Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10808 del 05/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 05/05/2010), n.10808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
MACELLERIA NORCINERIA DI SCOTTI BIAGIO & C. SAS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 97/2000 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 27/11/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
22/01/2010 dal Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27/11/2000 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile il gravame interposto dall’Ufficio del registro di Formia nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Latina di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla societa’ Macelleria Norcineria s.a.s. di Scotti Biagio & C. in relazione ad avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato in occasione della cessione dell’esercizio commerciale.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c. di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Gia’ chiamata all’udienza del 12/2/2009, e’ stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nel termine di gg. 60 dalla comunicazione dell’ordinanza.
A tale provvedimento, comunicato in data 8/5/2009, non risulta alla stregua degli atti essersi dato validamente corso, essendo stata la rinnovazione della notificazione alla societa’ effettuata non gia’ al legale rappresentante della medesima sig. S.B. bensi’, giusta la documentazione versata in atti dai ricorrenti (copia del certificato d.d. 3/7/2009 di morte del sig. S.B., avvenuta in data 26/7/2009; copia del certificato d.d. 2/7/2009 di stato di famiglia del deceduto sig. S.B.; copia del certificato d.d. 3/7/2009 di stato di famiglia storico del deceduto sig. S.B.), ad uno dei suoi eredi (sig.ra G. A.); laddove la notifica al sig. S.G. non e’ andata a buon fine, per essere il medesimo risultato trasferito altrove (in (OMISSIS)).
Ne’ e’ stato d’altro canto, nella pendenza del concesso termine di giorni sessanta, richiesta o tentata altra consentita forma di notifica, in particolare ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (cfr. Cass., 15/1/2007, n. 637), ovvero rappresentata la sussistenza di una situazione di forza maggiore certa ed obiettiva che del detto termine abbia impedito l’osservanza (cfr. Cass., 27/10/2008, n. 25860).
Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile.
Non e’ peraltro a provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010