Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1080 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16079/2019 R.G. proposto da

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t. R.V.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Maggiore, con domicilio

eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l’Avvocatura

Capitolina;

– ricorrente –

contro

3P SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

P.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Parrotta, con

domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21786/18 depositata il

13 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza del 10 luglio 2015 il Giudice di pace di Roma accolse l’opposizione proposta da Roma Capitale avverso il decreto ingiuntivo n. 11783/11, emesso il 13 giugno 2011, con cui, su ricorso della 3P Service S.r.l., in qualità di cessionaria di un credito vantato dalla CARA di M.E. S.n.c., era stato intimato all’opponente il pagamento della somma di Euro 2.965,10, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per il servizio di custodia del veicolo targato (OMISSIS), sequestrato dalla Polizia municipale ed affidato in custodia alla CARA con verbale del 25 dicembre 2002;

che l’appello proposto dalla 3P Service è stato accolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 13 novembre 2018, che ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo;

che avverso la predetta sentenza Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi;

che la 3P Service ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione di giudicato esterno sollevata da essa appellante in relazione a precedenti sentenze pronunciate in analoghi giudizi, con cui era stato affermato che l’unico soggetto legittimato al pagamento era la Prefettura, cui spetta, ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 11 la liquidazione del corrispettivo dovuto per il servizio di custodia;

che con il secondo motivo la ricorrente insiste sulla violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione di abusivo frazionamento del credito sollevata da essa appellante, in contrasto con il giudicato esterno formatosi per effetto di precedenti pronunzie, aventi ad oggetto analoghi crediti ceduti dalla CARA alla 3P Service ed azionati separatamente da quest’ultima;

che i due motivi, da trattarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, sono infondati;

che, nel rigettare l’eccezione di giudicato, la sentenza impugnata si è infatti attenuta puntualmente al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’autorità del giudicato sostanziale opera esclusivamente entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone quindi che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità, oltre che delle parti, anche del petitum e della causa petendi (cfr. Cass., Sez. VI, 11/09/2020, n. 18994; Cass., Sez. I, 24/03/2014, n. 6830; 27/01/2006, n. 1760);

che nella specie la predetta identità è stata correttamente esclusa in virtù dell’osservazione che i precedenti giudizi, in cui erano state pronunciate le sentenze invocate dalla ricorrente, pur vertendo tra le medesime parti ed avendo ad oggetto un’identica questione di diritto, consistente nell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese di custodia dei veicoli sequestrati, si riferivano a crediti distinti, qualificati da presupposti di fatto differenti, in quanto dipendenti dalla natura dell’affidamento in custodia e dalle caratteristiche delle prestazioni rese;

che la diversità dei rapporti giuridici allegati a sostegno delle domande separatamente proposte non può ritenersi esclusa dall’unicità del contratto stipulato tra la 3P Service e la CARA, in virtù del quale quest’ultima ha ceduto alla controricorrente i crediti vantati nei confronti di Roma Capitale per le singole prestazioni di custodia rese in favore di quest’ultima, avendo tale cessione comportato esclusivamente una modificazione soggettiva dei rapporti obbligatori, senza incidere sull’oggettiva autonomia degli stessi, in virtù della quale è stata correttamente esclusa la configurabilità del giudicato esterno;

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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