Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10807 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 05/05/2010), n.10807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, x 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

SOMEC DEI F.LLI MARCANTUONO & MAGLAINO, S.n.c. in

liquidazione,

elettivamente dom.ta in Roma, via G. Avezzana, n. 51, nello studio

dell’Avv. Zoppis Eugenio, che la rappresenta e difende, unitamente

all’Avv. Massimiliano Nicodemo, giusta procura in atti;

– controricorrente –

cui e’ riunito il ricorso n. 15379/2002 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

M.M. e M.C. (O C.) elettivamente

dom.ti in Roma, via G. Avezzana, n. 51, nello studio dell’Avv. Zoppis

Eugenio, che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv.

Massimiliano Nicodemo, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

cui e’ riunito il ricorso n. 15380/2002 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

M.A. e R.M. elettivamente dom.ti in

Roma, via G. Avezzana, n. 51, nello studio dell’Avv. Zoppis Eugenio,

che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Massimiliano

Nicodemo, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

cui e’ riunito il ricorso n, 15387/2002 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti —

contro

M.V. e A.E. elettivamente dom.ti in

Roma, via G. Avezzana, n. 51, nello studio dell’Avv. Zoppis Eugenio,

che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Massimiliano

Nicodemo, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

cui e’ riunito il ricorso n. 15397/2002 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

M.F. e MA.MA. elettivamente dom.ti in

Roma, via G. Avezzana, n. 51, nello studio dell’Avv. Zoppis Eugenio

he li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Massimiliano

Nicodemo, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

avverso le sentenze della commissione tributaria regionale della

Campania, nn. 237/11/01 – 242/11/01 – 29/11/01 – 241/11/01 –

238/11/01, tutte depositate in data 19 dicembre 2001;

sentita la relazione in CAMERA DI CONSIGLIO del consigliere Dott.

Campanile Pietro;

Lette le richieste del Procuratore generale, in persona del Sostituto

Dott. Martone Antonio, il quale ha concluso per la rimessione della

causa al giudice di primo grado;

Udito il difensore dei controricorrenti, Avv. Massimiliano Nicodemo.

 

Fatto

1. Con ricorsi notificati in data 22 maggio 2002 il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per Cassazione, nei confronti della S.n.c. Soraec, in liquidazione, e dei soci della stessa, avverso le sentenze indicate in epigrafe, deducendo, con distinti motivi, mancanza, insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, nonche’ violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 42, 33, e dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e chiedendo, quindi, la cassazione dei provvedimenti impugnati.

1.2 Si sono costituite le parti intimate, deducendo l’infondatezza dei ricorsi.

1.3 – Avviata la procedura prevista dall’art. 375 c.p.p., nel testo anteriore alla novella introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il Procuratore Generale presso questa Corte, rilevata che nei precedenti gradi di merito non era stato rispettato il principio dell’integrita’ del contraddittorio, ha chiesto la rimessione delle cause al giudice di primo grado. E’ stata quindi fissata, per la trattazione, l’odierna udienza camerale.

Diritto

2.1. – Deve preliminarmente disporsi la riunione al presente procedimento, scaturito dal ricorso nei confronti della societa’, a quelli concernenti i redditi di partecipazione dei singoli soci, essendo evidente lo stretto legame di connessione fra loro esistente, in considerazione sia del rapporto di consequenzialita’, emergente anche dal tenore delle decisioni di merito, che connota detti redditi di partecipazione, sia, in ogni caso, del principio secondo cui sussiste litisconsorzio necessario nei giudizi in cui sia impugnato anche un solo avviso di rettifica che riguardi inscindibilmente – con esclusione, quindi, delle questioni di natura personale – la societa’ ed i soci.

2.2. – Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilita’, per difetto di legittimazione, dei ricorsi proposti dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non e’ stato parte nei giudizi d’appello, instaurati nei confronti della sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006).

Il rilievo ufficioso dell’inammissibilita’ e l’assenza di qualsiasi aggravio nei riguardi dell’attivita’ difensiva dei controricorrenti giustificano l’integrale compensazione – in parte qua – delle spese processuali.

2.3 – Tanto premesso, va rilevato che la presente vicenda processuale attiene alla determinazione del reddito dei controricorrenti quali soci della societa’ in come collettivo SOMEC, e che la Commissione regionale della Campania, con le decisioni impugnate, ha ritenuto di accogliere gli appelli proposti dagli stessi, riformando le decisioni di primo grado, che avevano rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento relativi ai redditi dell’anno 1993.

2.4 – Deve in questa ribadirsi che con sentenza n. 14815 del 2008 le Sezioni Unite civili hanno stabilito che, in materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni delle societa’ di persone e dei loro soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi della societa’ ai soci configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la proposizione di un ricorso da parte di uno (o piu’) dei destinatari degli avvisi comporta la necessita’ d’integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri interessati dato che, in caso contrario, si verificherebbe la nullita’ del giudizio e della sentenza rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2.5 – Tanto premesso, va constatato che nel caso di specie i giudizi di primo grado non si sono svolti alla presenza o, comunque, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ne consegue che la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare nel merito, ma soltanto limitarsi ad annullare le decisioni gravate ed a rimettere la causa dinanzi alla Commissione provinciale di primo grado, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59.

Va altresi’ considerato che in casi del genere la Suprema Corte deve annullare la sentenza con rinvio degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (C. Cass. 2003/1462, 2004/3866 e 22007/8825).

Le pronunce impugnate vanno pertanto cassate con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado.

Trattandosi di controversia decisa su rilievo d’ufficio e in base a un principio affermato in epoca successiva all’introduzione della lite, ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Pronunciando sui ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullita’ delle sentenze di primo e di secondo grado e rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.

Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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