Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1080 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. II, 20/01/2020, (ud. 29/04/2019, dep. 20/01/2020), n.1080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20601/2015 proposto da:

F.G., F.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO

BRASCA, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO DE LELLIS;

– ricorrenti –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V.NAZIONALE 54,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MONARCA, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI IANNETTONE;

– controricorrente –

e contro

F.M., EREDI F.A. IMPERSONALMENTE E

COLLETTIVAMENTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2583/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che con contratto atipico di vitalizio alimentare, stipulato il 30.08.2001, la signora R.F. cedette la nuda proprietà della sua casa di abitazione alla nipote M.M., figlia della sua figlia F.M., in cambio del mantenimento e dell’assistenza, vita natural durante, da parte di detta nipote;

che nel 2005 la signora R. convenne M.M. dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione di Piedimonte Matese, chiedendo dichiararsi la risoluzione del suddetto contratto per inadempimento della convenuta all’obbligo di prestarle l’assistenza promessa;

che, a seguito del decesso dell’attrice, il processo venne proseguito dai suoi figli F.G. e Ga., mentre la sorella di costoro, F.M., spiegò intervento adesivo a sostegno delle ragioni della propria figlia M.M.;

che la domanda di risoluzione del contratto di vitalizio, accolta da tribunale, è stata rigettata, in accoglimento dell’impugnazione della sig.ra M., dalla corte di appello di Napoli;

che la corte distrettuale ha ritenuto che “la accertata sostituzione di F.M. alla figlia M., tra l’altro, a quel che è emerso, impegnata all’epoca nella prestazione di lavoro subordinato a favore di terzi, non costituisce inadempimento, anche perchè il contenuto per così dire affettivo della prestazione è sorretto nella specie da un medesimo affiato, posti rapporti di madre e figlia intercorrenti tra la R. e F.M.” (pag. 12 della sentenza, terzultimo rigo e segg.);

che, sotto altro aspetto, la corte distrettuale ha altresì ritenuto, per un verso, che “debba gravare” sul vitaliziato l’onere di dimostrare la sussistenza dei “fatti di inadempimento imputabili al vitaliziante” (pag. 14 della sentenza, primo capoverso) e, per altro verso, che nel caso in esame la prova di tali fatti non poteva dirsi raggiunta, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, “sulla base delle sole dichiarazioni testimoniali che, come si è detto, sono del tutto insufficienti” (pag. 14 della sentenza, secondo capoverso);

che i signori F.G. e Ga. hanno proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Napoli;

che M.M. ha depositato controricorso, mentre gli altri intimati – F.M. e A., già contumaci nel giudizio di secondo grado – non hanno spiegato attività difensiva in questa sede;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 29 aprile 2019, per la quale solo la signora M.M. ha depositato memoria;

che con il primo mezzo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (recte 4), i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., dolendosi del fatto che il giudice d’appello ha posto a fondamento della propria decisione documenti inutilizzabili perchè depositati nel giudizio di primo grado dopo il decorso del termine di cui all’art. 184 c.p.c., e, precisamente, in sede di precisazione delle conclusioni;

che con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la corte d’appello abbia ritenuto di prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell’inadempimento di M.M., solo il periodo successivo al gennaio 2005 (mese in cui la gestione della signora R. fu di fatto assunta dalla figlia G.) e non anche il periodo intercorso dalla stipula del contratto di vitalizio (agosto 2001) al gennaio 2005;

che con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ribadendo la propria tesi in punto di sussistenza dell’inadempimento da parte di M.M. agli obblighi assunti con il contratto dedotto in giudizio e contestando, in particolare, la statuizione della corte d’appello in punto di legittimità della sostituzione dell’obbligato nell’adempimento degli obblighi di cura e di assistenza assunti con il contratto atipico di vitalizio alimentare;

che il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha ad oggetto l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla circostanza che la signora R. era rimasta presso la propria abitazione anche dopo la stipula del contratto di mantenimento, in base al quale la stessa aveva diritto a vitto e alloggio garantiti dalla nipote M.M., la quale ultima sarebbe dunque venuta meno al proprio obbligo di assistenza, anche morale, nei confronti della nonna;

che con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione della disciplina in punto di onere della prova, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare, i ricorrenti lamentano che la corte d’appello abbia attribuito al vitaliziato che agisca per la risoluzione del contratto l’onere della prova dell’inadempimento del vitaliziante;

che il terzo ed il quinto mezzo di impugnazione – i quali censurano, rispettivamente, la prima e la seconda affermazione di diritto su cui si basa la decisione della corte d’appello di Napoli – vanno giudicati fondati;

che infatti, quanto alla statuizione della corte d’appello secondo cui la sostituzione di F.M. alla figlia M.M. nello svolgimento delle prestazioni di assistenza alla vitaliziata non costituirebbe inadempimento della vitaliziante, è sufficiente rilevare che essa si pone in contrasto col principio dell’infungibilità del vitaliziante, derivante dalla natura di contratto intuitu personae (cfr., tra le varie, Cass.8209/16, nella quale si sottolinea che il contratto atipico di “vitalizio alimentare” si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all’art. 1872 c.c., anche per la natura accentuatamente spirituale delle prestazioni a favore del vitaliziato, le quali, proprio per tale ragione, sono eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato, alla luce delle sue proprie qualità personali; si veda anche Cass. 13232/17);

che, d’altra parte, la sentenza gravata non contiene alcun accertamento in ordine all’esistenza di una previsione contrattuale concernente la fungibilità della persona del beneficiante, cosicchè nemmeno potrebbe utilmente invocarsi, nella specie, il principio che la naturale infungibilità della persona del vitaliziante può essere convenzionalmente derogata (cfr. Cass. 9764/12, nella quale si fa riferimento all’ipotesi che la possibilità che l’assistenza venga prestata anche da terzi emerga dal contratto, nell’interpretazione offertane dal giudice di merito);

che parimenti errata risulta l’affermazione della Corte di appello secondo cui grava sul vitaliziato l’onere di provare i fatti di inadempimento imputabili al vitaliziante, avendo questa Corte già avuto modo di chiarire, nella sentenza n. 13232/17, che “è poi certo, per il costante orientamento in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione espresso da questa Corte a far tempo da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n. 13533, che, ove il beneficiario di siffatte prestazioni assistenziali, costituenti il corrispettivo della cessione di un immobile, agisca per la risoluzione contrattuale, egli deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”;

che nemmeno può condividersi l’assunto del contro ricorrente secondo cui la pronuncia della corte territoriale resisterebbe alla censura in esame in quando si fonderebbe non sulla mancata prova dei fatti allegati dalla R. ma sulla inidoneità di tali fatti a dimostrare l’inadempimento della M. alle obbligazioni su di lei contrattualmente

gravanti; come ben chiarito nello stralcio sopra trascritto di Cass. n. 13232/17, il vitaliziato ha l’onere di allegare e di provare la fonte negoziale del suo diritto e ha l’onere di allegare, ma non quello di provare, soltanto “la circostanza dell’inadempimento della controparte”;

che quindi, in definitiva, il terzo ed il quinto mezzo di impugnazione vanno accolti, con conseguente assorbimento degli altri; il primo, il secondo ed il quarto mezzo di ricorso, infatti, censurano gli accertamenti di fatto operati nell’impugnata sentenza (il primo motivo sotto il profilo dell’utilizzabilità, ai fini di tali accertamenti, delle produzioni documentali dalla signora M. ed il secondo e il quarto motivo sotto il profilo del vizio motivazionale) ma tali accertamenti andranno completamente rinnovati in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto ai quali il giudice del rinvio dovrà attenersi;

che pertanto l’impugnata sentenza va cassata in relazione al terzo ed al quinto motivo di ricorso, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Napoli che si atterrà ai seguenti principi di diritto:

– nel contratto atipico di “vitalizio alimentare” le prestazioni a favore del vitaliziato possono essere eseguite, in difetto di diversa pattuizione, unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato;

– nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione del atipico di “vitalizio alimentare” per inadempimento del vitaliziante, quest’ultimo deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento;

che le spese di questo giudizio vanno regolate in sede di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Napoli, che si atterrà agli enunciati principi di diritto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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