Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1080 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. I, 21/01/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 21/01/2010), n.1080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.E., C.R., P.N., F.

G., C.S., S.R., R.G.

C., C.O., C.E. – elettivamente

domiciliati in ROMA, viale Pinturicchio, 21, presso lo studio

dell’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, dal quale sono rappresentati e

difesi, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 14

novembre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. SALVATO Luigi;

udito per i ricorrenti l’avv. Tebaldi Rosanna, su delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che nulla osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.E., C.R., P.N., F. G., C.S., S.R., R.G. C., C.O. e C.E. adivano la Corte d’appello di Roma, per ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso dell’aprile 1993, concernente il diritto al pagamento della somma dovuta per adeguamento triennale ex L. n. 27 del 1981, percepita ai sensi della L. n. 221 del 1988, deciso con sentenza depositata del 10 dicembre 2003.

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 14 novembre 2006, ritenuto violato il termine di ragionevole durata del giudizio (fissato in anni tre), liquidava Euro 7.000,00, per il periodo eccedente, pari ad anni sette, oltre interessi legali dalla data del decreto, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso M. E., C.R., P.N., F.G., C.S., S.R., R.G.C., C. O. e C.E. affidato a tre motivi.

Non ha svolto attivita’ difensiva la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonche’ omessa, insufficiente ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza, pur indicando la ragionevole durata del giudizio presupposto in tre anni e dando atto che lo stesso era stato definito con sentenza del dicembre 2003, ha ritenuto violato il termine per anni sette, liquidando complessivi Euro 7.000,00, non computando, ai fini dell’indennizzo del danno non patrimoniale, il periodo di otto mesi, compreso dall’aprile al dicembre 2003.

Il mezzo si conclude con quesito di diritto concernente la necessita’ di avere riguardo all’intera durata del giudizio.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo della sentenza che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anziche’ da quella della domanda e si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa e si chiude con la formulazione di quesito in ordine a tale profilo.

2.- Il primo motivo appare manifestamente fondato, in applicazione del principio in virtu’ del quale il periodo di irragionevole durata va computato avendo riguardo all’intera fase del giudizio, e cioe’ dalla data dell’introduzione sino a quella della sentenza che lo definisce. Nella specie, il decreto, benche’ abbia fissato in tre anni il termine di ragionevole durata del giudizio in primo grado ed abbia dato atto che il ricorso e’ stato proposto nell’aprile del 1993 e deciso nel dicembre 2003, ha poi immotivatamente ritenuto che il processo si e’ protratto non ragionevolmente per anni sette ed in relazione a questo periodo ha computato l’indennizzo per il danno non patrimoniale, calcolandolo in Euro 7.000,00, pari ad Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo, senza considerare che, in base alle stesse premesse poste nel provvedimento, la protrazione irragionevole del giudizio ascende ad anni sette e mesi otto.

Manifestamente fondato e’ anche il secondo motivo, in virtu’ de principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali possono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidita’ del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005; n. 1405 del 2004; n. 2382 del 2003; v. anche Cass. n. 2248 del 2007).

In questa parte il decreto va, quindi, cassato – con conseguente assorbimento del restante motivo concernente le spese, dovendo comunque essere effettuata la riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa puo’ essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Individuato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius – nella somma di Euro 1.000,00 ad anno il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, risultando il processo protrattosi per anni sette e mesi otto, va riconosciuta a ciascun ricorrente la somma di Euro 7.670,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con il favore delle spese delle giudizio della fase di merito e di legittimita’.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione, con la precisazione che la mancata censura in ordine al parametro per la liquidazione non permette il riesame della decisione in ordine a tale punto, in ordine alla possibilita’ di avere riguardo ad un parametro inferiore (di Euro 750,00 per anno di ritardo) in riferimento al primo triennio eccedente il termine di durata ragionevole. In relazione alle censure accolte il decreto va cassato e la causa puo’ essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante condanna dell’intimata a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 7.670,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonche’ alle spese della fase di merito e di legittimita’, liquidate come in dispositivo, distratte in favore del difensore, antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente le spese e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a ciascun ricorrente Euro 7.670,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonche’ le spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 1.814,00 (di cui Euro 1.224,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari) e di questa fase, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, distratte in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate.

Dispone che la Cancelleria provveda alle comunicazioni della L. n. 89 del 2001, art. 5.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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