Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10803 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 05/06/2020), n.10803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9643/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 93,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO PASQUINI;

– ricorrente –

contro

C.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

TRASTEVERE 40, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CENCI;

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 93,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO PASQUINI;

– controricorrenti –

e contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), L.R.;

– intimati –

nonchè da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA CARDARELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO TOMBARI;

– ricorrente incidentale –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2096/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso

principale motivi 1-2-5, assorbiti gli altri, rigetto ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato ALESSANDRO PASQUINI;

udito l’Avvocato MASSIMO MARZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 10-3-2005 S.M., all’epoca dei fatti Agente Generale Ina Assitalia per (OMISSIS), convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Poste Italiane SpA per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto del comportamento dei dipendenti di alcuni Uffici Postali (di (OMISSIS)), i quali, con il concorso di L.R. (all’epoca dei fatti subagente di Ina Assitalia), avevano illegittimamente proceduto alla negoziazione ed al pagamento di taluni assegni.

Nello specifico, per quanto ancora rileva, era accaduto che L.R. aveva compilato, all’insaputa dei clienti, false richieste di riscatto di alcune polizze, inducendo S.M. ad emettere, in favore dei clienti, i corrispondenti assegni, muniti di clausola di non trasferibilità e tratti su c/c accesi dallo stesso S. presso la Cassa di Risparmio di La Spezia; il L. aveva poi falsificato la firma dei clienti, e, con la complicità di alcuni dipendenti dei detti Uffici postali, aveva incassato gli assegni, per un importo complessivo (nel periodo luglio 2001/dicembre 2002) di Euro 289.261,01; una volta scoperta tale attività illecita, le Compagnie mandanti (Ina Vita SpA e Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia SpA) avevano: 1) annullato le false operazioni di riscatto e ripristinato l’importo originariamente investito dai clienti, previo addebito al S. delle somme corrispondenti ai riscatti; 2) cessato il rapporto agenziale con il S. ed invitato quest’ultimo a rifondere i danni sofferti a causa degli illeciti commessi dal suo subagente; 3) definito il rapporto con il S. in virtù di una transazione stipulata in data 30 maggio 2003; con detto atto le parti avevano convenuto: a) di compensare i crediti del S., relativi alle sue provvigioni ed indennità, con i controcrediti vantati dalla Compagnia assicurativa a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai clienti truffati per ripristinare la originaria consistenza delle loro polizze (art. 6 contratto di transazione); b) di definire i reciproci rapporti di dare ed avere, con l’eventuale pagamento del residuo, entro il 26 marzo 2004 (art. 7); termine poi slittato, per la complessità della vicenda, all’ottobre 2008; c) di definire le iniziative giudiziali da adottare nei confronti dei responsabili dell’illegittima negoziazione degli assegni (Banche e Poste Italiane) nel senso che “fino alla data del 26-3-04 tutte le azioni di recupero e/o rivalsa verso le Banche e le Poste per le attività poste in essere dai collaboratori del Dott. S. verranno esercitate dalle Imprese mandanti e dal Dott. S. a seconda dei rispettivi titoli di legittimazione” (art. 8).

Su richiesta della convenuta Poste Italiane SpA, furono chiamati in causa L.R. (rimasto contumace) e C.M.C. (dipendente, all’epoca dei fatti, di Poste Italiane SpA).

Con sentenza 17533/2010, depositata il 25-8-2010, l’adito Tribunale di Roma respinse la domanda; in particolare la domanda risarcitoria fu rigettata per carenza di legittimazione attiva del S.’, ritenendo il Tribunale che potendo quest’ultimo non poteva far valere diritti di credito di cui Ina Assitalia era l’effettivo titolare; tanto sul rilievo che era stata la detta Compagnia ad eseguire i pagamenti in favore dei clienti truffati e che non era stata fornita la prova del trasferimento al S. dei diritti di rivalsa.

Con sentenza 2096/2017 del 29-3-2017 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dal S..

Nello specifico la Corte territoriale ha preliminarmente rigettato la sollevata eccezione di inammissibilità del gravame; al riguardo ha evidenziato: 1) che, a fronte di sentenza di primo grado depositata il 25-8-2010, l’appellante aveva consegnato in data 26-10-2011 (e quindi entro i termini per l’impugnazione) l’atto di gravame all’Ufficiale Giudiziario per la notifica a Poste Italiane ed a C.M.C.; detta notifica non si era perfezionata per irreperibilità, a causa del trasferimento (da (OMISSIS)) dello studio professionale dei procuratori costituiti di Poste Italiane SpA e C.M.C.; trasferimento comunicato all’albo degli avvocati quasi un anno prima della notifica); 2) che la nuova notifica si era perfezionata al nuovo indirizzo ben oltre il termine lungo per impugnare; 3) che la prima notifica doveva ritenersi nulla e non inesistente (essendo stati posti in essere gli elementi costitutivi essenziali della notifica, e cioè l’attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato e la fase di consegna in senso lato), sicchè della stessa avrebbe potuto legittimamente esserne ordinato il rinnovo; irrilevante era, pertanto, l’esame dell’eccezione sull’inscindibilità delle cause e sulla correttezza dell’ordine di integrazione del contraddittorio disposto ex art. 331 c.p.c., dalla Corte (la notifica dell’atto di appello a L.R. era avvenuta ritualmente e tempestivamente in data 29-10-2011).

Nel merito, poi, la Corte territoriale ha confermato il difetto di legittimazione attiva del S. ad azionare i diritti di rivalsa per le somme addebitategli da Ina Assitalia e connesse alle illegittime operazioni di incasso realizzate dal sub agente infedele; al riguardo ha evidenziato: 1) che gli assegni in questione erano sì stati emessi e sottoscritti dal S., ma su conto intestato a quest’ultimo quale Agente Generale di Ina Assitalia, sicchè occorreva sempre fare riferimento al sottostante rapporto di Agenzia ed al tenore della transazione del 30-5-2003; 2) che nella detta transazione non si leggeva affatto che la rivalsa sarebbe stata azionata dall’Ina Assitalia o dal S. “a seconda di chi avesse emesso gli assegni non trasferibili illegittimamente negoziati” (in tal caso non vi sarebbe stato alcun problema), essendo invece stato pattuito che, sino al 26-3-2004, le parti avrebbero potuto agire entrambe per la rivalsa ma il relativo incasso di quanto recuperato sarebbe andato a beneficio solo delle imprese mandanti e poi computato in sede di determinazione dei saldi finali; significativamente al riguardo le parti avevano precisato che, al termine fissato del 25-4-2004, effettuate le verifiche ed i pagamenti, “le imprese mandanti cederanno al S. i loro diritti di rivalsa verso Poste ed istituti di credito… per l’importo totale allo stesso addebitato ed il Dr. S. intraprenderà e/o proseguirà le eventuali opportune azioni a proprie spese” (art. 8 contratto di transazione); la rivalsa era, quindi, concretamente limitata all’importo totale addebitato al S. e quantificabile solo all’esito dell’operazione contabile di rendicontazione necessaria per chiudere il rapporto di agenzia; il S., pertanto, prima della chiusura dei conti e della dichiarazione formale di surroga da parte delle imprese mandanti, non poteva agire sulla base della transazione; 3) la chiusura della complessa procedura di accertamento contabile tra il S. e le Compagnie mandanti nonchè l’addebito al S. delle somme oggetto di illecito incasso e la surrogazione per il recupero emergevano solo dalle dichiarazioni rese da Ina Assitalia in data 13-10-2008; documenti quest’ultimi tuttavia formatisi già nel 2008 (quando era ancora pendente il giudizio di primo grado), e quindi, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. ob), conv. in L. n. 134 del 2012), tardivamente depositati solo in appello, quando invece potevano, ex art. 184 bis c.p.c. e art. 153 c.p.c., comma 2, essere versati già in primo grado; 4) con le dichiarazioni di surroga del S. nelle azioni di recupero gli assicurati truffati avevano soltanto dato atto di avere composto la questione con la Compagnia assicuratrice ma non avevano chiarito il soggetto (il S. o la Compagnia assicuratrice) che aveva sostenuto gli oneri di tale composizione (elemento questo indispensabile per l’azione di rivalsa); solo con le missive del 13-10-2008 (tardivamente – come detto – prodotte) poteva comprendersi come l’operazione tra i clienti truffati e la Compagnia fosse consistita nell’annullamento dell’irregolare liquidazione (falso riscatto della polizza) con addebito della relativa somma al S..

Avverso detta sentenza S.M. propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Poste Italiane SpA resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a due motivi.

C.M.C. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso principale il S., denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c., si duole che la Corte territoriale, erroneamente interpretando l’art. 8 del contratto di transazione in violazione del criterio ermeneutico di cui alla detta disposizione codicistica (e cioè senza indagare la comune intenzione delle parti alla luce del senso letterale delle parole e dell’intero contesto contrattuale), abbia ritenuto che, anteriormente alla definizione dei rapporti di dare/avere tra l’Agente Generale e le Compagnie mandanti, la legittimazione ad esercitare le azioni nei confronti delle banche e di Poste Italiane si radicasse solo in capo alle dette Compagnie.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza in ragione dell’erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. Ob, conv. in L. n. 134 del 2012, in luogo dell’applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 18, si duole che la Corte territoriale, pur ritenendo indispensabili ai fini del decidere le diciotto dichiarazioni di surroga emesse il 1310-2008 dalla Compagnia di Assicurazione in favore del S., abbia poi ritenuto inammissibile la produzione in appello di detta documentazione (sul rilievo che la stessa poteva essere depositata già in primo grado); al riguardo sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile il “novum” normativo in questione, che, con riferimento ai nuovi mezzi di prova da proporre in appello, aveva espunto dal testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3, la frase “salvo che il Collegio non li ritenga indispensabile ai fini della decisione”, con conseguente possibilità di produrre in appello solo i mezzi di prova che la parte dimostri di non avere potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; siffatto “novum”, ai sensi del D.L. 83 del 2012, art. 54, comma 2 (a prescindere dal mancato richiamo “expressis verbis” della lett. Ob) del comma 1), era applicabile ai giudizi di appello iniziati dopo 30 gg. dall’entrata in vigore della detta legge di conversione (entrata in vigore il 12 agosto 2012), e quindi ai giudizi di appello iniziati a partire dall’11 settembre 2012, mentre il giudizio di appello in questione era iniziato in data 26-10-2011 (data della notifica della citazione in appello); erroneamente, pertanto, la Corte territoriale aveva scrutinato la ritualità della detta produzione documentale sulla scorta dell’unico criterio della impossibilità della produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile, senza invece considerare il criterio dell’indispensabilità di siffatta documentazione.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., si duole che la Corte di Appello abbia omesso di pronunziarsi su una specifica doglianza posta a fondamento del gravame, con la quale il S. aveva invocato la propria legittimazione ad agire in quanto soggetto danneggiato, quale traente degli assegni, dalla illegittima negoziazione degli stessi.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, si duole che la Corte territoriale abbia escluso che il S., quale traente, fosse danneggiato (e quindi legittimato ad agire) dal comportamento di Poste Italiane, che, in violazione della su riferita norma, aveva consentito l’incasso di assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario.

Con il quinto motivo di ricorso principale il S., denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, si duole che la Corte territoriale, erroneamente interpretando, in violazione del “criterio letterale” di cui alla detta norma, le dichiarazioni di surroga emesse dai clienti beneficiari degli assegni, abbia sostenuto che le dette surroghe, per potere legittimare il S. all’azione, avrebbero dovuto specificare quale soggetto avesse sostenuto gli oneri della composizione del rapporto tra cliente e Compagnia di assicurazione.

Con il primo motivo di ricorso incidentale Poste Italiane SpA, denunziando – ex artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 330 e 332 c.p.c., sostiene che erroneamente la Corte territoriale non abbia rilevato il passaggio in giudicato della sentenza 17533/2010 del Tribunale di Roma per intervenuta decadenza dell’appellante S.M. dalla impugnazione, non proposta nei termini di cui all’art. 327 c.p.c.; nello specifico evidenzia che, in cause scindibili (quale, a suo parere, quella in questione), il Giudice, ove l’impugnazione sia stata proposta solo nei confronti di alcune parti, ordina sì la notificazione dell’impugnazione, ma solo “alle altre nei confronti delle quali l’impugnazione non è esclusa o preclusa”; in cause scindibili, in altre parole, la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado (id est: la mancata notifica dell’appello nei termini nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado) non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio, quando, rispetto alle parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione; l’autorizzazione della Corte territoriale all’appellante S. alla rinnovazione della notifica dell’appello a Poste Italiane sarebbe pertanto erronea, atteso che, in ipotesi di tentata notifica, il rischio di decadenza dall’impugnazione per mancato rispetto del termine grava sul notificante; quest’ultimo, nella specie, aveva l’onere di verificare l’esatto domicilio dello studio del procuratore di Poste Italiane.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale Poste Italiane SpA denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ingiustamente compensato le spese di lite dei grado sul mero assunto della “particolarità della vicenda”.

Il primo motivo di ricorso incidentale, da trattare con priorità per ragioni di ordine logico essendo ipotizzato con lo stesso il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, è inammissibile.

La censura si fonda sulla scindibilità delle cause, quando invece, nella specie, le cause sono inscindibili, essendosi venuto a configurare tra le parti una situazione di litisconsorzio necessario processuale.

E’ vero, infatti, che l’obbligazione solidale passiva, quale quella tra Poste Italiane SpA (originaria convenuta), L.R. e C.M.C. (chiamati in causa da Poste Italiane SpA in quanto ritenuti anch’essi imputabili del fatto dannoso in questione), non dà luogo, di regola, a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito; tale regola, tuttavia, trova deroga – venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario – quando (come nella specie) le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro (conf. Cass. 20860/2018).

Il primo motivo di ricorso principale è fondato.

La Corte d’Appello, nel ritenere sussistente la legittimazione del S. all’esperimento delle azioni di recupero e risarcitorie nei confronti di banche e Poste Italiane solo successivamente alla definizione dei rapporti di dare avere (prevista per il 26-3-2004, e poi slittata ad ottobre 2008), ha interpretato la clausola 8 del contratto di transazione in questione senza considerare il senso letterale delle parole utilizzate e senza valutare l’intero contesto contrattuale.

La Corte territoriale, nello specifico, non ha considerato che l’art. 8, comma 1, di detta transazione riconosceva espressamente che fino alla data del 26-3-2004 “tutte le azioni di recupero e/o rivalsa verso le Banche e le Poste per le attività poste in essere dai collaboratori del Dott. S. verranno esercitate dalle Imprese mandanti e dal Dott. S. a seconda dei rispettivi titoli di legittimazione”, e non ha quindi valutato che la congiunzione “e” esprime la sussistenza della legittimazione in capo ad entrambi (e cioè sia alle imprese mandanti sia al Dott. S.).

La Corte non ha inoltre considerato che lo stesso art. 8, comma 3, prevedeva poi espressamente che, una volta effettuate le verifiche, le imprese mandanti avrebbero ceduto al dottor S. i loro diritti di rivalsa verso le Poste e gli Istituti di credito e “il Dr. S. intraprenderà e/o proseguirà le eventuali opportune azioni a proprie spese”, e non ha quindi valutato che il termine “proseguirà” esprimeva anch’esso la possibilità per il S. di intraprendere, anche prima delle dette verifiche, le possibili azioni nei confronti di Istituti di credito e Poste.

La Corte, infine, non ha considerato che l’art. 8, comma 2, prevedeva che, sino al 26-3-04, le somme recuperate “verranno incassate solo dalle imprese mandanti e saranno oggetto di computo in sede di determinazione dei saldi fissati per quella data”, e non ha quindi valutato che la precisazione dell’incasso di dette somme esclusivamente in favore delle imprese mandanti (e non quindi del S.) ha senso solo in caso di sussistenza di legittimazione per il recupero anche in capo al S.; ed invero, se fossero legittimate solo le imprese mandanti, la detta previsione sarebbe inutile, essendo ovvio che, in caso di esito positivo di eventuali controversie intraprese dalle Compagnie, le somme da esse recuperate sarebbero definitivamente acquisite al loro patrimonio.

Per una migliore comprensione della questione sottesa al motivo, è opportuno illustrare, nei limiti di quanto rileva nel presente giudizio, le diverse formulazioni dell’art. 345 c.p.c., succedutesi nel tempo.

Nel testo modificato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581, art. 36, detta disposizione così stabiliva: “Nel giudizio d’appello… le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d’appello le disposizioni dell’art. 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio”.

Non era, pertanto, prevista alcuna preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello, salvo solo l’eventuale incidenza di essa ai fini della regolamentazione delle spese.

La L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, ha poi così disposto: “l’art. 345 c.p.c., codice di procedura civile è sostituito dal seguente:… nel giudizio d’appello… non sono ammessi i nuovi mezzi di prova, salvo che i collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile”.

Viene, quindi, prevista in generale la preclusione dell’ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, salvo le due ipotesi eccezionali di cui sopra (indispensabilità ed impossibilità di produzione in primo grado per causa non imputabile)

Ai sensi dell’art. 92, comma 2, della legge medesima l’efficacia di tale disposizione è fissata a decorrere dal 30 aprile 1995, essendo inoltre espressamente previsto, con la norma transitoria di cui all’art. 90, comma 1, che “ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data”.

E’ quindi intervenuto la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, che, al comma 18, ha così disposto: “all’art. 345 c.p.c., comma 3, primo periodo, dopo le parole: “nuovi mezzi di prova” sono inserite le seguenti: “e non possono essere prodotti nuovi documenti” e dopo la parola: “proporli” sono inserite le seguenti: “o produrli”.

La modifica ha in sostanza lasciato inalterata la portata precettiva del precedente testo, salvo solo chiarire definitivamente (così positivizzando quanto già affermato dalla giurisprudenza: v. Cass. Sez. U. n. 8203 del 2005 e succ. conf.) che esso riguarda non solo le prove costituende ma anche le prove precostituite, ossia i documenti.

La norma transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, così poi per essa dispone: “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli artt. 132, 345 e 616 c.p.c…., come modificati dalla presente legge”.

Vi è poi un successivo intervento modificativo – realizzato con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. Ob, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (entrata in vigore il 12-8-2012), e concretizzatosi nella eliminazione del riferimento, quale motivo di eccezionale ammissibilità di nuovi mezzi di prova o nuovi documenti in appello, alla loro “indispensabilità”

A differenza della precedente riforma introdotta con la L. n. 689 del 2009, siffatto intervento modificativo manca di una specifica disciplina transitoria, sicchè occorre fa riferimento del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 70 (pubblicato sulla G.U. 26/06/2012 n. 147), alla stregua del cui comma 1 “il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.

Al riguardo va, tuttavia, evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”, l’appello è disciplinato, quanto ai documenti nuovi producibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione.

Nel caso di specie il giudizio di primo grado è stato iniziato con citazione 10-3 2005 e si è concluso con sentenza del Tribunale depositata il 25-8-2010 mentre il giudizio di appello è stato introdotto con citazione notificata il 26-10-2011, e quindi in epoca precedente alla data dell’11 settembre 2012; di conseguenza la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, ratione temporis vigente, secondo cui “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile…”.

Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale, in applicazione dell’art. 345 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. ob, convertito in L. n. 134 del 2012, ha ritenuto di non prendere in considerazione le dichiarazioni rese da Ina Assitalia SpA in data 13-10-2008 in quanto risultanti da documenti formatisi nel 2008, quando era ancora in corso il primo grado del giudizio (e che, quindi, ben potevano essere versati in primo grado), ed ha quindi limitato la sua valutazione alla imputabilità alla parte stessa di siffatta mancata produzione, senza invece per nulla esaminare l’eventuale “indispensabilità” di siffatta documentazione; indispensabilità in ordine alla quale va ribadito che costituisce prova nuova indispensabile quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. S.U. 10790/2017).

L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale comporta l’assorbimenti degli altri tre e del secondo motivo di ricorso incidentale (concernente la regolamentazione delle spese, sulle quali il Giudice di rinvio, in seguito all’accoglimento dei detti motivi, dovrà nuovamente provvedere).

In conclusione, pertanto, va rigettato il primo motivo di ricorso incidentale; vanno invece accolti i primi due motivi di ricorso principale, con assorbimento degli altri e del secondo motivo di ricorso incidentale; per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuova valutazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso incidentale; accoglie i primi due motivi di ricorso principale, con assorbimento degli altri e del secondo motivo di ricorso incidentale; per l’effetto cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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