Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10801 del 04/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.04/05/2017), n. 10801
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18719/2016 proposto da:
XANITALIA S.R.L. – e P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDIA, 20,
presso lo studio dell’avvocato ALESSIA BUSSACCHETTI, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
ROBERTO PAZZI;
– ricorrente –
contro
RO.IAL S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO DI
S. SPIRITO 3, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CLEMENTI che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato RENZO
TURRI;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 539/2016 del
TRIBUNALE di PESARO, depositata il 07/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che chiede alla
Corte di Cassazione di dichiarare la competenza del Tribunale di
Pesaro.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Ro.ial s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Pesaro ha ingiunto alla stessa il pagamento, in favore della Xanitalia s.r.l., di somme alla stessa dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti;
che, nell’opporsi all’avversa pretesa monitoria, la Ro.ial s.r.l. ha eccepito (oltre all’estinzione per compensazione dell’avverso credito) la litispendenza e/o la continenza della causa con un’altra causa dalla stessa società in precedenza introdotta dinanzi al Tribunale di Prato;
che, in particolare, in detta altra causa, la Ro.ial s.r.l. ha agito al fine di accertare l’esistenza di un proprio controcredito nei confronti della Xanitalia s.p.a., derivante dal promesso riconoscimento di un bonus (legato al ricorso di talune condizioni riferite ai rapporti commerciali tra le parti), suscettibile di determinare l’estinzione per compensazione del credito (incontestato) vantato dalla Xanitalia per la stessa fornitura di prodotti che quest’ultima società ha posto a fondamento della richiesta monitoria avanzata dinanzi al Tribunale di Pesaro;
che con sentenza resa in data 7/7/2016, il Tribunale di Pesaro, dichiarata la competenza del Tribunale di Prato, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto dalla Ro.ial s.r.l.;
che, a sostegno della decisione assunta, il Tribunale di Pesaro ha ritenuto sussistente un rapporto di continenza tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi al medesimo tribunale e quella introdotta dalla Ro.ial s.r.l. dinanzi al Tribunale di Prato;
che, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, la Xanitalia s.p.a. ha proposto regolamento di competenza;
che la Ro.ial s.r.l. ha depositato deduzioni e successiva memoria, concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso;
che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo, in accoglimento del ricorso, per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Pesaro a decidere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dalla Ro.ial s.r.l..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la Xanitalia s.p.a. censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto sussistente un rapporto di continenza tra la causa di opposizione introdotta dalla Ro.ial dinanzi al Tribunale di Pesaro e quella dalla stessa società avanzata dinanzi al Tribunale di Prato, siccome fondati su distinti negozi giuridici;
che, peraltro, secondo la società ricorrente, il preteso controcredito vantato dalla Ro.ial sarebbe stato del tutto irritualmente dedotto in compensazione dinanzi al Tribunale di Prato, non potendo l’attrice autonomamente eccepire la compensazione tra un credito proprio, di cui viene contestualmente invocato l’accertamento (e dunque privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità), e un credito avversario del tutto incontestato;
che le censure della società ricorrente sono fondate;
che, infatti, fermo il carattere incontestato del credito vantato dalla Xanitalia a titolo di corrispettivo per la fornitura eseguita in favore della Ro.ial, il preteso controcredito vantato da quest’ultima risulta fondato su un titolo negoziale del tutto diverso e autonomo dal primo, e segnatamente sull’avveramento delle condizioni relative al patto negoziale riferito al conseguimento, da parte della Ro.ial, del bonus promesso dalla Xanitalia;
che, pertanto, la diversità dei titoli negoziali posti a fondamento dei rispettivi crediti delle parti (di là dall’irritualità dell’invocata compensazione dedotta dalla Royal dinanzi al Tribunale di Prato, contestualmente richiesto di accertare il proprio controcredito), vale a escludere che tra le causae petendi dedotte nei due diversi giudizi possa darsi quel rapporto di continenza erroneamente indicato nella sentenza impugnata a fondamento della ritenuta competenza del Tribunale di Prato a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Ro.ial s.r.l.;
che, conseguentemente, l’assenza di detto rapporto di continenza tra le due cause vale a escludere la competenza del Tribunale di Prato a decidere sulla ridetta opposizione, essendone, viceversa, competente il Tribunale di Pesaro;
che l’istanza di regolamento di competenza dev’essere, conclusivamente, accolta, con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Pesaro, avanti al quale le parti vanno rimesse anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento.
PQM
Dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro a decidere sull’opposizione proposta dalla Ro.ial s.r.l. avvero il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del medesimo Tribunale in favore della Xanitalia s.p.a..
Rimette le parti dinanzi al Tribunale di Pesaro, anche ai fini della liquidazione delle spese del procedimento di regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017