Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10801 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 05/06/2020), n.10801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13128/2018 proposto da:

M.T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIRTE

28, presso lo studio dell’avvocato GIULIA BASILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANNI BALZAN;

– ricorrente –

contro

TR.MA.GR.;

nonchè da:

– intimata –

nonchè da:

– ricorrenti incidentali –

TR.MA.GR., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO PIZZIGATI;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2379/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto ingiuntivo n. 668 del 2012 il Tribunale di Venezia ingiungeva a Tr.Ma.Gr. ed in favore di T.A., il pagamento della somma di Euro 438.792,92 rilevando che il creditore aveva agito in via di regresso, ai sensi dell’art. 1954 c.c., per ottenere il pagamento della metà dell’importo dallo stesso versato alla Banca Antoniana Popolare Veneta, nella qualità di cofideiussore dell’obbligazione contratta da Umbi Studios s.r.l. in relazione ad un mutuo, garantito da ipoteca, concesso alla società dall’istituto di credito, per il maggiore importo di 1,5 miliardi di vecchie Lire, con atto del 4 novembre 1999. Il ricorrente faceva presente di avere sottoscritto unitamente alla moglie separata, Tr.Ma.Gr., in data 17 novembre 1999, una fideiussione a garanzia dell’obbligo di restituzione di tale finanziamento e ciò sino all’importo di Euro 826.331, precisando di avere corrisposto la somma di Euro 877.585 alla banca col conseguente diritto di agire nei confronti della moglie per ottenere la condanna alla restituzione della metà di quanto versato all’istituto di credito. Tale pagamento era documentato dall’atto di surroga rilasciato dalla banca ai sensi dell’art. 1201 c.c.;

con atto di citazione del 20 dicembre 2012 Tr.Ma.Gr., moglie separata di T.A., proponeva opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Venezia eccependo, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del giudice del procedimento monitorio e, nel merito, l’infondatezza della pretesa poichè, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro del 23 luglio 2002, volto a regolare tutte le questioni economiche che interessavano i coniugi in vista della loro separazione, T.A. si sarebbe assunto l’obbligo di rinegoziare con la banca l’importo della fideiussione, riducendolo da Euro 826.000 ad Euro 206.000. Eccepiva, infine, la compensazione del credito dedotto in giudizio, con il maggior controcredito dalla stessa vantato in forza di quanto previsto dal punto 2.4.4 del suddetto Accordo Quadro, in conseguenza del quale il coniuge aveva assunto anche l’ulteriore obbligo di versare l’importo di Euro 516.000. L’accertamento di tale credito era oggetto di un separato giudizio civile. Si costituiva l’opposto contestando i motivi di opposizione;

il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 336 del 2016 respingeva l’opposizione proposta da Tr.Ma.Gr. con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite rilevando che la pretesa del creditore era fondata, in quanto l’Accordo Quadro, in base al quale T.A. avrebbe assunto l’obbligo di ridurre la fideiussione ad Euro 206.000, non avrebbe potuto essere opposto da Tr.Ma.Gr. in quanto si trattava di un’obbligazione che dipendeva anche e soprattutto dalla volontà di un terzo (Banca Popolare Antoniana Veneta). La circostanza che T.A. avesse pagato l’intero importo per estinguere la fideiussione significava, evidentemente, che la banca non aveva autorizzato la riduzione;

avverso tale decisione proponeva appello Tr.Ma.Gr. e si costituiva T.A. chiedendo il rigetto della impugnazione. L’appellante deduceva che il pagamento della somma indicata nell’atto di surroga era oggetto di contestazione. In particolare, per quello che rileva in questa sede, l’impegno di ridurre l’importo della fideiussione costituirebbe un’obbligazione di risultato in favore di Tr.Ma.Gr. la quale, sulla base dell’Accordo Quadro, era tenuta a rispondere per il debito di regresso solo fino alla concorrenza di Euro 103.291 pari alla metà dell’importo che costituiva il risultato della rinegoziazione;

la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 25 ottobre 2017, preliminarmente ammetteva la produzione documentale dell’appellante, trattandosi di documenti formati successivamente alla data della decisione in primo grado, con ciò rendendo irrilevante l’indagine sul requisito dell’indispensabilità degli stessi ai fini della decisione. Riteneva fondato il motivo dedotto poichè la controversia riguardava l’interpretazione della clausola oggetto del punto 2.4.1 d) dell’accordo del 23 luglio 2002. Dava atto della mancata contestazione dell’avvenuto pagamento del debito che faceva capo a Umbi Studios s.r.l., da parte di T.A.. Rilevava che l’interesse di Tr.Ma.Gr., quale acquirente dell’intero capitale di Umbi Studios s.r.l., era quello di ottenere la riduzione dell’importo della co-fideiussione, rispetto al quale l’obbligo di T.A. di rinegoziare la garanzia non poteva ritenersi solo programmatico, perchè diversamente non avrebbe avuto senso che Tr.Ma.Gr. lo liberasse dalla garanzia prestata, una volta divenuta titolare di tutte le quote di Umbi Studios s.r.l. e senza alcuna forma di riduzione del proprio obbligo di garanzia. Era evidente che l’operazione del trasferimento delle quote era subordinata all’assicurazione, da parte di T.A. ed in favore di Tr.Ma.Gr., che quest’ultima non dovesse rispondere nei confronti della banca di somme superiori ad Euro 206.582. Sulla base di tali elementi, in accoglimento dell’impugnazione condannava l’opponente al pagamento della metà della predetta somma (Euro 103.291, in via di regresso);

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.A. affidandosi a due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso Tr.Ma.Gr. che spiega ricorso incidentale che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., per avere la Corte d’Appello interpretato la clausola 2.4.1 lett. d) dell’Accordo Quadro sottoscritto da T.A. e Tr.Ma.Gr. in data 23 luglio 2002, come obbligazione di risultato di T.A. nell’interesse di entrambi i firmatari, mentre tale clausola avrebbe dovuto essere interpretata come obbligazione posta nel solo interesse di T.A.;

secondo il ricorrente principale il significato dell’obbligo di T.A. di rinegoziare l’importo della fideiussione nell’interesse anche di Tr.Ma.Gr. emergerebbe dalla lettura del titolo del paragrafo 2.4 dell’Accordo Quadro intitolato “obblighi e garanzie di T.A. verso terzi”. L’intitolazione del paragrafo evidenzierebbe che gli adempimenti riguardavano i rapporti tra il ricorrente e i terzi e non quelli nei confronti di Tr.Ma.Gr.. Quindi l’attività coinvolgerebbe solo la garanzia fideiussoria omnibus rilasciata il 10 ottobre 1999 in favore di Banca Antoniana Popolare Veneta sino all’importo di Euro 826.331 per gli obblighi assunti dalla società debitrice Umbi Studios s.r.l. T.A. si sarebbe obbligato a mettere a disposizione la somma di Euro 516.000 al solo fine di estinguere la posizione debitoria di Umbi Studios s.r.l. secondo modalità individuate in maniera specifica nell’Accordo Quadro, mentre Tr.Ma.Gr. avrebbe assunto l’obbligo di estinguere le posizioni debitorie con quelle somme. T.A. attraverso i versamenti avrebbe, quindi, estinto anche la posizione debitoria di Umbi Studios s.r.l. che era pari ad Euro 395.000 circa. L’impegno ad eseguire tali versamenti troverebbe giustificazione nella formula contenuta nella clausola in questione, secondo cui il ricorrente s’impegnava a “rinegoziare con banca Antoniana…” riducendo l’importo originario del debito da Euro 826.000 a quello di Euro 206.000 circa. Si tratterebbe di una clausola posta solo a vantaggio di T.A. “a fronte di tutti gli obblighi di pagamento da questo assunti” verso la Banca. In sostanza, poichè al tempo della sottoscrizione dell’Accordo Quadro la posizione debitoria di Umbi Studios s.r.l. nei confronti della predetta banca ammontava a Euro 395.000 circa, era stato consentito ad T.A. di limitare la propria posizione fideiussoria a garanzia dei debiti di Umbi Studios s.r.l., al solo mutuo ipotecario con riduzione dell’importo complessivo ad Euro 206.000. Questa lettura emergerebbe da una valutazione complessiva delle clausole dell’accordo; pertanto, la mancata riduzione della fideiussione da Euro 826.000 ad Euro 206.000 non avrebbe nulla a che vedere con la posizione fideiussoria di Tr.Ma.Gr.. T.A. avrebbe comunque il diritto di ottenere la metà della somma versata all’Istituto di credito e cioè l’importo di Euro 438.792;

in secondo luogo non sarebbe pertinente il riferimento contenuto nella sentenza impugnata teso a valorizzare la circostanza della cessione, da parte di T.A. ed in favore di Tr.Ma.Gr., del 49% del capitale sociale di Umbi Studios s.r.l. Si tratterebbe di un adempimento indipendente dalle obbligazioni oggetto della clausola contenuta al punto 2.4;

in terzo luogo la Corte avrebbe violato l’art. 1363 c.c., non cogliendo che la facoltà riconosciuta ad T.A. costituiva una sorta di ricompensa per avere lo stesso ceduto la propria quota del 49% di Umbi Studios s.r.l. a Tr.Ma.Gr. e per essersi assunto l’onere di ripulire tale società dai debiti che si erano nel tempo accumulati;

il motivo è infondato. Occorre premettere quanto segue:

– l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì:

– solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass. 01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n. 15763);

– pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715);

– di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044);

la violazione della regola legale di interpretazione dedotta dal tenore letterale del titolo del paragrafo è inconsistente poichè l’intitolazione “obblighi e garanzie di T. verso terzi” costituisce un dato neutro, essendo incontestato che tutte le operazioni descritte nel paragrafo n. 2 dell’accordo sono “anche” nell’interesse di Tr.Ma.Gr., oltre che verso terzi. I riferimenti successivi ai diversi adempimenti previsti nell’accordo, che sarebbero stati espletati, sono dedotti in violazione l’art. 366 c.p.c., per mancata allegazione o trascrizione della prova di quegli adempimenti con le specifiche modalità indicate. Nello stesso modo, non costituisce una reale censura all’applicazione dei criteri di ermeneutica da parte della Corte territoriale il riferimento al fatto che il contenuto del paragrafo riguarderebbe solo la posizione del ricorrente nei confronti dell’istituto di credito e solo quale garante di Umbi Studios s.r.l.. Nello stesso modo è meramente assertiva l’affermazione secondo cui la cessione del 49% del capitale sociale di Umbi Studios s.r.l., costituirebbe un’operazione del tutto sganciata rispetto agli altri adempimenti previsti nella predetta clausola;

parte ricorrente si limita a prospettare una ricostruzione alternativa, peraltro, meno ragionevole rispetto a quella adottata dal giudice di appello. Ritenere che la clausola possa essere letta, ai sensi dell’art. 1363 c.c., come una sorta di contropartita di cui beneficerebbe soltanto T.A. a causa dei pagamenti effettuati ottenendo (solo T. e non anche il co-fideiussore Tr.), quale vantaggio, una limitazione del tetto massimo di impegno quale fideiussore entro l’importo di Euro 206.000 circa, costituisce una ricostruzione ermeneutica che si scontra, quanto meno, con il dato di ragionevolezza, secondo cui se le parti avessero voluto attribuire a quell’accordo quel complesso significato, avrebbero potuto scriverlo in maniera chiara e lineare;

con il secondo motivo si deduce la violazione delle medesime disposizioni, per avere la Corte d’Appello omesso l’indagine sulla comune intenzione delle parti e sul comportamento adottato dalle stesse dopo la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, pervenendo ad un’interpretazione della clausola errata. La, Corte veneziana non avrebbe esaminato la comune intenzione delle parti perchè diversamente avrebbe interpretato la clausola di cui al punto 2.4.1

come facoltà per T.A. di rinegoziare solo la propria fideiussione, nei confronti dell’istituto di credito senza nessun impegno nei confronti dell’altro coobbligato, Tr.Ma.Gr.. Dal comportamento posteriore alla conclusione del contratto la Corte avrebbe dovuto dedurre elementi di chiarezza, poichè dopo la firma dell’accordo, T.A. aveva effettivamente estinto l’esposizione debitoria di Umbi Studios s.r.l.. Da ciò la Corte avrebbe dovuto desumere che la riduzione dell’importo della fideiussione, che vedeva obbligati in solido i coniugi, costituiva una facoltà posta nell’interesse del solo ricorrente e non di entrambi;

vanno espresse le medesime considerazioni oggetto del precedente motivo poichè le censure non individuano una concreta violazione delle regole di ermeneutica, ma prospettano una ricostruzione alternativa. Inoltre, la tesi secondo cui T.A. avrebbe avuto la facoltà di negoziare diversamente solo la propria fideiussione, lasciando inalterati i limiti di copertura di quella che faceva capo a Tr.Ma.Gr. costituisce, non solo una prospettazione diversa rispetto a quella oggetto del precedente motivo, ma anche giuridicamente inattuabile, prospettando l’esistenza di una sorta di accordo interno, quale contropartita rispetto alla rinegoziazione. Inoltre, la ricostruzione prospettata con il secondo motivo si scontra con la considerazione che sarebbe stato tutto sommato inutile puntualizzare, in un accordo concluso con la sola Tr.Ma.Gr., che le predette facoltà erano poste solo nell’interesse di T.A. e nei rapporti con l’Istituto di credito. Anche accedendo alla tesi del ricorrente, si tratterebbe di un dato interno che riguarda i rapporti tra debitore e banca che sarebbe stato inutile inserire nell’Accordo Quadro che, invece, riguarda la definizione dell’assetto economico e affettivo tra T.A. e Tr.Ma.Gr.;

con il ricorso incidentale si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e l’omessa valutazione di prove documentali rilevanti ai fini della decisione. La Corte d’appello di Venezia avrebbe accolto le difese svolte, in via subordinata, dall’odierna ricorrente incidentale, che aveva censurato le prospettazioni offerte dalla sentenza di primo grado riguardo all’obbligo dell’ex coniuge di riduzione della fideiussione. Il Tribunale, infatti, non avrebbe preso in considerazione la circostanza dell’inesistenza di un patto di riduzione della fideiussione e ciò in quanto l’accordo oggetto dell’art. 2.4.1 lett. d) prevedeva un obbligo unilaterale, vincolante per T., di ridurre l’importo della fideiussione ad Euro 206.582. La Corte avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto decisiva la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto di regresso azionato da T. in sede monitoria, ossia il pagamento del debito di Umbi Studios, “senza dire che l’atto di surroga sottoscritto dall’Istituto di credito costituiva prova del pagamento”, in quanto con esso la banca riconosceva a T. la qualità di fideiussore. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale la ricorrente incidentale avrebbe contestato l’atto di surroga ipotecaria ai sensi dell’art. 1201 c.c.. Inoltre l’atto di surroga non dimostrerebbe anche la circostanza che M.T. avesse corrisposto alla banca l’importo di Euro 877.585. Ciò in quanto la ricorrente incidentale aveva fornito la prova scritta di avere versato, lei, alla banca l’importo di Euro 806.693 per il tramite di Umbi Studios. Pertanto, gli elementi ritenuti pacifici dalla Corte territoriale sarebbero, in realtà, contestati non potendo coesistere il contemporaneo pagamento, in favore della banca e da parte di due soggetti differenti del consistente importo di Euro 806.000 circa. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe errato nel non dare contezza di tale documentazione che, al contrario, avrebbe dovuto essere verificata sulla base delle date dei pagamenti, demandando, eventualmente tale attività alla corte di legittimità;

il ricorso incidentale è infondato. Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali non rilevando che

Tr.Ma.Gr. aveva contestato il pagamento da parte di T. dell’addebito che faceva capo a Umbi Studios e non avrebbe esaminato la documentazione esibita dalla ricorrente incidentale, attestante il pagamento effettuato da tale ultima società, direttamente in favore della banca, per l’importo di Euro 806.693;

in primo luogo, va rilevato che la motivazione della Corte d’appello è duplice: dà atto che il diritto di credito di T. trae fondamento dalla dichiarazione di surroga rilasciata dalla banca. In secondo luogo, il credito trae fondamento anche dalla non contestazione dell’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo in favore dell’Istituto di credito del debito di Umbi Studios;

il profilo della non contestazione, però, è censurato in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè la ricorrente incidentale avrebbe dovuto trascrivere il contenuto della comparsa di costituzione di primo grado o del primo atto difensivo successivo al deposito della documentazione attestante il pagamento (surroga). Ciò rende già irrilevante, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., la seconda doglianza, con la quale la Tr. richiama la documentazione che attesterebbe il pagamento diretto, da parte di Umbi Studios, in favore della banca. Ma anche tale doglianza è destituita di fondamento, sia perchè dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non allegando o trascrivendo il contenuto dei documenti richiamati a pagina 16 del ricorso incidentale, sia perchè le censure sono tutte fattuali, chiedendo alla Corte di legittimità di verificare il contenuto, le date e i diversi pagamenti, al fine di assecondare una ricostruzione più appagante per la ricorrente incidentale rispetto a quella operata dalla corte d’appello di Venezia;

ne consegue che il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati. La soccombenza reciproca consente la compensazione integrale delle spese di lite. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, nei confronti di entrambe le parti, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA