Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1081 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1081 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 18912-2016 proposto da:
TEMPESTA ANGELA, erede di Scardavilli Angelo, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERNIANICO 109, presso lo STUDIO
LEGALE D’AMICO, rappresentata e difesa dagli avvocati
FRANCESCO VINCENZO PAPADIA, MARIA ANTONIETTA
PAPADIA;

– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA
ROMEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCIA PUGLISI;

Data pubblicazione: 17/01/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 3273/2015 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 15/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO

RILEVATO
che, con sentenza del 15 gennaio 2016, la Corte di \ppello di Bari
accogliendo il gravame proposto da Angela “Fempesta quale erede di
Angelo Scardavilli avverso la decisione del primo giudice – che,
pronunciando sulla domanda di liquidazione di rendita da malattia
professionale proposta dallo Scardavilli, aveva dichiarato,
rispettivamente, il difetto di legitimatio ad tausam della convenuta
costituita Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., l’improcedibilità del ricorso
nei confronti dell’INAIL e la cessazione della materia del contendere
tra le parti – la riformava sul capo relativo alla regolamentazione delle
spese del giudizio di primo grado che venivano poste a carico
dell’INAIL unitamente a quelle di C’TU e compensava le spese relative
al grado di appello;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Tempesta
affidato ad un unico articolato motivo cui resiste l’INAIL con
controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’in. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Ric. 2016 n. 18912 sez. ML – ud. 21-11-2017
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FERNANDES.

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
in cui dissente dalla proposta del relatore ed insiste per l’accoglimento
del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO

applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ. ( in
relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) in quanto le
ragioni poste a fondamento della compensazione delle spese del grado
di appello non integravano quelle “gravi ed eccezionali ragioni” in
presenza delle quali era consentito compensare le spese di lite (in tal
univoco senso va interpretato il motivo nonostante le precisazione ed i
rilievi contenuti nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.) ;

che il motivo è infondato in quanto deduce la violazione dell’art.92
nella formulazione introdotta dall’art. 45, co. 11, della legge 18 giugno
2009, n. 69, che — per i giudizi instaurati successivamente alla sua
entrata in vigore – intervenendo nuovamente sul secondo comma
dell’art. 92 cod. proc. civ., dopo la novella di cui alla legge 28 dicembre
2005, n. 263, art. 2, co. 1, lett. a), già applicabile ai procedimenti
instaurati a far data dal 10 marzo 2006 (art. 2, co. 4, della medesima
legge, come mod. dall’art. 39 q/tater d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv.
con rnod. nella 1. 23 febbraio 2006, n. 51), ha previsto che “se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni,
esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare,
parzialmente o per intero, le spese fra le parti”; ed infatti il giudizio in
questione risulta essere stato iniziato nel 2002 — quindi anteriormente
anche alla novella del 2005 sicchè trova applicazione l’art. 92 nella
formulazione in cui attribuiva al giudice il potere di compensare

Ric. 2016 n. 18912 sez. ML – ud. 21-11-2017
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che, con l’unico motivo di ricorso, si deduce “violazione e falsa

parzialmente o per intero le spese del giudizio sulla base della semplice
concorrenza di “giusti motivi;
che, quindi, la motivazione addotta dalla Corte a sostegno della
disposta compensazione ( <>) è immune da censure
avendo esposto quali fossero i “giusti motivi” individuabili, con
valutazione insindacabile in questa sede, nel contegno processuale
dell’INAIL;
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo in favore dell’INAIL ;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma I quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del
15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della

Ric. 2016 n. 18912 sez. ML – ud. 21-11-2017
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momento (ben) anteriore la stessa pronuncia appellata e, dall’altro, che

sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017

Il Presidente

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