Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10813 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 05/05/2010), n.10813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4 presso lo studio

dell’Avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato PESSAGNO MARIA PAOLA giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

LA TECNICA DI ROBERTO TORALBO & C. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 90/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, depositata il 30/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIGLIANO Eugenia;

udito per il ricorrente l’Avvocato Gabriele PAFUNDI, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo e del terzo

motivo di ricorso.

 

Fatto

La società La Tecnica di Roberto Toralbo & C. s.n.c., esercente l’attività produttiva di semilavorati, quali serramenti in metallo, alluminio ecc, e, pertanto, produttrice di rifiuti speciali, impugnava innanzi alla C.T.P. di Genova l’avviso di accertamento n. 18/MC01, per la TA.R.S.U relativa all’anno 2001 riguardante un locale adibito a magazzino di mq. 65, sostenendo l’intassabilità delle superfici ove vengono prodotti rifiuti speciali, allo smaltimento del quale provvedeva la società a proprie cure e spese e che la tariffa era stata impugnata innanzi ai T.A.R. della Liguria. Lamentava, inoltre, l’omessa applicazione della riduzione dei 30% ex art. 11, comma 3, lett. d), del Regolamento comunale n. 34/2001 e la mancanza di legittimazione attiva del Comune a pretendere l’addizionale del 15% di competenza della Provincia. Resisteva il Comune, sostenendo la legittimità dell’applicazione delle tariffe del 2000, a seguito dell’annullamento di quelle del 2001 da parte del Consiglio di Stato.

La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo l’applicazione delle tariffe del 2000 in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69 dato l’intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo delle tariffe del 2001.

La società proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado Si costituiva il Comune, contrastando quanto argomentato dall’appellante.

La C.T.R. accoglieva il gravame, annullando l’avviso di accertamento sui presupposto della non applicabilità nella specie disposto dal D.Lgs. n. n. 507 del 1993, art. 69 applicabile solo nell’ipotesi di mancata deliberazione dei Comune e dell’intassabilità dell’area produttiva e di quella adibita a stoccaggio perchè i residui di lavorazione erano compresi nelle tabelle allegate al D.Lgs. n. 22 del 1997 e la società aveva provveduto a proprie spese allo smaltimento degli stessi.

Avverso detta decisione il Comune propone ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. Non risulta costituita la società La Tecnica.

Diritto

Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 83 c.p.c., per non avere la C.T.R. rilevato che dall’atto di appello risultava solo il conferimento dell’incarico difensivo e non anche la procura ad impugnare, con conseguete mancanza di legittimità per il difensore a proporre appello.

Con la seconda censura si deduce la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 per avere la C.T.R. erroneamente affermato che anche l’area destinata a stoccaggio fosse produttrice di rifiuti speciali, mentre, non essendo destinata ad attività produttiva, correttamente era stata sottoposta alla TA.R.S.U., in quanto produttrice di rifiuti urbani.

Con la terza censura si evidenzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, del D.Lgs. n. 22 del 1999, art. 21; dell’art. 2967 c.c. contestando l’affermazione della C.T.R. relativa all’intassabilità del locale de quo perchè i residui di lavorazione erano compresi nelle tabelle allegate al D.Lgs. n. 12 del 1991 e la società aveva provveduto a proprie spese allo smaltimento degli stessi, mentre trattandosi di esenzione ad imposta incombeva sulla società La Tecnica provare sia la spettanza del beneficio che la delimitazione delle aree per le quali il tributo non grava, onere non assolto. Peraltro, disgiunge il Comune, e stata sempre ribadita l’assimilabilità dei rifiuti prodotti dall’attività svolta dalla società a quelli urbani, già approvata con la Delib. n. 3507 del 1985, poi confermata con Delib. Consiglio comunale 19 giugno 200, n. 80 in quanto il quantitativo annuo prodotto era di sotto del massimo previsto e tale limite avrebbe dovuto essere stato impugnato innanzi al giudice amministrativo.

Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 65 e 69 per avere la C.T.R. ritenuta non dovuta la TA.R.S.U. perchè in caso di annullamento della tariffa non era possibile l’applicazione di quella dell’anno precedente ex art. 69, essendo questa consentita solo in caso di mancata deliberazione, mentre detto annullamento incideva solo sul quantum e non invece sull’an. Non essendo stata formulata la domanda nel senso di ottenere una nuova quantificazione, la richiesta dell’annullamento della pretesa impositiva era da considerare inammissibile, dato che il presupposto dell’imposizione è previsto dal D.Lgs. citato, art. 62 e non dagli atti comunali, in presenza della pacifica circostanza che la società è detentrice di locali e di aree scoperte nell’agro di (OMISSIS) in cui il servizio è istituito e svolto in modo continuativo.

Il primo motivo di ricorso e infondato.

Lamenta sostanzialmente il Comune ricorrente il fatto che il difensore della società non aveva il potere di proporre l’appello in quanto pur essendo delegato alla difesa della contribuente giusta procura posta a margine del ricorso introduttivo, richiamata nell’atto d’impugnazione, non avrebbe avuto l’espresso mandato ad impugnare la sentenza di primo grado, essendo stato conferito solo l’incarico difensivo.

Sulla base del riportato testo della procura nel motivo di ricorso, giova osservare che l’art. 83 c.p.c., u.c., stabilisce una presunzione di conferimento della procura solo per il primo grado di giudizio che deve considerarsi operante quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna altra indicazione. (Cass. 2432/99). E’ noto che tale presunzione può essere superata quando dalla procura si evinca chiaramente la volontà dei conferente di attribuire il potere di rappresentanza anche per i successivi gradi di giudizio. In lai senso l’interpretazione della procura alle liti di cui all’art. 83, c.p.c. (e, cioè, di un atto di parte) è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dall’art. 1367 c.c. e segg., e dall’art. 159 c.p.c., e, pertanto, deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio (cfr., cass. civ. sent.

n. 7772 del 2003; per cui è sempre stato pacificamente ritenuto da questa Corte che l’impiego della espressione “per il presente giudizio” od altra equivalente nei la procura “ad litem” resa in primo grado vale ad abilitare il difensore alla proposizione dell’appello senza necessità del rilascio di una ulteriore delega, quando dal contesto dell’atto non risulti l’esistenza di ulteriori elementi limitativi. (cfr., ex plurimis, cass. civ, sent. nn. 8806 del 2000, 3537 del 2002 e 12170 del 2005).

Nel caso di specie, emerge chiaramente dal testo della procura, riportata dalla parte ricorrente che il mandato era stato conferito per “il presente procedimento in ogni sua fase e grado, esecuzione ed appello compresi ..”, per cui dalla chiara volontà della società di essere assistita anche per l’appello, non appare ragionevole interpretare in senso restrittivo, per come vorrebbe il Comune, tale espressione in contrasto, peraltro, non solo con il tono letterale del testo e dell’intenzione delle parti, ma anche con la preponderante interpretazione data da questa Corte in casi similari, nè dal testo riportato emerge un qualsiasi indizio da cui dedurre una qualsiasi limitazione.

Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono invece fondati.

Occorre premettere che, nella specie,. è incontroverso tra le parti che l’area per cui si discute è destinata a magazzino, per cui non può applicarsi la disciplina relativa alle aree ove si svolge un’attività produttiva dalla quale posano derivare rifiuti speciali, per loro natura non assimilabili a quelli urbani, e poichè la sentenza fa generico riferimento all’intassabilità sia dell’area produttiva che del locale adibito a stoccaggio, equiparando erroneamente la disciplina applicabile per le due diverse ipotesi, senza, peraltro, fare cenno ad alcun dato di fatto o di prova offerta dalla società La Tecnica che in quell’area specifica vi fosse un’attività produttiva e non di semplice stoccaggio ed immagazzinamento.

Infatti la società nel pretendere l’esenzione dal pagamento TA.R.S.U. il cui presupposto è rappresentato dall’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite,..esistenti nel territorio comunale. Avrebbe dovuto dare specifica prova che quell’area rientrasse tra le ipotesi di esclusione per cui non svolgendosi in detto locale alcun ciclo industriale, si può senz’altro affermare che i rifiuti prodotti in detta area siano assimilabili a quelli urbani per come questa sezione ha già ritenuto, con la recentissima sentenza n. 23992 del 2009, con la quale è stato ribadito che i locali e le aree destinati all’immagazzinamento rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualsiasi uso siano destinati, atteso che il collegamento funzionale con l’area produttiva non è stato previsto come causa di esclusione dalla tassazione.

Anche il quarto motivo e fondato.

L’eventuale annullamento della tariffa non incide assolutamente sull’an dell’obbligazione fiscale, ma unicamente sul quantum;

pertanto sulla base di tale considerazione non si può addivenire all’annullamento dell’avviso di accertamento come richiesto dalla società e come erroneamente ritenuto dalla C.T.R. – nè incide su tale decisione la considerazione che in caso di annullamento della tariffa non potrebbe applicarsi la tariffa degli anni precedenti in mancanza di specifica previsione legislativa, datp che l’ultrattività delle tariffe è prevista solo nell’ipotesi di inerzia del Comune e non a seguito di annullamento degli atti amministrarvi che la dispongono. Questa Corte, però, in una recente pronuncia n. 5722 del 2007 ha statuito che dal testo del D.Lgs. n. del 1993, art. 69 può ricavarsi un principio di carattere generale secondo il quale la conseguenza di eventuale illegittimità di una delibera riguardante le tariffe è non già la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio prestatogli di raccolta dei rifiuti, bensì l’applicazione della tariffa vigente in precedenza.

Tutto ciò premesso, rigettato il primo motivo e dichiarata assorbita ogni altra censura, possono essere accolti il secondo, terzo e quarto motivo e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della C.T.R. della Liguria.

La stessa C.T.R. si occuperà anche del governo delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo il quarto motivo, rigetta il primo e, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte al Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA