Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10800 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.04/05/2017),  n. 10800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15771/2016 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CESARE ROMANO CARELLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LARA LARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 996/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 26/5/2015, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da B.O. avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dal B. per la condanna di S.P. alla restituzione in proprio favore di somme asseritamente concesse in prestito a quest’ultima;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il B. non avesse dedotto alcuno specifico motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado, limitandosi a criticare astrattamente la decisione del primo giudice, ritenendo inapplicabile il disposto dell’art. 2034 c.c. (su cui era fondata la decisione impugnata), articolando inoltre generiche considerazioni in ordine alla idoneità della documentazione prodotta ai fini dell’accoglimento della domanda;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione B.O., sulla base di quattro motivi d’impugnazione; che S.P. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la controricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di dar conto dell’iter logico posto a fondamento della decisione assunta, tenuto conto dell’inesistenza di alcuna argomentazione della sentenza del giudice di primo grado da sottoporre a censura attraverso specifici motivi di gravame;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2034 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 2034 c.c., in ragione del rapporto sentimentale esistente tra le parti;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 329 c.p.c., anche in combinato disposto con l’art. 2730 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato la considerazione di fatti non contestati dalla controparte suscettibili di giustificare il riconoscimento del diritto azionato dal ricorrente;

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 189 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibili le istanze istruttorie dallo stesso avanzate in primo grado sulla base di un’erronea valutazione degli atti di causa;

che il primo motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, la corte d’appello risulta aver chiaramente compreso, e riferito in termini concreti ed accessibili, le linee argomentative seguite dal giudice di primo grado ai fini della giustificazione del rigetto della domanda originariamente proposta dal B., con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di motivi di particolare valore morale o sociale (ai sensi dell’art. 2034 c.c.) a sostegno della dazione, dal B. dalla controparte, delle somme di denaro dallo stesso ricorrente rivendicate in questa sede, là dove lo stesso è risultato beneficiario, dalla medesima S., di somme in prestito per importi superiori rispetto a quelli richiesti in restituzione;

che, pertanto, a fronte di tale motivazione, la corte territoriale ha evidenziato in termini sufficientemente congrui la sostanziale inidoneità delle censure critiche contenute nell’atto di appello a disarticolare la struttura argomentativa contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado, in virtù dell’irriducibile genericità e astrattezza delle prospettazioni impugnatorie;

che, pertanto, a fronte di tali premesse, esclusa la fondatezza del primo motivo di ricorso (prospettato sotto il profilo della violazione di legge, senza che il giudice a quo possa ritenersi incorso in alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente), dev’essere altresì rilevata l’inammissibilità dei restanti motivi d’impugnazione, avendo il ricorrente inammissibilmente riproposto, in questa sede di legittimità, una rinnovata considerazione critica delle giustificazioni dettate a fondamento del rigetto nel merito della domanda originariamente proposta in primo grado, non più formulabile a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto avverso la decisione del primo giudice;

che sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la manifesta infondatezza (quando non l’inammissibilità) dei motivi di censura avanzati dal ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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