Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1081 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17219/2019 R.G. proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Marilena Cardone, con

domicilio eletto in Roma, via Chisimaio, n. 29;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Torino depositato il 23 aprile

2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che C.S., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 23 aprile 2019, con cui il Tribunale di Torino ha rigettato l’impugnazione da lui proposta avverso la delibera emessa dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino il 14 maggio 2018, che aveva dichiarato inammissibile la reiterazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente, già rigettata con Delib. 10 luglio 2014;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 4, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la domanda è stata rigettata in base al solo esame dei documenti, senza procedere all’audizione di esso ricorrente, e senza tener conto dei nuovi documenti da lui depositati;

che, nel dichiarare inammissibile la reiterazione della domanda, il Tribunale, ad avviso del ricorrente, non ha considerato che la stessa era fondata su nuovi elementi di carattere personale e sull’intervenuto peggioramento della situazione del Paese di origine;

che il motivo è inammissibile;

che, nel lamentare l’omessa valutazione dei nuovi elementi soggettivi ed oggettivi fatti valere attraverso la reiterazione della domanda e dei nuovi documenti prodotti, il ricorrente omette di precisarne la natura ed il contenuto, limitandosi a richiamare la vicenda personale allegata a sostegno dell’originaria domanda ed ad insistere sull’avvenuto peggioramento della situazione socio-politica del Gambia, senza neppure chiarire le ragioni per cui i predetti documenti non hanno potuto essere prodotti nel precedente procedimento e senza indicare l’epoca dei fatti dai quali dovrebbe desumersi il predetto peggioramento, con la conseguenza che le censure risultano, per tale aspetto, prive di specificità;

che, in tema di protezione internazionale, i nuovi elementi alla cui allegazione il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela possono infatti consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, a condizione però che il richiedente indichi le ragioni per cui non ha potuto, senza sua colpa, addurre i predetti fatti o produrre le predette prove in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, nè davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui al D.Lgs. citato, art. 35 (cfr. Cass., Sez. I, 9/07/2019, n. 18440; Cass., Sez. VI, 28/02/2013, n. 5089);

che, in assenza delle predette precisazioni, deve considerarsi incensurabile il mancato esercizio del potere di disporre l’audizione del richiedente, trattandosi di un adempimento, che a differenza della fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, avente carattere obbligatorio in caso d’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 5973; Cass., Sez. VI, 31/01/2019, n. 2817);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 osservando che, nell’accertamento della situazione socio-politica del Paese di origine, il Tribunale è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, essendosi limitato ad escludere la rilevanza dei nuovi documenti prodotti, avendo omesso di approfondire, anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, le condizioni del sistema giudiziario del Gambia e la tutela dallo stesso fornita, e non avendo considerato che il suo allontanamento era stato determinato dal timore di essere arrestato ed ucciso dalle forze dell’ordine;

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha omesso di verificare la sussistenza di una situazione di vulnerabilità, attraverso la valutazione comparativa della sua vicenda personale e della situazione del suo Paese di origine, nonchè della vita familiare e personale vissuta in Italia;

che i due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili, in quanto, presupponendo il rigetto nel merito della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, non attingono la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale si è invece limitato ad escludere l’ammissibilità della reiterazione, in considerazione della mancata allegazione di elementi nuovi rispetto a quelli fatti valere a sostegno della precedente domanda;

che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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