Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10812 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 05/05/2010), n.10812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SIPES SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 220/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 21/11/2 005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. DIDOMENICO Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia dep. il 21/11/2005 che, accogliendo l’appello dell’Ufficio, aveva riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia che aveva accolto parzialmente il ricorso della SIPES s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento Irpeg e Ilor per gli anni 1995, 1996 e 1997.

La CTR ha ritenuto sussistenti una serie di indizi gravi precisi e concordanti, costituiti dalle circostanze che le fatture per operazioni inesistenti portavano numero di partita Iva appartenente a soggetti diversi dall’emittente, cessati da tempo e che non risultavano avere intrattenuto rapporti commerciali con la contribuente, e che la stessa si era limitata ad invocare la correttezza formale delle scritture senza produrre documentazione idonea a confutare le circostanze dedotte dall’Ufficio; riteneva, pero’, che il concetto di ricavo non era confondibile con quello di reddito e determinava questo ultimo nella misura del 15% dei ricavi.

La ricorrente Agenzia fonda il ricorso sui seguenti motivi.

Col primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 non potendo la CTR trasformare l’accertamento da analitico in induttivo e, pertanto, non potendo sostituirsi all’Ufficio, nonche’ vizio motivazionale in ordine nell’esercizio di un potere spettante esclusivamente allo stesso; con gli altri due motivi deduce vizio motivazionale in ordine alla individuazione di costi diversi e non dichiarati al posto di quelli ritenuti fittizi e, in secondo luogo, in ordine alla loro determinazione nella percentuale del 15% e sulla prova dei costi; con l’ultimo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e vizio motivazionale in quanto, anche a volere ipotizzare che la CTR fosse rimasta nell’ambito dell’accertamento analitico, la sentenza non faceva alcun riferimento ad elementi precisi e certi.

La societa’ contribuente non ha resistito. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso e’ fondato.

E’la stessa CTR ad ammettere di avere trasformato l’accertamento da analitico in induttivo, prendendo lo spunto da una affermazione della G. di F. che assumeva sussistessero le condizioni per l’accertamento induttivo, di cui pero’ l’Amministrazione non si e’ avvalsa. Questa Corte (Cass. n. 12520/2002, Cass. n. 61112/1999 Cass. 2935/19969) ha ripetutamente affermato che il giudice non puo’ sostituirsi all’Ufficio nell’esercizio di un potere diverso spettante all’amministrazione attiva,del quale vengono in ipotesi riconosciute sussistenti le condizioni. Ha, altresi’, (Cass. n. 28028/2008) ritenuto che il contribuente non puo’ dolersi che l’Amministrazione, pur nella sussistenza delle condizioni per l’accertamento induttivo, si sia avvalsa dell’accertamento analitico, con cio’ rimarcando ulteriormente la distinzione dei due tipi di accertamento.

Nel caso in ispecie, la legittimita’ dell’accertamento non e’ contestata, non essendo stata la sentenza della CTR oggetto di impugnazione sul punto ed essendo pertanto divenuta, sul punto, definitiva.

L’avere la CTR, su un principio astrattamente valido che il concetto di ricavo non coincide con quello di reddito, equitativamente determinato il reddito nella misura del 15% dei ricavi esprime l’esercizio di un potere di cui l’Amministrazione non si e’ avvalsa e che a fortiori non puo’ essere esercitato dal giudice.

Questa Corte (Cass. n. 11459/2002) ha chiarito che in tema di redditi risultanti da scritture contabili,il metodo seguito dall’ufficio va classificato analitico o sintetico (in relazione alle previsioni contenute, rispettivamente,nel primo ovvero nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2) a seconda che la rettifica investa singole poste ovvero la contabilita’ globalmente considerata.

Altresi’ Cass. n. 28028/2008 ha ritenuto che se in tema di accertamento induttivo gli oneri sono valutabili in ogni caso, nell’accertamento analitico sussistono le limitazioni di cui al D.P.R. 29/973 n. 597, art. 74.

La sentenza della CTR che invece ha operato il cumulo dello intero reddito e poi, con tecnica induttiva, ha determinato in misura forfetaria, in una percentuale, il rapporto tra ricavi e credito deve essere annullata.

S’impone il rinvio perche’ nell’accertamento dei costi si applichino i principi in tema di accertamento analitico e si provveda anche sulle spese del presente giudizio.

Gli altri motivi per i profili sopra evidenziati devono ritenersi pertanto assorbiti.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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