Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10805 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 05/06/2020), n.10805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20955/2018 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Dirigente Generale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato ANDREINA AMATO, che lo rappresenta e

2019 difende unitamente all’avvocato RENATA TOMBA;

– ricorrente –

contro

V.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1194/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREINA AMATO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Inail ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce che aveva confermato la pronuncia del giudice di pace di Casarano con la quale l’ente previdenziale era stato condannato al risarcimento dei danni subiti da V.S., tesserato della Federazione Motociclistica Italiana (da ora FMI), a seguito di un sinistro verificatosi durante un allenamento sportivo.

1.1. Per ciò che qui interessa, il Tribunale, interpretando la normativa portata dal D.L. n. 150 del 2007, convertito nella L. n. 222 del 2007 (che aveva sancito la soppressione della SPORTASS, Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi) – e dal successivo D.P.C.M. 16 aprile 2008, in vigore dal 16.7.2008 (che aveva rideterminato l’obbligo di tutte le federazioni di stipulare l’assicurazione nell’interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali) aveva ritenuto che l’INAIL fosse passivamente legittimato rispetto alla pretesa vantata dal danneggiato.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per l’intrinseca connessione logica, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

a. la violazione ed errata applicazione del D.L. n. 159 del 2007, art. 28, commi 1 e 2, convertito nella L. n. 222 del 2007 (prima censura);

b. la violazione ed errata applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 2008, art. 3, comma 4 e art. 4, n. 1 (secondo censura) ed omessa valutazione della “Convenzione Assicurativa Multirischi 2008”.

1.1. Deduce, al riguardo, che il Tribunale di Lecce aveva erroneamente interpretato la normativa vigente all’epoca del sinistro ritenendo che l’INAIL fosse subentrato in tutte le convenzioni assicurative sottoscritte dall’ente soppresso e, pertanto, anche nel rapporto assicurativo con la FMI presso la quale il V. era tesserato, nonostante che il sinistro che lo aveva coinvolto, occorso il 6.7.2008, non potesse essere qualificato come “rapporto assicurativo pendente” alla data – antecedente (e cioè il 3.10.2007) – di subentro dell’INAIL alla soppressa Sportass.

1.2. Lamenta, altresì, che il giudice d’appello aveva errato nell’interpretare il D.P.C.M. 16 aprile 2008, che aveva introdotto l’obbligo assicurativo per gli sportivi tesserati con decorrenza dal 16.7.2008, data di entrata in vigore di esso; ed aveva omesso di considerare che, a seguito della vigenza della L. n. 222 del 2007, che aveva sancito la cessazione di diritto di tutte le convenzioni Sportass a far data dal 31.12.2007, la FMI aveva stipulato con la Unipol Spa una Convenzione Multirischi per l’anno 2008 che aveva per oggetto la tutela assicurativa degli sportivi e che determinava, conseguentemente, la legittimazione passiva di tale compagnia di assicurazione e non quella dell’Istituto.

1.3. Il primo profilo della complessiva censura – che riguarda l’interpretazione dell’ordito normativo conseguente alla cessazione ex lege delle convenzioni con la Sportass – è infondato.

1.4. Si osserva, infatti che il Tribunale di Lecce ha correttamente ricostruito la successione delle norme che si sono avvicendate (cfr. pagg. 2, 3, 4 e 5 della sentenza impugnata) e che hanno determinato il subentro ex lege dell’INAIL in tutti i rapporti assicurativi pendenti a far data dal 3.10.2007, della citata L. n. 222 del 2007, ex art. 28, che aveva anche stabilito che, a decorrere dal 31.12.2007, le convenzioni assicurative dalla Sportass dovevano intendersi risolte di diritto con automatico trasferimento all’Istituto previdenziale di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, del ramo assicurativo (cfr. art. 28, u. cpv. legge citata).

1.5. E’ ben vero che il successivo D.P.C.M. 16 aprile 2008, in vigore dal 16.7.2008, ha rideterminato l’obbligo di stipulare nell’interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali e con gli enti riconosciuti dal CONI, prevedendo che fra i soggetti assicurati anche gli atleti (cfr. art. 1 D.P.C.M. citato): ma tale previsione – che potrebbe indurre a ritenere che la posizione dell’INAIL debba essere collocata nell’ambito di una disciplina transitoria conseguente alla risoluzione ex lege dei rapporti con la Sportass, in attesa dell’introduzione dell’obbligo assicurativo, di rilevanza pubblicistica, con le compagnie di assicurazione secondo la procedura competitiva prevista dagli artt. 14 e 15 – non interessa il caso in esame, in cui il sinistro si è verificato (il 6.7.2008) prima dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione, portata dal richiamato D.P.C.M. 16 aprile 2008, pubblicato sulla GU dell’1.7.2008.

1.6. Al riguardo, si osserva che risulta del tutto erronea l’interpretazione proposta dall’Istituto ricorrente secondo cui il “rapporto assicurativo pendente” deve essere identificato con “il sinistro occorso” (cfr. pag. 7 del ricorso), essendo evidente che si tratta di concetti ontologicamente diversi.

Il primo (“rapporto assicurativo pendente”), infatti, deve essere riferito al contratto di assicurazione che costituisce l’obbligatoria garanzia per tutti i soggetti tesserati delle federazioni sportive; il secondo coincide con la concreta verificazione del sinistro, identificabile dunque con il “rischio assicurato” in relazione al quale è attivata la copertura assicurativa.

1.7. A ciò consegue che poichè alla data dell’incidente (6.7.2008) la nuova disciplina sull’assicurazione obbligatoria per gli infortuni non era ancora entrata in vigore (vigente, come detto, dal 16.7.2008), doveva ancora ritenersi operante il meccanismo di subentro ex lege dell’INAIL correttamente individuata come soggetto responsabile per la copertura assicurativa dell’atleta infortunato.

1.8. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi e la censura deve, pertanto, essere respinta.

2. L’ultimo profilo prospettato nella seconda censura è inammissibile per mancanza di autosufficienza.

2.1. Infatti, pur in astratto plausibile l’interpretazione postulata – secondo la quale la FMI si sarebbe premurata di stipulare una Convenzione Multirischio 2008 con la Unipol a copertura dei sinistri che si fossero verificati dal 1 gennaio al 31.12.2008, e cioè ben prima che tale misura fosse stata obbligatoriamente introdotta dal D.P.C.M. 16 aprile 2008, entrato in vigore dal 16.7.2008 – si osserva che il contenuto di tale polizza – richiamata dalla sentenza impugnata al solo fine di confermare il disposto normativo del D.L. n. 159 del 2007, art. 28, comma 2 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), non è stato trascritto nel corpo del ricorso nè è stata indicata la sede processuale nella quale essa può essere rinvenuta al fine di consentire a questa Corte di apprezzare le pattuizioni stipulate e l’idoneità delle stesse a fungere da copertura assicurativa sostitutiva di quella garantita a suo tempo dalla Sportass e trasferita ex lege in capo all’INAIL: la generica affermazione che la convenzione è stata “prodotta ed acquisita nel processo” (cfr. pag. 11 cpv. 2.3 del ricorso) è inidonea ad assolvere alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2.2. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di affermare il principio, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui “i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza” (cfr. Cass. 29093/2018).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. La mancata difesa della parte intimata esime il Collegio da ogni decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA