Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10810 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. III, 17/05/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20050/2010 proposto da:

C.S. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

;

– ricorrenti non depositanti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), REPUBBLICA

ITALIANA, MINISTERO SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE – MINISTERO

ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5019/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 12/3/2009, depositata il 11/05/2009 R.G.N. 5652/04, 9593/04

e 8991/04;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/04/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che si riporta alla relazione del relatore.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. La Repubblica Italiana, il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto tramite l’Avvocatura Generale dello Stato – controricorso, provvedendo alla relativa iscrizione a ruolo, avverso il ricorso proposto da A.G. ed altri trentotto ricorrenti contro la sentenza dell’11 maggio 2009 della Corte d’Appello di Roma.

p. 2. Essendo il ricorso, in ragione della data di pronuncia della sentenza impugnata, soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, giusta il comma 2 dell’art. 27 di detto D.Lgs., e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione, che è stata notificata alla difesa della parte controricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni, che si riportano testualmente:

“(…) 3. – IL ricorso appare improcedibile.

Va rilevato che l’iscrizione a ruolo del ricorso è avvenuta legittimamente da parte dei resistenti, in situazione nella quale il ricorso non era stato depositato da parte dei ricorrenti dopo la notifica.

Infatti, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’ interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. (ord.) n. 21969 del 2008).

Inoltre, è stato pure precisato che qualora il ricorso per Cassazione non sia depositato, la ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (Cass. sez. un. n. 4500 del 1988).

Nella specie i resistenti hanno depositato la copia notificata del ricorso.

4. – Il ricorso dovrebbe, dunque, essere dichiarato improcedibile”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromiladuecento, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA