Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10807 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 05/06/2020), n.10807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26156/2016 R.G. proposto da:

C.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Agnese Condarelli,

con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, n. 98/G, presso lo

studio Pontini & Partners;

– ricorrente –

contro

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Donatella Carletti, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, via Cola di Rienzo, n. 28;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9361 della Corte d’appello di Roma pubblicata

il 10 maggio 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2019

dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.E. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, Equitalia Sud s.p.a. (ora Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), Roma Capitale, il Comune di Senigallia, il Comune di Gaeta, la Prefettura di Frosinone e la Prefettura di Roma opponendosi, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., mediante impugnazione dell’estratto di ruolo, a diverse cartelle di pagamento. In particolare, l’opponente sosteneva la nullità delle cartelle di pagamento per vizio di notifica delle stesse e degli atti presupposti (verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada), eccepiva la decorrenza del termine di prescrizione e l’illegittimità della maggiorazione applicata ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27.

Si costituiva l’agente della riscossione contestando l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa avversaria. A fronte delle eccezioni sollevate dal convenuto, il C. specificava che l’impugnazione delle cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), che portavano ad esecuzione più ruoli relativi a crediti di natura diversa, doveva intendersi limitata ai soli crediti relativi alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Gli altri intimati non si costituivano.

Il Giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione e dichiarava la nullità di tutte le cartelle impugnate, senza distinzione alcuna, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, maggiorate per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Tale sentenza veniva impugnata dall’agente della riscossione il quale, dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, riproponeva le eccezioni non accolte in primo grado relative alla carenza d’interesse dell’opposizione proposta avverso l’estratto di ruolo, al difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario relativamente alla cartella n. (OMISSIS) e all’incompetenza del giudice di pace in favore del tribunale in funzione di giudice del lavoro relativamente alla cartella n. (OMISSIS). Inoltre, censurava la valutazione dei documenti volti a provare l’avvenuta notifica delle cartelle contestate e impugnava il capo relativo alle spese e alla condanna per responsabilità processuale aggravata.

Si costituivano Roma Capitale, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e il C., che contestava la fondatezza dell’appello. Gli altri appellati restavano contumaci.

Il Tribunale accoglieva il gravame e riformava la sentenza impugnata, condannando il C. al pagamento delle spese di entrambe i gradi di giudizio in favore dell’appellante; compensava le spese per entrambi i gradi tra il C. e l’ente impositore.

C.E. ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con particolare riferimento alla parte della sentenza in cui si afferma che l’opposizione non riguardava anche le cartelle di pagamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS). Riferisce il C. che le due cartelle erano relative a più crediti di diversa natura e che, avvedutosi di ciò durante il giudizio di primo grado, egli aveva inteso limitare l’opposizione alle sole sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. La decisione del giudice d’appello, che le ha invece del tutto escluse dall’impugnazione, sarebbe frutto di un travisamento dei fatti di causa.

Il motivo è inammissibile, in quanto il “fatto decisivo”, il cui omesso esame dà luogo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve consistere in un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01). Pertanto, l’omesso esame di una domanda non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè una domanda giudiziale non costituisce un “fatto” (v. Sez. 3, Sentenza n. 5795 del 08/03/2017, Rv. 643401).

Il vizio, semmai, dovrebbe essere inquadrato nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sub specie di violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Ciò posto, anche qualora si volesse riqualificare il motivo nei limiti in cui ciò è consentito alla Cassazione (v. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01), il ricorso sul punto sarebbe pure carente di specificità, in quanto non riproduce direttamente o indirettamente, localizzando esattamente i relativi atti processuali – il contenuto della domanda originaria e le successive modificazioni, sicchè questa Corte non è stata posta nelle condizioni di verificare, neppure in astratto, la fondatezza della doglianza.

Va dunque dichiarata l’inammissibilità della censua per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacchè il ricorrente non ha ottemperato all’onere di riportare il contenuto degli atti e documenti richiamati in ricorso e sui quali esso si fonda, impedendo di avere piena cognizione e verificare quanto da lui sostenuto. Non è sostitutiva di tale onere neppure l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio o il deposito del fascicolo di parte, dovendo essere comunque rispettato il requisito di contenuto-forma espressamente prescritto a pena di inammissibilità (Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317 – 01).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 1 e 2. La censura si rivolge avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’opposizione fosse inammissibile. Il ricorrente, invece, sostiene che il giudice d’appello non avrebbe potuto negare l’esistenza di un interesse a domandare e ottenere l’annullamento delle cartelle senza attendere l’avvio della procedura esecutiva da parte dell’agente di riscossione, poichè anche il rilascio dell’estratto del ruolo fa nascere un interesse al controllo della legittimità della pretesa impositiva.

Anche questo motivo è inammissibile.

Il giudice d’appello ha ritenuto che la contestazione formulata dal C. circa la produzione ad opera dell’agente della riscossione degli avvisi di ricevimento in copia, anzichè in originale, fosse generica e, pertanto, ha considerato quella produzione idonea a provare la notifica delle cartelle. E’ sulla scorta di questa considerazione che il Tribunale conclude che “non potrebbe a priori escludersi l’interesse ad agire avverso il mero estratto di ruolo, ma ciò solo nel caso, non ravvisabile nella specie, in cui sia mancata la rituale notifica della cartella in esso contenuta”.

Questa ratio decidendi non è stata specificatamente censurata dal ricorrente, il quale – anzi – non ha neppure contestato chiaramente la circostanza di aver ricevuto la notificazione delle cartelle, limitandosi ad insistere semplicemente sul fatto che egli “aveva pieno interesse ad annullare cartelle di pagamento (…) senza attendere l’avvio della procedura esecutiva da parte dell’A.D.R.”.

I generici riferimenti allo smarrimento della cartella e al caso del soggetto che non ne sia più in possesso non sono espressamente riferiti alla situazione in cui versava il C., ma sembrano costituire semplici argomenti addotti in generale a sostegno della tesi da lui sostenuta.

In ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata non offre il fianco a censure di legittimità, in quanto questa Corte ha già chiarito che, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d’interesse ad agire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l’estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere la prescrizione del credito, difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva (v., fra le molte, Sez. 3, Sentenza n. 22946 del 10/11/2016, Rv. 642975 – 01, e, più di recente, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6723 del 07/03/2019, Rv. 653174 – 01, che così interpretano i principi posti da Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309 – 01).

La rilevata insussistenza di un interesse ad agire – conseguente all’accertamento dell’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento – risulta assorbente rispetto ad ogni altra censura prospettata, nell’ambito del medesimo motivo, dal ricorrente.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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