Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10805 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 05/05/2010), n.10805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 24768 R.G. 2005, proposto da:

GEST LINE S.p.a. (già GE.RI.CO S.p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a

margine del ricorso, dall’avv. MARESCA ARTURO, domiciliatario in

Roma alla via Faravelli 22;

– ricorrente –

contro

S.L., rappresentato e difeso, con procura a margine del

controricorso, dall’avv. FEDOZZI FRANCO, ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Ferrari 11, presso lo studio

dell’avv. Dino Valenza;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto in data 21 aprile 2004, depositata col n.

41/24/04 il 6 ottobre 2004;

Udita la relazione della causa, fatta dal Consigliere Dott. Renato

Polichetti;

sentito l’avv. Gaetano Gianni – delegato – per la ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.L. impugnò la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificatagli il 21 giugno 2001, dalla Ge.Ri.Co. (ora: Gest Line) S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione per la provincia di Rovigo, deducendo – come si legge nella sentenza ora impugnata – “nullità o illegittimità della cartella per mancanza della sottoscrizione e del nominativo del funzionario responsabile; per mancata indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7; per omessa indicazione del ruolo cui la cartella fa riferimento; per carenza di motivazione. Rilevava inoltre l’illegittimità delle sanzioni iscritte a ruolo, in quanto il contribuente avrebbe definito la lite, limitatamente alle sanzioni, con versamento a sanatoria”. La Commissione provinciale di Rovigo accolse il ricorso, e la Commissione Regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame della concessionaria, ribadendo la già ritenuta illegittimità, sia per violazione del citato art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente, sia per omessa sottoscrizione dell’atto.

Per la cassazione ricorre il concessionario, con due motivi.

Col primo, denuncia “falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed, in particolare, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7”: sostiene, infatti, che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, come novellato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, dispone che la cartella sia redatta in conformità all’apposito modello ministeriale; che tale modello è stato fissato con D.M. 28 giugno 1999; e che la cartella impugnata, essendo conforme ad esso, non abbisognava di alcuna altra indicazione.

Col secondo mezzo, deducendo il vizio di motivazione, si duole che il giudice a quo abbia affermato la rilevanza della mancata sottoscrizione, totalmente prescindendo dalla normativa già richiamata.

Il contribuente, resistendo con controricorso, sostiene le tesi accolte in sentenza, dopo avere in premessa eccepito l’inammissibilità del ricorso, per difetto di valida procura. Da ultimo, poi, il difensore ha depositato istanza di interruzione del processo, corredata da certificato di morte della parte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Va, in primo luogo, disattesa l’istanza di interruzione del processo, per la morte della parte privata, depositata (con il certificato di morte dello S.) dal suo difensore. Osta, infatti, all’applicazione dell’istituto il carattere officioso del procedimento di cassazione: in relazione ad esso, mentre, in caso di morte del difensore, si è fatto ricorso, al fine di non pregiudicare il diritto di difesa della parte già da lui assistita, al correttivo della notifica dell’avviso di udienza direttamente alla parte – che potrebbe non essere a conoscenza dell’evento – (Cass., Sez. un., 21152/2009), nel caso di morte della parte, il diritto di difesa (anche degli eredi che intendano proseguire direttamente il giudizio) è già garantito dalla presenza del difensore.

Deve, in ordine successivo e sempre in via pregiudiziale, disattendersi anche l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, per incertezza sulla legittimazione al rilascio della procura da parte del soggetto conferente e, conseguentemente, per invalidità della procura medesima. Poichè nella intestazione del ricorso si legge che la Società concessionaria sta in giudizio a mezzo del rag. C.E., “giusta delega conferita con scrittura privata autenticata del 23 luglio 2004 dell’amministratore delegato Dott. R.A.”, mentre nella procura speciale in calce al ricorso il conferente riceve la qualifica di “rappresentante legale pro tempore”, dalle diverse qualificazioni il controricorrente fa discendere l’invalidità della procura. E’ tuttavia evidente, in senso contrario, che le due indicazioni vanno lette in stretta connessione, nel senso che quella iniziale rende conto di quella finale – non potendosi tralasciare che, nella delega notarile, risulta espressamente conferito il potere di ^rappresentarè la Società – e, così, della qualifica completa ed effettiva del soggetto che ha conferito la (a torto) contestata procura speciale per il giudizio di cassazione.

Ciò posto, il ricorso risulta fondato.

Dei primi due mezzi di impugnazione va esaminato con carattere prioritario il secondo, dal momento che la (dedotta) illegittimità della cartella per mancanza di sottoscrizione verrebbe a prevalere – per implicare l’inesistenza dell’atto -su quella dovuta alla mancata indicazione di alcuni dati, ritenuti necessari – che potrà comportare al massimo la nullità della cartella medesima -.

Al riguardo, il collegio intende dare continuità all’indirizzo secondo cui “la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice” (Cass., 5^, 14894/2008, e, più di recente, Cass., 5^, 4757/2009).

Da ciò consegue l’accoglimento della seconda censura.

Ma anche la prima risulta fondata, con le precisazioni che seguono.

Che (anche) gli atti di riscossione debbano indicare tassativamente, a mente della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), (statuto dei diritti del contribuente), “l’ufficio presso il quale è possibile informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento”, è regola che non apporta apprezzabili ulteriori argomenti alla tesi seguita dal giudice a quo. Nel precedente indirizzo appare a fortiori ricompreso il primo adempimento, non legato certo a formulazioni ulteriori, oltre le indicazioni contenute nella cartella-tipo, prevista dalle regole ministeriali – del resto, l’individuazione dell’ufficio cui rivolgersi per eventuali informazioni è stata agevole per il contribuente, al punto da consentirgli una tempestiva impugnazione -. Residua, quindi, il rilievo sulla indicazione del responsabile del procedimento, che pacificamente non era (e solitamente non è, fino al 2008: v. infra) contenuta nella cartella.

Al riguardo si osserva che, pure a non voler fare rientrare nel medesimo indirizzo più sopra richiamato – come afferma la ricorrente – anche l’adempimento di cui si tratta, non può tralasciarsi che ci si trova in presenza di atti esecutivi, in ordine a cui meno pregnante è l’indicazione omessa (cfr., con riguardo alla motivazione, Cass., 5^, 24928/ 2008), e che, mentre non appare superabile il criterio ermeneutico volto a limitare al massimo le cause di invalidità o di inammissibilità chiaramente irragionevoli (così, con riguardo alla motivazione per relationem, Cass., 5^, 18073/2008), non ogni carenza, in relazione all’art. 7, comma 2, lett. a), citato, comporta invalidità dell’atto, restando, l’ufficio che ha emesso l’atto, sempre “gravato del dovere d’informazione dei confronti del contribuente” (così, con riguardo ad un incompleto ordine di esibizione rivolto dall’ufficio al contribuente, Cass., 5^, 8781/2008). Onde, anche il secondo motivo, volto a superare carenze non incidenti in concreto sull’esercizio del diritto di difesa del contribuente, appare comunque fondato. L’interpretazione restrittiva in tal guisa proposta – che nega l’equivalenza tra la locuzione “tassativamente” contenuta nell’art. 7 citato e la previsione espressa di nullità – riceve, del resto, significativa conferma dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, come convertito dalla L. n. 31 del 2008, che, oltre a prevedere, in ordine alla cartella di pagamento, “a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella”, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1 giugno 2008, e giunge a precisare, con evidente portata interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, ed il rinvio, per il necessario esame del(l’ulteriore) merito della impugnativa originaria, alla stessa Commissione tributaria regionale, che provvederà anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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