Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1080 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1080 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

RIMBORSO Diniego.
Sentenza – Vizio
di motivazione.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CASTEL VOLTURNO CONSORTILE SRL con sede a Castel
Volturno, in persona del legale rappresentante pro
tempore

Data pubblicazione: 20/01/2014

INTIMATA
AVVERSO

la sentenza n.105/24/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione n. 24, in data
09.06.2010, depositata il 29 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l – E’

chiesta

la

cassazione della sentenza

n.105/24/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli,
Sezione n.24, il 09.06.2010 e DEPOSITATA il 29.09.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello,
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando la decisione
di primo grado, che aveva annullato il provvedimento di
diniego di rimborso IVA per l’anno 2006, opinando che
l’Ufficio fosse decaduto, per decorso del prescritto
termine, dal potere di negare il rimborso, ed altresì,
che le operazioni effettuate ed esposte giustificavano
il rimborso.
2 – L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione,
per violazione degli artt.30 c. 3 0 lett.c) del dpr
n.633/1972, 102 e 103 del dpr n.917/1986, nonché per
insufficiente motivazione su fatto controverso e
decisivo.
3 – L’intimata società non ha svolto difese in questa
sede.
4 – Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate,
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.24157/2011 è stata

tenendo conto di principi, espressi da pregresse
pronunce della Corte di legittimità.
4 bis – E’ stato, in vero, affermato che in tema di
IVA, è illegittima la detrazione, da parte del

realizzati nell’immobile sede di attività alberghiera,
poiché il beneficiario delle opere, secondo la
normativa concernente, per i contratti di locazione, le
riparazioni straordinarie, è unicamente il locatore”
(Cass. n. 2939/2006, n. 6936/2011).
4 ter – Costituisce, d’altronde, ius receptum che
“ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza,
denunziabile in sede di legittimità, ai sensi
dell’art.360, comma I n.5 cpc, nella duplice
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione
apparente, quando il Giudice di merito ometta di
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi
senza una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”
(Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
5

Le

generiche

espressioni,

poste

a

base

dell’impugnata decisione, appaiono inadeguate a dare
contezza del percorso decisionale, tenuto conto che
3

locatario, delle spese relative a miglioramenti

circostanze rilevanti agli effetti decisionali, erano
l’inerenza della spesa all’effettivo esercizio
dell’azienda ed, altresì, il criterio di riparto
interno di detta spesa tra locatore e conduttore, non

fiscale al conduttore-imprenditore, per una spesa che,
per disposto di legge o per convenzione, abbia titolo a
ripetere dal locatore.
In buona sostanza, non risulta effettuata una adeguata
disamina logica e giuridica degli elementi in atti ed
utilizzati, di tal chè è impossibile il dovuto
controllo logico giuridico.
6) Data la delineata realtà processuale, sulla base dei
richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
4

potendosi, in ipotesi, riconoscere una agevolazione

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Campania,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013
Il Presi .ente

presente giudizio, offrendo congrua motivazione;

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