Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10806 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 05/05/2010), n.10806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, nelle

persone, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

PRESSPALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, con procura in calce al controricorso, dagli

avv.ti PIAZZA Massimo e prof. Lucio V. MOSCARINI, domiciliatario in

Roma, alla via Sesto Rufo 23;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia in data 11 novembre 2004, depositata col n.

49/14/04 il 15 novembre 2004;

Udita la relazione della causa, fatta dal Consigliere Polichetti

Renato;

sentito l’avv. Lucio V. Moscarini per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Presspali S.p.a. impugno’ la cartella di pagamento per omesso versamento dell’IVA per il 1995, oltre accessori e sanzioni, deducendone la illegittimita’ per l’omesso previo invito al pagamento (D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60, comma 6) e per l’intervenuta notifica oltre il termine di decadenza (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17).

Accolto il ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza n. 16/05/02), la Commissione regionale della Lombardia ha con la sentenza indicata in epigrafe, respinto il ricorso dell’Ufficio, sull’assorbente rilievo della nullita’ della cartella per l’omesso invito al pagamento di cui sopra.

Per la cassazione ricorrono, con unico motivo, il Ministero delle finanze e l’Agenzia delle entrate.

Deducendo “violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento, in particolare, al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 e al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3. Motivazione insufficiente”, i ricorrenti censurano la sentenza sul rilievo dell’abrogazione implicita del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, t.u. IVA, per effetto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3. La Societa’ contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo, rilevata la inammissibilita’ del ricorso del Ministero delle finanze, rimasto estraneo al processo, per essere stato proposto l’appello successivamente al 1 gennaio 2001 (con atto depositato il 5 giugno 2002), direttamente dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Milano (OMISSIS), nei cui confronti e’ stata resa la sentenza ora impugnata. Alla relativa declaratoria puo’ conseguire la compensazione delle spese della presente fase, non essendo, dalla presenza del Ministero, risultata aggravata la posizione difensiva della resistente.

Il ricorso dell’Agenzia e’, invece, fondato.

E’ ormai indirizzo consolidato – cui, in mancanza di argomenti di segno contrario, il collegio intende dare continuita’ – quello secondo cui “in tema di IVA ed in ipotesi di sanzioni liquidate ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1872, n. 633, art. 54 bis e art. 60 il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11 prevede l’irrogazione immediata (mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione) delle sanzioni nella misura del 30% dell’importo non versato; con tale normativa e’ stato implicitamente abrogato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6 citato, nella parte in cui prevedeva l’invio del previo invito al versamento, la cui unica funzione e’ quella di dare al contribuente la possibilita’ di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, posto che la sanzione e’ stata fissata in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all’invito” (cosi’, per tutte, Cass., 5^, 22437/2008; v. anche Cass., 5^, 8859/2006).

Cio’ comporta l’accoglimento del(l’unico motivo di) ricorso, con la cassazione delle sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Commissione regionale, che provvedera’ anche sulle spese della presente fase.

E’ appena il caso di rilevare che l’eccezione di inammissibilita’ formulata dalla controricorrente, sul rilievo della mancata impugnazione del capo della sentenza relativo alla tardivita’ della notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17 non puo’ essere accolta, giacche’, venuta meno la sentenza di primo grado per effetto del gravame dell’ufficio – implicante anche l’impugnazione di tale specifico capo -, la decisione impugnata, lungi dal confermare la prima, ha espressamente affermato: “Il rigetto di tale motivo assorbe anche il secondo, dal momento che, ritenuto necessario l’invito D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60 prima dell’iscrizione a ruolo, l’iscrizione a ruolo non preceduta da detto invito, tempestiva o tardiva che fosse, risulta comunque illegittima”. Ed e’ proprio questo ultimo punto, non esaminato dal giudice a quo, a costituire materia (residua) del rinvio allo stesso giudice.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle finanze e compensa le relative spese; accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, e rinvia ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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