Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10801 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. I, 16/05/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 16/05/2011), n.10801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di

Colloredo 46/48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta

e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze in data 22 agosto

2008, nella causa iscritta al n. 237/2008 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 10 dicembre 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. FUCCI Costantino, che nulla ha osservato;

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. V.P. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Firenze in data 22 agosto 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale la Corte, nel condannare il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di Euro 4.700,00 a titolo di equo indennizzo per il superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al TAR del Lazio, ha compensato interamente le spese processuali, ravvisando giusti motivi, anche in considerazione dell’acquiescenza dell’Avvocatura dello Stato;

1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. con i due motivi di ricorso il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, censura il decreto impugnato nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese processuali, deducendo che nella specie non sussistevano giusti motivi per disporre tale compensazione;

3. i due motivi, congiuntamente esaminati in quanto attinenti alla medesima questione, appaiono manifestamente fondati, in quanto, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001, va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nel quale trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese (Cass. 2009/16542;

2009/21371), con la conseguenza che l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità e che parte obbligata a rimborsare all’altra le spese anticipate nel processo è quella che, anche col comportamento tenuto fuori dal processo stesso, vi abbia comunque dato causa (Cass. 2004/20335; 2006/2006/25141), tenuto anche conto che la mancata opposizione alla domanda, così come la contumacia, non costituiscono valida ragione di compensazione delle spese o di esonero della parte soccombente dall’obbligo di rifondere alla controparte le spese processuali;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione in favore dei difensori, avv.ti Francesco e Gabriele De Paola;

ritenuto altresì che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero soccombente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge. Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 595,00 di cui Euro 495,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese del giudizio di merito, in favore dei difensori del ricorrente, avv.ti Francesco e Gabriele De Paola, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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