Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10811 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. III, 17/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 17/05/2011), n.10811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6091/2009 proposto da:

ALLIANZ SPA (OMISSIS), (già S.p.A. R.A.S., conferitaria

dell’azienda di Lloyd Adriatico S.p.A. n. doc. 4), in persona dei

procuratore speciali Dr.ssa G.A. e Dr.ssa R.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N.F. (OMISSIS), M.R.

(OMISSIS), AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (OMISSIS); M.

B. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

M.B. (OMISSIS), nella qualità di erede del

sig. M.R., C.N.F.

(OMISSIS), in proprio e nella qualità di erede del sig.

M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CERBARA

64, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CASTIELLO, rappresentati

e difesi dagli avvocati MARSICANO CARMINE, FEOLA MARCELLO giusta

procura a margine del controricorso con ricorso incidentale

condizionato;

– ricorrenti incidentali –

e contro

M.R. (OMISSIS), AZIENDA SANITARIA LOCALE

SALERNO (OMISSIS), ALLIANZ SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1091/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

Sezione Civile, emessa il 20/11/2008, depositata il 13/12/2008;

R.G.N. 704/2005.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del 11 motivo

del ricorso principale, rigetto del resto e dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorse possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 14 aprile 1997 C.N.F. e M.R. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la ASL Salerno (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte della figlia M.C., caduta dal balcone dell’Ospedale civile di (OMISSIS) ove si trovava ricoverata.

Costituitosi in giudizio, l’Ente convenuto contestò l’avversa pretesa, chiedendo e, ottenendo, di chiamare in causa la compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico s.p.a..

Con sentenza del 15 giugno 2004 il giudice adito condannò i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di Euro 50.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Proposto gravame principale da C.N.F. e da M.R. e incidentale dall’Azienda, la Corte d’appello di Salerno, in data 13 dicembre 2008, in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato l’importo dovuto a ciascuno degli appellanti a titolo di danno non patrimoniale in Euro 250.000,00, oltre accessori con le modalità di calcolo indicate nella sentenza di prime cure, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a., conferitaria di Lloyd Adriatico s.p.a.), formulando sei motivi, con pedissequi quesiti, e notificando l’atto a C.N.F., a M.B., in proprio e nella qualità di eredi di M.R., deceduto nelle more, nonchè alla ASL Salerno (OMISSIS).

Resistono con controricorso C.N.F. e M. B., che propongono altresì ricorso incidentale condizionato affidato a un solo mezzo, mentre nessun attività difensiva ha svolto l’altra intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da Allianz s.p.a. nonchè da C.N.F. e da M.B., avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo Allianz s.p.a. lamenta violazione degli artt. 100, 343 e 346 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, in relazione alla sua condanna al pagamento di una somma superiore al massimale di polizza, contrattualmente fissato in L. un miliardo.

Deduce che nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, dopo aver precisato di costituirsi quale Istituto assicuratore della chiamante, aveva espressamente dedotto, in via estremamente subordinata, che era in ogni uso tenuta a rispondere solo entro i limiti del massimale.

Sostiene quindi che essa, condannate in prime cure a pagare un importo decisamente inferiore a quella soglia, non aveva l’onere di riproporre espressamente l’eccezione in appello.

1.2 Col secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., e art. 1917 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4. Evidenzia che, in ogni caso, il mancato contenimento della condanna entro il massimale di polizza era illegittimo perchè la domanda di pagamento oltre tale limite non era mai stata proposta dalla ASL Salerno (OMISSIS) nel corso del giudizio di merito, laddove la richiesta dell’assicurato di essere tenuto integralmente indenne per inala gestio dell’assicuratore deve essere espressamente formulata, non potendosi ritenere implicita nella chiamata in causa dello stesso con la generica richiesta di manleva.

1.3 Con il terzo motivo l’impugnante deduce violazione dell’art. 1917 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, perchè anche a voler ritenere implicitamente proposta la domanda di condanna al pagamento oltre il massimale, la chiamante non ne aveva indicato i presupposti, quali la colpevole inerzia dell’assicuratore nel risarcimento del danno. Del resto questi neppure erano stati individuati dal giudice di merito.

1.4 Con il quarto mezzo la società denuncia omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5. La critica ha ad oggetto il mancato esame da parte della Corte d’appello della polizza in data 11 giugno 1979, n. 96066 e relativi allegati e proroghe, regolarmente depositati e dalla chiamante e dalla chiamata, al momento della sua costituzione in giudizio.

1.5 Con il quinto motivo si deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ricorda l’impugnante che la liquidazione del danno morale da fatto illecito, ancorchè rimessa alla valutazione equitativa del giudice, deve essere compiuta mediante l’indicazione dei criteri seguiti per la determinazione dell’entità del pregiudizio subito e che tale dovere è particolarmente pregnante laddove, come nella fattispecie, il risultato finale si discosti in misura notevole da quello raggiunto dal primo giudice. La Corte d’appello aveva invece proceduto alla elevazione del danno da Euro 50.000 a Euro 250.00, indicando gli stessi criteri che erano già stati considerati dal Tribunale, quali la gravità del fatto, la giovane età della M. e il turbamento dei rapporti familiari.

1.6 Con il sesto motivo la ricorrente lamenta, in relazione alla medesima questione, violazione degli artt. 1226, 2043, 2054 e 2059 cod. civ..

2 Con un unico motivo C.N.F. e M.B. denunciano violazione degli artt. 2043, 2056 e 226 cod. civ., nonchè omessa e insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio. Le critiche si appuntano contro il mancato riconoscimento del danno patrimoniale subito dagli attori, per asserita carenza di prova del contributo che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente dato alla famiglia e del possibile stato di bisogno in cui i genitori potrebbero trovarsi in futuro. Secondo i ricorrenti il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del materiale istruttorie acquisito, dal quale emergevano indizi gravi precisi e concordanti in ordine a tali elementi, quali lo stato di impossidenza della famiglia e l’attività di infermiera che la figlia deceduta avrebbe verosimilmente svolto in futuro.

3 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, i primi quattro motivi del ricorso di Allianz s.p.a..

Le censure con essi formulate – che ruotano intorno al problema della legittimità della condanna della società assicuratrice al pagamento di una somma superiore al massimale di polizza e alla completezza delle allegazioni difensive dalla stessa formulate al riguardo nel giudizio di merito, ove non furono espressamente riproposte in appello – sono fondate per le ragioni che seguono.

Mette conto in proposito evidenziare che, ragionando intorno alla contigua e specifica questione della natura e della disciplina dell’eccezione concernente il massimale di polizza in materia di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – ove la materia risulta maggiormente arata, per l’impatto statistico dei casi giudizialmente scrutinati – la giurisprudenza di legittimità ha opportunamente distinto tra l’ipotesi in cui l’importo del massimale sia fissato nel contratto di assicurazione e quella in cui, intervenuta l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, vigano i limiti sanciti dalla L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21 e dalle fonti secondarie cui gli stessi rinviano (confr. Cass. civ. 26 marzo 2003, n. 4485; Cass. civ. 17 settembre 2005, n. 18440; Cass. civ. 29 marzo 2006, n. 7247).

Ribadito che in entrambi i casi la deduzione sull’esistenza della soglia massima (di polizza o di legge) entro cui opera la garanzia, ha per oggetto il contenuto del diritto fatto valere dal danneggiato medesimo, ha ritenuto questa Corte, salvo sporadiche pronunce in senso contrario (vedi, ad es. Cass. civ. 14 giugno 2006, n. 13754), che essa, non ancorata da alcuna disposizione a una specifica istanza dell’assicuratore, non ha natura di eccezione in senso stretto (Cass. civ. n. 4485/2003 cit.); ha poi affermato, in ordine alla prova, che, mentre il massimale di polizza, fissato nel contratto di assicurazione, deve essere dimostrato dall’assicuratore, quello normativamente stabilito, L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex artt. 19 e 21, rientra nell’ambito della conoscenza del giudice, in base al principio iura novit curia (confr. Cass. civ., 1 marzo 2001, n. 2991;

Cass. civ. 26 marzo 2003, n. 4485).

4 Questi principi, la cui enunciazione è strettamente connessa alle particolari connotazioni della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella quale, da un lato, il danneggiato ha azione diretta nel confronti della impresa assicuratrice ma, essendo estraneo al contratto di assicurazione, neppure ne conosce, in via di principio, i limiti di operatività; e, dall’altro, per l’ipotesi di insussistenza o inoperatività della garanzia, è previsto l’intervento solidaristico di un ente pubblico, aiutano tuttavia a ricostruire il regime giuridico dell’eccezione volta a far valere il limite del massimale fuori di tale peculiare ambito, con riferimento quindi a un contratto di assicurazione come quello dedotto in giudizio. E invero, ad onta delle suggestioni prospettiche indotte dalla circostanza che, nella fattispecie, v’è stata condanna diretta del garante al pagamento della somma dovuta (dall’assicurato, la praticabilità degli approdi giurisprudenziale testè enunciati va saggiata tenendo conto che la presente controversia attiene a un’ipotesi di assicurazione che non abilita il danneggiato ad agire tout court contro l’assicuratore.

5 In tale prospettiva va allora precisato che il garantito, nel momento in cui chiama in causa il garante, aziona un contratto del quale il massimale è elemento essenziale, ad esso conformandosi anche l’entità dei premi che, ai momento della sottoscrizione, egli si è impegnato a pagare.

Ne deriva che, trattandosi del contenuto stesso del diritto fatto valere dal chiamante, o quanto meno di un profilo dirimente di questo – atteso che non esiste un generico diritto ad essere manlevato, ma un diritto a essere garantito in base a un certo contratto di assicurazione, e quindi entro i limiti dallo stesso previsti – il massimale ha natura di fatto costitutivo della pretesa azionata.

Conseguentemente non solo sarebbe contrario alle regole in materia di onere della prova rovesciare sull’assicuratore l’onere di provarlo, ma la evidenziazione del limite del massimale neppure soggiace alle preclusioni deduttive connesse alla precisazione del thema decidendum, preclusioni che maturano con l’esaurimento della fase della trattazione. Il carattere di mera difesa della relativa allegazione – con la quale il chiamato non fa che richiamare l’attenzione del decidente sui connotati propri del contratto assicurativo attivato dal chiamante – la sottrae anche al regime dell’art. 346 cod. proc. civ., in base al quale le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

6 Chiarita l’insussistenza di ostacoli di carattere processuale alla circoscrizione entro i limiti del massimale dell’area della manleva alla quale è tenuta la ricorrente Allianz, deve ritenersi che erroneamente il giudice di merito di tali limiti non ha tenuto conto nella sua sentenza di condanna. Nè il superamento della soglia della garanzia contrattualmente convenuta si presta a essere salvato come forma di responsabilità contrattuale dell’assicuratore (comunemente definita ma la gestio c.d. propria), per effetto della violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. Non par dubbio infatti che sarebbe stata a tal fine necessaria, secondo gli schemi elaborati, ancora una volta, nell’ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la formulazione di un’espressa domanda, introdotta dal danneggiante assicurato, o dal danneggiato in via surrogatoria, ex art. 2900 cod. civ., domanda che nella fattispecie manca del tutto.

Consegue da tanto che la condanna di Allianz s.p.a. al pagamento in favore di C.N.F. e di M.B. del risarcimento dei danni agli stessi derivati dalla morte di M. C. deve essere contenuta entro i limiti del massimale di polizza, in applicazione del seguente principio di diritto: la deduzione sull’esistenza del limite del massimale entro cui opera la garanzia assicurativa ha per oggetto il contenuto del diritto a essere manlevato fatto valere dall’assicurato. Essa, in quanto mera allegazione difensiva, con la quale l’assicuratore precisa la portata del rischio assunto, è sottratta al regime preclusivo dettato dall’art. 346 cod. proc. civ..

7 Sull’importo del massimale decorreranno, dal momento della pronuncia della sentenza di appello, gli interessi legali, atteso che, fuori dell’ambito della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore, l’assicuratore è tenuto al loro pagamento solo dalla data della liquidazione dell’indennità, senza che rilevi che la richiesta di manleva sia stata effettuata anteriormente, non equivalendo la chiamata in causa a norma dell’ultimo comma dell’art. 1917 cod. civ. a un atto di messa in mora (Cass. civ., 22 maggio 1998, n. 5137; Cass. civ. 25 maggio 2004, n. 10036) .

8 Sono invece infondati il quinto e il sesto motivo del ricorso principale che, per la loro attinenza all’entità della somma liquidata dalla Corte d’appello a titolo di danno non patrimoniale, possono essere esaminati insieme.

Va al riguardo evidenziato che il decidente, ravvisata la ricorrenza nella fattispecie dell’ipotesi astratta di omicidio colposo a carico della struttura sanitaria e la conseguente necessità di tener conto non solo del danno morale vero e proprio, inteso come sofferenza per la perdita subita, ma anche della lesione del rapporto parentale, ha ritenuto insufficiente la somma di Euro 50.000 attribuita dal giudice di prime cure a ciascuno dei due genitori. Ha quindi considerato equo e conforme al caso concreto, in ragione anche dei criteri di liquidazione normalmente adottati nel distretto, elevare la misura del ristoro a Euro 250.000.00.

Ritiene il collegio che tale motivazione resista alle critiche formulate in ricorso, e ciò tanto più che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o se essa macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza (Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1529). Nè è superfluo ricordare che quel di cui qui sì discute è pur sempre il ristoro pecuniario, con funzione consolatoria, di un danno in realtà irrisarcibile, stante l’irreversibilità dell’evento morte e la non misurabilità del dolore conseguente alla perdita di un prossimo congiunto.

9 Infine infondato è anche l’unico motivo del ricorso incidentale.

Il giudice di merito non ha ignorato nè disatteso il principio di diritto per cui, a norma dell’art. 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitatale ad un terzo, compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale (confr. Cass. civ. 1 marzo 2007, n. 4791). Ha tuttavia valutato negativamente la prova prognostica offerta dagli attori in ordine allo stato di bisogno e all’aiuto che essi avrebbero ricevuto dalla figlia.

A giudizio della Corte l’apprezzamento del decidente, lungi dall’essere affetto da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento, è a questo congruente, di talchè le critiche formulate al riguardo dagli impugnanti mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e del materiale istruttorio preclusa in sede di legittimità.

9 In definitiva, accolti i primi quattro motivi del ricorso principale, rigettati gli altri, nonchè il ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Ritiene peraltro il collegio che sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ..

In base a tale norma, invero, la Corte può – e, per quanto di qui a poco si dirà, deve – non rinviare la causa ad altro giudice tutte le volte in cui essa si presti ad essere definita, stante il difetto di ulteriori fatti da accertare e l’univoca valenza di quelli accertati (Cass. civ. 10 settembre 2010, n. 19301; Cass. civ. 23 marzo 2010, n. 6951; Cass. civ. 15 febbraio 2005 n. 2005). E di ciò, nel caso di specie, non si ravvisa necessità, tenuto conto che si tratta di limitare la condanna di Allianz all’importo del massimale maggiorato degli interessi decorrenti dal momento della liquidazione.

La soluzione adottata appare, del resto, coerente con il disposto dell’art. 111 Cost., comma 2, che, demandando alla Legge di assicurare la ragionevole durata del processo, detta una regola per una interpretazione delle singole norme di rito funzionalizzata alla celerità del giudizio (Cass. civ. 7 gennaio 2009, n,55; Cass. civ. 28 ottobre 2010, n. 22873). Ed è a dir poco ovvio che tale celerità, risulterebbe, nella specie, inutilmente sacrificata, se si seguisse la diversa soluzione della cassazione con rinvio. Non par dubbio, infatti, che il principio di cui all’art. 111 cit., impone di fare un uso il più lato possibile del potere di decisione in merito (art. 384 cod. proc. civ., comma 2), evitando di rinviare la causa in appello, tutte le volte in cui non vi siano poteri istruttori da esercitare.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese di questo giudizio tra le parti, mantenendo ferma la statuizione delle spese per il giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, limita la condanna di Allianz s.p.a. all’importo dei massimale, oltre interessi dalla data della pronuncia della sentenza di appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione, ferma la statuizione delle spese per il giudizio di appello.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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