Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10813 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27956-2016 proposto da:

E.V., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO DI

CAMPLI;

– ricorrente –

contro

L.T.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 316/2016 del TRIBUNALE di CHIETI;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento 3 motivo del

ricorso, rigetto degli altri.

Fatto

RILEVATO

che:

E.V. si opponeva, a norma dell’art. 617, c.p.c., ad un’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione promossa dalla deducente presso il terzo INPS e nei confronti di L.T.A., per crediti di mantenimento della figlia minorenne L.T.F.;

deduceva l’opponente che erroneamente il giudice dell’espropriazione presso terzi aveva assegnato un quinto della pensione al netto dell’assegno sociale, aumentato della metà, applicando retroattivamente l’art. 545 c.p.c., comma 7, quale modificato nel 2015, e per un verso obliterando la causa del credito azionato, per altro verso omettendo di assegnare anche la quota spettante, anch’essa fino a un terzo, dei pure pignorati assegni familiari;

avverso questa decisione ricorre per cassazione E.V. articolando tre motivi.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., artt. 11 e 12 preleggi, del D.L. n. 83 del 2015, art. 23, comma 6, quale convertito dalla L. n. 132 del 2015, poichè il Tribunale avrebbe erroneamente applicato in via retroattiva la modifica apportata nel 2015, dalle invocate prescrizioni legislative, all’art. 547 c.p.c.;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., art. 12 preleggi, R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 28 quale convertito dalla L. n. 1155 del 1936, della L. n. 153 del 1969, art. 69 quale disciplina incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1041 del 1988, e del D.P.R. n. 180 del 1950, artt. 1 e 2 poichè il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di considerare che per i crediti alimentari avrebbe dovuto essere assegnato un terzo della pensione INPS al netto delle sole ritenute e non anche dell’assegno sociale aumentato della metà quale misura del minimo vitale;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., art. 12 preleggi, del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 22 nonchè l’omessa pronuncia, poichè il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi e assegnare, come richiesto sia in sede espropriativa che oppositiva, anche la misura di un terzo degli assegni familiari, procedendosi per dedotta e risultante causa di alimenti.

RILEVATO che:

deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso è tempestivo;

si applica infatti, “ratione temporis”, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., rispetto a sentenza pubblicata il 22 aprile 2016, sicchè il limite temporale per impugnare spirava il 22 ottobre 2016 (Cass., 31/08/2015, n. 17313, Cass., 30/05/2018, n. 13546), trattandosi di opposizione esecutiva non soggetta come tale alla c.d. sospensione feriale;

il 22 ottobre 2016 è caduto di sabato, sicchè il termine, ex art. 155 c.p.c., comma 5, scadeva il 24 ottobre 2016;

e il ricorso risulta notificato con consegna all’ufficio UNEP il 24 ottobre 2016, sia pure con spedizione postale del 25 ottobre 2016;

sempre preliminarmente, deve rilevarsi la carenza, constatabile sin dalla fase di merito, afferente al litisconsorzio necessario con il terzo INPS;

la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’affermare che il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi solamente qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, assumendo, invece, tale qualità quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (Cass., 19/05/2009, n. 11585, Cass., 26/06/2015, n. 13191);

quanto sopra, del resto, è in linea con la contigua nomofilachia in tema di litisconsorzio del terzo proprietario esecutato nei giudizi di opposizione esecutiva (Cass., 31/01/2017, n. 2333, p.4.7; conf. Cass., 19/11/2017, n. 26523, Cass., 28/06/2018, n. 17113);

nel caso di specie l’INPS ha certamente interesse all’accertamento della misura dell’assegnazione e quindi della modifica coattiva, “parte qua”, della titolarità attiva del rapporto obbligatorio che lo vede soggetto passivo;

la decisione va dunque cassata con rinvio al Tribunale perchè rinnovi il giudizio con la parte necessaria pretermessa.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Chieti perchè, in diversa composizione, pronunci sulla domanda previa integrazione del litisconsorzio necessario con l’I.N.P.S..

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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