Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10809 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 16/05/2011), n.10809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SENIO SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 15, presso lo studio dell’avvocato FABIO

MANISCALCO, rappresentato e difeso dall’avvocato LANCELLOTTI FILIPPO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

FONDAZIONE ENASARCO (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALFIA MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALAFIA Antonio, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2186/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

12/03/09, depositata il 12/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla Senio srl nei confronti della Fondazione Enasarco per chiedere l’annullamento del verbale di accertamento da cui risultava la contribuzione omessa per l’agente M.G.L. nel periodo 1993/1998 e condannava la società al relativo pagamento. La Corte territoriale, affermato che quello intercorso con la M. era un rapporto di agenzia, rilevava che la questione relativa alla cittadinanza italiana dell’agente, in quanto contestata per la prima volta nelle note autorizzate in appello, era nuova e quindi inammissibile.

Avverso detta sentenza ricorre la società soccombente, mentre la Fondazione Enasarco resiste con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria depositata dal ricorrente;

Ritenuto che questa non vale a contraddire le conclusioni di cui alla relazione, che sono quindi condivisibili;

in ricorso invero si censura la sentenza impugnata senza indicare un preciso motivo tra quelli elencati all’art. 360 cod. proc. civ., in relazione al possesso della cittadinanza italiana da parte dell’agente;

Ed infatti, a prescindere dalle generiche contestazioni svolte in primo grado – a fronte della sentenza del Tribunale, che aveva affermato il perfezionamento della fattispecie relativa alla omissione contributiva concernente l’agente M., così ritenendo la ricorrenza di tutti i presupposti di legge per l’insorgere della obbligazione, ivi compresa quindi la cittadinanza italiana – non fu proposto uno specifico motivo d’appello su questo requisito, onde si è formata sul punto la preclusione da giudicato, giacchè la questione fu proposta solo con le note in appello. E’ ben vero poi che il Giudice d’ufficio deve verificare l’esistenza di tutte le condizioni cui la legge subordina il l’obbligo al versamento della contribuzione, ma questa regola va coordinata con quella che regola il processo, per cui i fatti accertati in primo grado e non contestati con l’appello, restano ormai intangibili.

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta oltre duemila Euro per onorari oltre spese generali Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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