Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1081 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1081 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Rimborso Prova
Onere.

ORDINANZA

Cr-t

sul ricorso proposto da:
DAMA di MASSIMILIANO D’ANTUONO & C. SAS – con sede a
Milano, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce
al ricorso, dall’Avvocato Francesco Giuliani,
elettivamente domiciliata nel relativo studio, in Roma,
Via

Sicilia,

66

RICORRENTE

CONTRO
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.149/01/2010 della Commissione Tributaria

9(19%

3r3

Data pubblicazione: 20/01/2014

Regionale di Milano – Sezione n. 01, in data
22.06.2010, depositata il 06 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.

Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24228/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

– E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.149/01/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Milano
Sezione n.01, il 22.06.2010 e DEPOSITATA il 06.07.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dalla società contribuente e confermato la
decisione di primo grado, ritenendo e dichiarando
legittimo il diniego di rimborso IVA dell’anno 2004,
per non avere la contribuente provato la sussistenza
dei presupposti legittimanti il reclamato diritto.
2 – La contribuente, censura l’impugnata decisione,
sulla base di quattro mezzi.
3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate,
tenendo conto di principi espressione di consolidato
orientamento giurisprudenziale.
2

Antonino Di Blasi;

In particolare, questa Corte ha avuto modo di affermare
(Cass.

n.7816/2004

)

che

nel

in

cui

diniego

del

caso

l’Amministrazione Finanziaria fondi il

rimborso dell’imposta, corrisposta per l’acquisto di un
si

utilizzare per

assume essere strumentale e da
dell’impresa,

l’esercizio

sul

mancato riconoscimento di una situazione di fatto
che renda effettiva la manifestazione d’intento
dell’imprenditore contribuente, spetta a questi
dimostrare l’inizio della data attivita’, ovvero che la
stessa non ha avuto ancora inizio per fatti
temporanei ed, altresì, il

requisito dell’inerenza

del bene all’attivita’ d’impresa;

è stato, altresì,

ritenuto che, il rimborso non compete in ipotesi di
mancanza assoluta di operazioni attive nel periodo
considerato (Cass. n.15224/2004), e che occorre la
parte contribuente dia la prova, non solo che l’atto di
acquisto ha natura preparatoria rispetto
all’attivita’
avviare,

ma

strumentale,
imprenditoriale

d’impresa, che ha dichiarato di voler
anche che

il bene acquistato è

rispetto

ad

effettiva,

per

una
quanto

attivita’
futura

(Cass.n.13738/2001, n.4517/2000).
La decisione impugnata, che ha negato il rimborso,
rilevando che la contribuente non aveva provato la
3

bene, che

sussistenza, nel caso, dei presupposti richiesti,
sembra essere in linea con i richiamati principi.
Sembra debbano essere disattese le censure prospettate
dalla ricorrente, tenuto conto, quanto al primo ed al
che la decisione di appello è

intervenuta sul petitum introdotto con l’originario
ricorso e sulla base di autonome e pertinenti
argomentazioni, peraltro coerenti con le conclusioni
rassegnate dall’Agenzia con l’atto di costituzione in
primo grado, la dove, sia pur genericamente, aveva
chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile
e, comunque, rigettato per infondatezza.
Nello esame del terzo e del quarto motivo, sembra,
doversi valorizzare il principio secondo cui “In tema
di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di
legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento

impugnato,

della fattispecie astratta recata da una norma
legge

e

quindi

problema interpretativo

implica
della

necessariamente

di
un

stessa; viceversa,

l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa
e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di
legge e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in
4

secondo mezzo,

sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio
motivazione.

Il

discrimine tra l’una e l’altra

ipotesi – violazione
a

causa

di

di

legge in senso proprio

dell’erronea ricognizione

dell’astratta

della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato
dal fatto che solo quest’ultima censura, e non
anche

la

valutazione

prima,

e’

delle

mediata

risultanze

dalla

contestata

di causa”(Cass.SS.UU.

n. 10313/2006, n. 15499/2004).
Sembra che le doglianze prospettate con detti ultimi
due mezzi, ineriscano alla tipica valutazione di
merito, risolvendosi in una diversa valutazione dei
medesimi elementi esaminati e/o utilizzati dai Giudici
di secondo grado.
Occorre, peraltro, considerare che “In

tema

di

contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad
oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di
rimborso di un tributo avanzata dal contribuente,
quest’ultimo riveste la qualita’ di
non

solo

impugnazione

formale
di

un

come
atto

sostanziale, con la duplice

attore in senso
nei

di

impositivo – ma anche
conseguenza

su di lui l’onere di allegare e di provare
5

giudizi

che

grava
i fatti

fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione

ai

quali

la

ricollega

legge

trattamento

nella domanda e che le

rivendicato

impositivo

il

l’Ufficio

argomentazioni con le quali
sussistenza di detti fatti,

nega la

o la qualificazione

mere

difese,

come

tali

non

soggette

ad

alcuna preclusione processuale, salvo la formazione
del giudicato interno o – dove in concreto ne
ricorrono i presupposti – l’applicazione del principio
di non contestazione” (Cass. n. 29613/2011, n.
22567/2004).
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei richiamati principi, con il
rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione,

il ricorso,

l’atto di mera

costituzione dell’Agenzia Entrate, nonché gli altri
atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
6

ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono

per una pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.

Il Presidente

Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013

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