Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10803 del 16/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 16/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 16/05/2011), n.10803
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
Avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– ricorrente –
contro
P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO G.
SANTE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORDANO
GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2039/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
23/10/09, depositata il 30/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega
dell’Avvocato RICCIO ALESSANDRO che insiste per l’accoglimento del
ricorso;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA
CESQUI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
OSSERVA
Con la sentenza impugnata depositata il 30 ottobre 2009 la Corte d’appello di Lecce, confermando la statuizione di primo grado, e dopo aver espletato CTU, accoglieva la domanda proposta da P. G. nei confronti dell’Inps per ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione al rischio amianto di cui alla L. n. 257 del 1992.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo. L’assicurato si è costituito con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Il ricorso infatti è ammissibile, ancorchè non recante le indicazioni di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., perchè abrogato dalla L. n. 69 del 2009 per i ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo il 2 luglio 2009, com’è nella specie.
Il ricorso è anche manifestamente fondato per avere la sentenza impugnata riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva per il periodo indicato dalla pronunzia di primo grado, dal 1973 fino a tutto il 1992, senza tenere conto che, nella perizia effettuata in grado d’appello, il CTU aveva accertato la esposizione qualificata ad amianto per il minore periodo ultradecennale dal primo novembre 1973 al 30 settembre 1987. Rimane quindi immotivato il prolungamento del beneficio fino al 1992.
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata.
Ritenuto che non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, dichiarando il diritto del P. alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto dal primo novembre 1973 al 30 settembre 1987.
L’esito complessivo del giudizio, considerando che inizialmente l’Istituto aveva contestato il diritto alla rivalutazione, che invece spetta, sia pure per un periodo inferiore a quello determinato dalla sentenza impugnata, consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto del P. alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto dal primo novembre 1973 al 30 settembre 1987. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011