Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10809 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 05/05/2010), n.10809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FRIGOCARNI SPA (gia’ FRIGOCARNI SRL), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, con

procura speciale notarile del Not. Dr. GIUSEPPE DOMINICI in CIVITA

CASTELLANA, rep. n. 78201 del 20/10/2009;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE GENERALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 10/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIULIANI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10/2/2005 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, respingeva il gravame interposto in via principale dalla contribuente societa’ Frigocarni s.p.a. (gia’ Frigocarni s.r.l.) ed accoglieva quello in via incidentale spiegato dall’A.F. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di parziale accoglimento dell’opposizione proposta in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate Roma (OMISSIS) a titolo di IRPEG ed ILOR per l’anno d’imposta 1995.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la societa’ Frigocarni s.p.a. propone ora ricorso per Cassazione, affidato a 7 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 2 motivo, che va preliminarmente esaminato in quanto logicamente prioritario, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la sentenza impugnata sia motivata per relationem e contenga “argomentazioni del tutto apodittiche e non in grado di evidenziare il ragionamento logico – giuridico seguito dai Giudici di appello”, un tanto ridondando per il “riconoscimento della nullita’ della impugnata sentenza”.

Il motivo e’ fondato nei termini di seguito indicati.

Premesso che alla stregua del riportato tenore della doglianza la medesima risulta in effetti sostanzialmente formulata anche sotto il profilo dell’error in procedendo, va osservato che, come questa Corte ha piu’ volte avuto modo di affermare, la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame e’ legittima purche’ il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.

Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicita’ della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass., 14/2/2003, n. 2196, e, da ultimo, Cass., 11/6/2008, n. 15483. V. anche Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14814).

Orbene, laddove nell’impugnata sentenza risulta affermato che “Nell’appello della parte si rileva la presenza di dotte disquisizioni, ma i fatti non sono suffragati da prove documentali, ed e’ per questo che si ritiene di non poter accogliere l’appello tenuto anche conto che nell’appello stesso non si rinviene alcun elemento di novita’ atto a poter cambiare la decisione impugnata”; e, ancora, che “Va, invece, esaminato con attenzione l’appello incidentale dell’Ufficio di riforma della sentenza appellata per alcune voci: – per quanto attiene la percentuale di ricarico del 13,01 sul costo del venduto … risulta essere stata concordata con la parte in sede di verifica e cio’ e’ provato dal fatto che sul verbale sottoscritto dalla parte stessa non siano state opposte obiezioni … – per la disponibilita’ finanziaria di L. 80.808.216 (Euro 41.733,96 ) sul conto dell’amministratore non e’ stata fornita alcuna prova che tale disponibilita’ non sia riconducibile alla attivita’ dell’impresa … – sulla deduzione delle quote di ammortamento per alcuni cespiti si deve rilevare che l’Ufficio ha operato tenendo presente che detti beni sono stati acquistati in periodi antecedenti a quello si ammortamento e pertanto sono stati riportati non correttamente – Infine, per quanto attiene ai costi recuperati dall’Ufficio per difetto di idonea documentazione, la parte avrebbe dovuto sollevare obiezioni in sede di ispezione … e questo vale anche per quanto attiene le spese di personale, le spese per la mensa, e le spese di sponsorizzazione che non hanno alcun rapporto con l’attivita’ dell’azienda”, emerge evidente che il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.

A tale stregua, la motivazione inammissibilmente si risolve in affermazioni meramente apodittiche, di cui sfugge la congruenza, e pertanto inidonee a consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per pervenire all’adottata decisione.

Della medesima, assorbiti i restanti motivi con i quali la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (1 motivo); violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (3 motivo); violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 19 e 32, della L. n. 413 del 1991, art. 18 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (4 motivo); violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 38 e 39, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ vizio di motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (5 motivo); violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ vizio di motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (6 motivo); violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ vizio di motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (7 motivo), s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che facendo del disatteso principio applicazione procedera’ a nuovo esame, e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Accoglie il 2 motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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