Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10815 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 05/05/2010), n.10815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RIESE PIO X in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66 presso lo studio

dell’Avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli Avvocati TIEGHI ROBERTO e GIULIANI FRANCESCO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA, depositata il 22/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROBERTO ESPOSITO, per delega

Avvocato FRANCESCO GIULIANI, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/9/2004 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto respingeva il gravame interposto dal Comune di Riese Pio X nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. G. L. dell’avviso di liquidazione dell’I.C.I. per gli anni d’imposta dal 1994 al 1999.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Comune di Riese Pio X propone ora ricorso per Cassazione, affidato a 2 motivi.

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, ultimo periodo, della L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che il Comune ha notificato al G. gli avvisi di accertamento de quibus il 18/12/2001, e pertanto entro il termine all’uopo previsto D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 11, comma 1, ultimo periodo, prorogato al 31/12/2001 dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4.

Si duole che “i giudici di seconde cure non hanno in alcun modo espresso il percorso logico – giuridico che li ha condotti a non accogliere le eccezioni del comune appellante in merito alla violazione delle predette norme e per converso a esprimere le riportate affermazioni in merito alla rettifica dell’originaria rendita attribuita”.

Con il 2 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, alla L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che il giudice dell’appello ha erroneamente ritenuto non consentita la liquidazione dell’I.C.I. per annualita’ precedenti alla data di notifica da parte dell’U.T.E. competente della rendita catastale utilizzata come base di calcolo, laddove la L. n. 342 del 2000, art. 74 va inteso nel senso della impossibilita’ di liquidazione della maggiore imposta I.C.I. dovuta dal contribuente sulla base di una rendita catastale non ancora al medesimo notificata.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati nei termini di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, in materia di ICI, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce, nel caso di infedelta’, incompletezza od inesattezza, notificando l’avviso di accertamento, motivato con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione o la denuncia;

per l’anno 1994, relativamente al quale la dichiarazione doveva essere presentata nel 1995, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento era fissato al 31 dicembre 1997; tale scadenza era prorogata di un anno dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 59, e, quindi, al 31 dicembre 1998; per quanto riguarda gli anni 1995, 1996 e 1997, i rispettivi termini di decadenza erano fissati al 31 dicembre 1998, 31 dicembre 1999 e 31 dicembre 2000; con riferimento alla situazione relativa all’anno 1993, invece, il termine di decadenza doveva considerarsi fissato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 e della L. n. 146 del 1998, art. 3, comma 1 al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, quindi, al 31 dicembre 1998; per gli anni 1993, 1994, 1995, il termine di decadenza, gia’ fissato al 31 dicembre 1998, e’ stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, e, successivamente al 31 dicembre 2000 dalla L. n. 448 del 1999, art. 30, comma 10, che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all’anno 1996 (v. Cass., 27/7/2007, n. 16714).

Va ulteriormente premesso che la L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4, il quale stabilisce che il termine per l’attivita’ di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, ultimo periodo, e’ prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualita’ d’imposta 1994 e successive, si riferisce ai fabbricati non iscritti in catasto o da nuovamente iscrivere per effetto di variazioni permanenti, con la conseguenza che detta proroga non si applica con riguardo agli immobili gia’ iscritti in catasto con relativa rendita, anche qualora questa risulti maggiorata per effetto dell’applicazione di nuove tariffe d’estimo (v. Cass., 7/8/2008, n. 21333).

Atteso quanto sopra, si e’ invero precisato che la regola generale prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 22, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui e’ stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (v. Cass., 29/9/2009, n. 19066).

Orbene, nell’affermare che «una rendita era stata, per quanto erroneamente, attribuita e questa rendita era nulla, per cui la validita’ della nuova rendita, questa volta corretta, poteva essere fatta valere solo e soltanto dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui era stata comunicata», senza ulteriori precisazioni, il giudice dell’appello ha invero nel caso disatteso i suindicati principi.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che facendo dei medesimi applicazione procedera’ a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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