Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10804 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 05/05/2010), n.10804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del Direttore pro-tempore rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

SO.ME.C dei F.lli Marcantuono e Magliano, S.n.c, in liq.

elettivamente dom.ta in Roma, via G. Avezzana, n. 51, nello studio

dell’Avv. Zoppis Eugenio, che la rappresenta e difende, unitamente

all’Avv. Massimiliano Nicodemo, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 31/52/02, depositata in data 13 marzo 2002;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienze dal

consigliere Dott. Campanile Pietro;

Sentito l’Avv. Gen. Dello Stato, Letizia Guida, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Sentito il difensore della controricorrente, Avv. Massimiliano

Nicodemo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. FEDELI Massimo, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

1.1 La SO.ME.C dei F.lli Marcantuono e Magliano proponeva ricorso avverso avviso di rettifica emesso dall’Ufficio IVA di Salerno, con cui veniva accertato per l’anno 1993 un debito IVA pari a L. 165.988.000, oltre alle sanzioni e agli interessi, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza di Eboli in data 1 dicembre 1998.

1.2 La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con decisione n. 244/09/99, rigettava il ricorso proposto dalla societa’, accoglieva il ricorso in relazione ai punti della rettifica impugnati.

1.3 La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione meglio indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto dall’Ufficio, in riforma della decisione di primo grado, confermava la decisione di primo grado, rilevando l’assenza dei presupposti per un accertamento induttivo e, in ogni caso, la carenza di prove in merito alle contestazioni mosse alla societa’. Veniva posto in rilievo come la rettifica fosse viziata dalla utilizzazione, relativamente all’anno 1993, di circostanze emerse nell’anno 1998.

1.4 Avverso tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato ad unico e complesso motivo.

La parte intimata si e’ costituita con controricorso.

Diritto

2.1 – Con il motivo di ricorso l’amministrazione finanziaria deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione, violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 2697 c.c., nonche’ del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, sostenendo, in particolare, che in maniera apodittica era stata esclusa, senza esaminare le deduzione contenute nel ricorso in appello, la ricorrenza dei gravi indizi, osservandosi che anche per l’anno 1993 erano state riscontrate le irregolarita’ nelle fatture rilevate per l’anno 1998. Il motivo e’ fondato.

Nella decisione impugnata si afferma, senza, tuttavia, fornire alcuna giustificazione, e senza esaminare le doglianze contenute nell’atto di appello (riportate nel ricorso in termini tali da consentire rispettato il principio dell’autosufficienza), l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento.

Invero non e’ stata compiuta in alcun modo una verifica delle risultanze dell’accertamento, la cui riferibilita’ all’anno 1993 viene esclusa senza una specifica deduzione al riguardo, e, comunque, senza un esame approfondito di quegli elementi, dedotti dall’Ufficio, in base ai quali anche per tale annualita’ si riteneva sussistere le alterazioni riscontrate.

Benvero l’esclusione della valenza per l’anno 1993 dei rilievi effettuati in un anno successivo avviene in maniera apodittica, e prescinde totalmente dalle deduzioni dell’Ufficio inerenti alla identita’ delle irregolarita’ riscontrate in entrambe le annualita’, tali da far ritenere applicabili le medesime presunzioni. Parimenti condivisibile e’ la censura fondata sull’affermazione, per altro priva di qualsiasi idoneo supporto argomentativo, relativa all’insussistenza “nella contabilita’ e nei comportamenti della contribuente di indizi gravi, precisi e concordanti”, effettuata senza procedere all’analisi degli elementi di natura fattuale emergenti dall’avviso e riproposti con il ricorso in appello.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere pertanto accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che procedera’ a nuovo esame dell’impugnazione, e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 19 gennaio/2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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