere nel corpo del ricorso il corrispondente (eventuale) motivo di gravame – che la questione (sulla quale, oltretutto, la giurisprudenza di legittimità è attestata sulla medesima soluzione assunta dal primo giudice:cfr. Cass. 4584/2006 e Cass. 8035/2011) non può essere riproposta in questa sede, in quanto la pronuncia di primo grado, sul punto, risulta definitiva.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con violazione dell’art. 24, comma 3 della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato e dell’art. 47 del Regolamento del servizio di distribuzione dell’acqua potabile, nonchè la violazione dell’art. 132 c.p.c..

2.1. La censura è inammissibile.

Con essa, infatti, si lamenta che il giudice non aveva esaminato due fatti fondamentali sulla base dei quali sarebbe giunto ad una diversa decisione, e cioè: 1) che la Girgenti, fino all’adozione del proprio regolamento del Servizio Idrico Integrato e delle tariffe idriche approvate dall’A.T.0, era tenuta ad applicare quelle deliberate dai precedenti gestori e, nel caso di specie, determinate dal Comune di Agrigento; 2) che la società aveva operato ex art. 47 del Regolamento di Servizio Idrico approvato con Delib. Consiglio Comunale del 2005 (29 novembre 2005, n. 152), le cui aliquote erano state modificate con Det. sindacale del 2007 (n. 127 del 2007): assume, al riguardo, che il giudice d’appello aveva mal interpretato tale ultimo provvedimento, ritenendolo inapplicabile per il periodo successivo al (OMISSIS), in palese contrasto con quanto previsto nell’art. 47 del Regolamento del Servizio Idrico del Comune di Agrigento richiamato.

2.1. Si osserva, tuttavia, che la critica viene ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che postula l’indicazione specifica di un fatto storico, principale o secondario che il giudice a quo non avrebbe esaminato, non essendo più ammissibile criticare la motivazione ed in particolare l’operazione interpretativa delle emergenze processuali del giudice di merito, al di fuori di vizi logici o di apparenza delle argomentazioni.

2.2. Al riguardo è principio ormai consolidato quello secondo il quale “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le partì e abbìa carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (cfr. Cass. 27415/2018; Cass. SU 8043/2014; Cass. 21257/2014; Cass. 22598/2018).

2.3. Nel caso in esame, il percorso argomentativo del giudice d’appello ha tenuto conto – interpretandole in modo congruo e logico – di tutte le delibere che si sono susseguite nel corso del periodo durante il quale si è sviluppata la complessa vicenda in esame, rendendo anche una spiegazione fondata proprio sull’interpretazione della Det. sindacale n. 127 del 2007 in relazione alla quale ha plausibilmente ritenuto che non fossero state affatto modificate le tariffe vigenti ai sensi della Delib. del 2005, ma che la variazione fosse circoscritta a quelle, variabili, dell’anno (OMISSIS) e fosse finalizzata a fronteggiare le maggiori spese conseguenti agli oneri (straordinari) di gestione del dissalatore di (OMISSIS) (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

2.4. Il Tribunale, pertanto, ha reso una motivazione incensurabile, avendo tenuto conto di tutte le emergenze processuali di cui il ricorrente, lungi dal denunciare l’omesso esame, chiede una evidente reinterpretazione, in questa sede non consentita.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza, il 20 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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