Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1081 del 20/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1081 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Rimborso Prova
Onere.
ORDINANZA
Cr-t
sul ricorso proposto da:
DAMA di MASSIMILIANO D’ANTUONO & C. SAS – con sede a
Milano, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce
al ricorso, dall’Avvocato Francesco Giuliani,
elettivamente domiciliata nel relativo studio, in Roma,
Via
Sicilia,
66
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.149/01/2010 della Commissione Tributaria
9(19%
3r3
Data pubblicazione: 20/01/2014
Regionale di Milano – Sezione n. 01, in data
22.06.2010, depositata il 06 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24228/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
– E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.149/01/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Milano
Sezione n.01, il 22.06.2010 e DEPOSITATA il 06.07.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dalla società contribuente e confermato la
decisione di primo grado, ritenendo e dichiarando
legittimo il diniego di rimborso IVA dell’anno 2004,
per non avere la contribuente provato la sussistenza
dei presupposti legittimanti il reclamato diritto.
2 – La contribuente, censura l’impugnata decisione,
sulla base di quattro mezzi.
3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate,
tenendo conto di principi espressione di consolidato
orientamento giurisprudenziale.
2
Antonino Di Blasi;
In particolare, questa Corte ha avuto modo di affermare
(Cass.
n.7816/2004
)
che
nel
in
cui
diniego
del
caso
l’Amministrazione Finanziaria fondi il
rimborso dell’imposta, corrisposta per l’acquisto di un
si
utilizzare per
assume essere strumentale e da
dell’impresa,
l’esercizio
sul
mancato riconoscimento di una situazione di fatto
che renda effettiva la manifestazione d’intento
dell’imprenditore contribuente, spetta a questi
dimostrare l’inizio della data attivita’, ovvero che la
stessa non ha avuto ancora inizio per fatti
temporanei ed, altresì, il
requisito dell’inerenza
del bene all’attivita’ d’impresa;
è stato, altresì,
ritenuto che, il rimborso non compete in ipotesi di
mancanza assoluta di operazioni attive nel periodo
considerato (Cass. n.15224/2004), e che occorre la
parte contribuente dia la prova, non solo che l’atto di
acquisto ha natura preparatoria rispetto
all’attivita’
avviare,
ma
strumentale,
imprenditoriale
d’impresa, che ha dichiarato di voler
anche che
il bene acquistato è
rispetto
ad
effettiva,
per
una
quanto
attivita’
futura
(Cass.n.13738/2001, n.4517/2000).
La decisione impugnata, che ha negato il rimborso,
rilevando che la contribuente non aveva provato la
3
bene, che
sussistenza, nel caso, dei presupposti richiesti,
sembra essere in linea con i richiamati principi.
Sembra debbano essere disattese le censure prospettate
dalla ricorrente, tenuto conto, quanto al primo ed al
che la decisione di appello è
intervenuta sul petitum introdotto con l’originario
ricorso e sulla base di autonome e pertinenti
argomentazioni, peraltro coerenti con le conclusioni
rassegnate dall’Agenzia con l’atto di costituzione in
primo grado, la dove, sia pur genericamente, aveva
chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile
e, comunque, rigettato per infondatezza.
Nello esame del terzo e del quarto motivo, sembra,
doversi valorizzare il principio secondo cui “In tema
di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di
legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento
impugnato,
della fattispecie astratta recata da una norma
legge
e
quindi
problema interpretativo
implica
della
necessariamente
di
un
stessa; viceversa,
l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa
e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di
legge e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in
4
secondo mezzo,
sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio
motivazione.
Il
discrimine tra l’una e l’altra
ipotesi – violazione
a
causa
di
di
legge in senso proprio
dell’erronea ricognizione
dell’astratta
della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato
dal fatto che solo quest’ultima censura, e non
anche
la
valutazione
prima,
e’
delle
mediata
risultanze
dalla
contestata
di causa”(Cass.SS.UU.
n. 10313/2006, n. 15499/2004).
Sembra che le doglianze prospettate con detti ultimi
due mezzi, ineriscano alla tipica valutazione di
merito, risolvendosi in una diversa valutazione dei
medesimi elementi esaminati e/o utilizzati dai Giudici
di secondo grado.
Occorre, peraltro, considerare che “In
tema
di
contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad
oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di
rimborso di un tributo avanzata dal contribuente,
quest’ultimo riveste la qualita’ di
non
solo
impugnazione
formale
di
un
–
come
atto
sostanziale, con la duplice
attore in senso
nei
di
impositivo – ma anche
conseguenza
su di lui l’onere di allegare e di provare
5
giudizi
che
grava
i fatti
fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione
ai
quali
la
ricollega
legge
trattamento
nella domanda e che le
rivendicato
impositivo
il
l’Ufficio
argomentazioni con le quali
sussistenza di detti fatti,
nega la
o la qualificazione
mere
difese,
come
tali
non
soggette
ad
alcuna preclusione processuale, salvo la formazione
del giudicato interno o – dove in concreto ne
ricorrono i presupposti – l’applicazione del principio
di non contestazione” (Cass. n. 29613/2011, n.
22567/2004).
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei richiamati principi, con il
rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione,
il ricorso,
l’atto di mera
costituzione dell’Agenzia Entrate, nonché gli altri
atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
6
ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono
per una pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Il Presidente
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013