Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10804 del 16/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 16/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 16/05/2011), n.10804
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di
livello generale e con funzioni di Direttore Centrale Risorse Umane,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell’avvocato LUCIO VUOSO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PONTONE MICHELE, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell’avvocato
MENDICINI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CINQUE LUIGI,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 864/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
10/12/09, depositata il 15/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.
Fatto
OSSERVA
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda di C. M., ex dipendente Inail, ad includere nel calcolo relativo alla indennità di buonuscita il salario di professionalità (successivamente denominato assegno di garanzia retribuzione) e l’indennità L. n. 88 del 1989, ex art. 15.
Avverso detta sentenza l’Inail ricorre, mentre il C. resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza;
Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso principale e di inammissibilità di quello incidentale;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè questa Corte, in controversia del tutto analoga, con la sentenza delle Sezioni unite n. 7154 del 25/03/2010, ha rigettato la pretesa, affermando che “In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del cd. parastato, la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell’Inail, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”.
Ritenuto che il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per mancanza di soccombenza, avendo la sentenza impugnata accolto integralmente la pretesa e limitandosi il ricorrente incidentale ad illustrare ulteriori argomentazioni in diritto a sostegno del diritto fatto valere.
Ritenuto che pertanto il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.
Ritenuto che le oscillazioni giurisprudenziali in materia di indennità di buonuscita giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e dichiara inammissibile l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011