Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10800 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 05/05/2010), n.10800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui sono domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia rappresentata e difesa

dall’avvocato Lucigrai Giuliano, e con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Alessandro Bertucci di Roma piazza Santa Maria delle

Grazie 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/04/04 della Commissione tributaria

regionale di Trieste, emessa il 26 maggio 2004, depositata il 16

giugno 2004, R.G. 1468/01;

lette le conclusioni scritte del P.M. cons. Martone Antonio del 29

aprile 2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

le ricorrenti amministrazioni impugnano la decisione della CTR del Friuli con la quale e’ stato riconosciuto il diritto della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, titolare di partecipazione di controllo nella s.p.a. Cassa di Risparmio di Gorizia, all’esonero della ritenuta sui dividendi corrisposti dalla societa’ partecipata in virtu’ di interpretazione estensiva del D.P.R. 601 del 1973, art. 6 e della L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

– tale decisione della C.T.R. friulana e’ in palese contrasto con la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1576 del 22 gennaio 2009 secondo cui:

1. gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite societa’ per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati ne’ alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, ne’ agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a meta’ dell’aliquota sull’IRPEG;

2. la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati ne’ in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, ne’ in via estensiva, poiche’ la sua “ratio” va ricercata nella esclusivita’ e tipicita’ del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale gia’ esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme;

4. ne consegue che l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entita’ della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attivita’ dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c., di aver in concreto svolto un’attivita’, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore dunque un’attivita’ di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anziche’ quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. del Friuli che si atterra’ ai principi affermati dalla citata sentenza delle Sezioni unite civili di questa Corte e decidera’ anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Friuli che decidera’ anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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