Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10809 del 05/06/2020
Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 05/06/2020), n.10809
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7115/2017 R.G. proposto da:
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in persona del Ministro
pro tempore, e Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in
persona del Ministro pro tempore, entrambi congiuntamente
rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati ex lege;
– ricorrenti –
contro
Generali Italia s.p.a., in persona del procuratore speciale
C.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Gregorio Iannotta, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi n.
82;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1110 della Corte d’appello di Roma pubblicata
il 18 febbraio 2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2019
dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
uditi l’Avv. Federica Iannotta, in sostituzione dell’Avv. Gregorio
Iannotta, e l’Avv. Giacomo Aiello per l’Avvocatura Generale dello
Stato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nel 1998 il Ministero delle Attività Produttive concedette, ai sensi della L. 19 dicembre 1992, n. 488, un finanziamento alla (OMISSIS) s.r.l. per un valore di Euro 1.111.162,17. Il finanziamento – suddiviso in tre quote annuali ed erogato per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. – venne garantito da una polizza fideiussoria emessa da Assitalia “Le Assicurazioni d’Italia” s.p.a.
Il 3 febbraio 2005 il Ministero dispose la revoca delle agevolazioni concesse e la restituzione delle somme già erogate, pari a Euro 370.387,39, in quanto già dal 2003 la società aveva perso i necessari requisiti e, in seguito, ne era sopravvenuto il fallimento.
Per l’escussione della garanzia il Ministero ha attivato la procedura coattiva di riscossione a mezzo ruolo, affidandone l’esecuzione all’agente di riscossione, il quale, sulla base del ruolo così formato, ha notificato al fideiussore Assitalia s.p.a. la cartella di pagamento n. (OMISSIS), avente ad oggetto la somma di Euro 512.884,82.
L’Assitalia s.p.a. si è opposta alla cartella, convenendo in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Attività Produttive. In particolare, l’attrice ha domandato, per quanto qui ancora rileva, che fosse accertata l’illegittimità della cartella poichè, data la natura privatistica del rapporto fideiussorio di cui essa era parte, non sarebbe stato possibile procedere alla riscossione a mezzo ruolo esattoriale.
I convenuti si sono costituiti contestando il fondamento della domanda avversaria e sostenendo, data la natura solidale dell’obbligazione fideiussoria, che il decreto di revoca delle agevolazioni costituisse valido titolo per l’iscrizione a ruolo anche nei confronti del fideiussore.
Il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione, ha annullato la cartella di pagamento e ha condannato le amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno appellato la decisione. La Corte d’appello di Roma, respingendo il gravame, ha confermato la sentenza di primo grado, con condanna delle amministrazioni appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle ulteriori spese di lite in favore dell’Ina Assitalia s.p.a. (denominazione nel frattempo assunta dall’Assitalia s.p.a.).
Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto congiuntamente ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, articolando un unico motivo. Ha resistito con controricorso la Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.).
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso, a prescindere da ogni questione – che si lascia quindi impregiudicata – sull’identità del soggetto che lo ha proposto con un successore dell’originaria parte processuale. Il mandato difensivo della Generali Italia s.p.a. all’Avv. Gregorio Iannotta è stato conferito non dal legale rappresentante della società, bensì dal procuratore speciale C.M.. La procura speciale, tuttavia, non risulta allegata agli atti e ciò determina l’inammissibilità del controricorso, in quanto tale omissione impedisce di verificare la effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi dell’asserito procuratore (v. ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01).
Venendo all’esame del ricorso, con l’unico motivo dedotto si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 5 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 24 del D.Lgs. n. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 21 e dell’art. 11 preleggi. In particolare, la censura si rivolge contro la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il titolo esecutivo, costituito dal decreto di revoca delle agevolazioni di cui alla L. 19 dicembre 1992, n. 488, potesse spiegare effetti anche nei confronti del fideiussore così escludendo la legittimità della riscossione a mezzo ruolo.
Il ricorso è fondato.
Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che la L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, nella parte in cui ha previsto che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, e quindi anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, costituisce norma d’interpretazione autentica della L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33, e trova, pertanto, applicazione anche alle fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 21232 del 20/10/2016, Rv. 642945 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1336 del 19/01/2017, Rv. 643359 – 01).
La Corte d’appello ha, dunque, errato nella parte in cui – per di più prescindendo da questo consolidato orientamento – ha invece ritenuto che nei confronti del fideiussore del finanziamento agevolato non potesse procedersi con la riscossione a mezzo ruolo esattoriale basato sul provvedimento di revoca del beneficio.
Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere cassata, demandando al giudice di rinvio di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020