Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1080 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. III, 18/01/2011, (ud. 20/09/2010, dep. 18/01/2011), n.1080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17634/2006 proposto da:

ILSAP S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore Sig. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato LAZZARA GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSETTI Aldo giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. (OMISSIS), in persona

dei legali rappresentanti d.ssa R.M. e d.ssa M.

R. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

BABCOCK WANSON ITAL SPA (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 21581/2006 proposto da:

BABCOCK WANSON ITALIANA S.P.A.(di seguito BABCOCK), in persona del

legale rappresentante ing. M.A., considerata

domiciliata “ex lege” in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SENA GIUSEPPE,

TARCHINI PAOLA e ROSSI MARINA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RAS SPA, ILSAP SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1699/2005 della CORTE D’APPELLO DI ROMA

Sezione Seconda Civile, emessa il 23/11/2004, depositata il

14/04/2005, R.G.N. 6217/2002 e 6684/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/09/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato BENITO PANARITI per delega dell’Avv. GIORGIO

SPADAFORA;

udito l’Avvocato MARINA ROSSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione: rigetto

primi due motivi del ricorso principale e la inammissibilità del

terzo motivo del ricorso principale oltrechè del ricorso

incidentale; spese compensate.

Fatto

IN FATTO

La società Ilsap, nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Latina la Babcock s.p.a., ne chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno del proprio stabilimento e causato dal cattivo funzionamento dell’impianto termocombustore realizzato dalla società convenuta.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando la RAS, intervenuta in causa in qualità di assicuratrice della Babcock – al solo scopo, peraltro, di veder giudizialmente accertato il massimale di polizza – al pagamento della somma di oltre 500 mila Euro, pari al suddetto massimale, ritenendo altresì fondata la riconvenzionale della convenuta Bancock volta al pagamento del corrispettivo dovutole per i lavori di ripristino dell’impianto eseguiti dopo l’incendio su richiesta della stessa Ilsap. La sentenza fu impugnata in via principale dalla Ras dinanzi alla corte di appello di Roma, ove si costituirono tanto la Babcock quanto la Ilsap (promotrice, a sua volta, di un distinto atto di appello).

La corte capitolina, accolto il gravame della Ras – che contestò in limine la propria qualità di legittimata passiva alla condanna subita in primo grado, non essendo stata in tale sede nè evocata in manleva dalla propria assicurata, ne tantomeno risultando legata da alcun rapporto con la società danneggiata – confermò il giudizio di responsabilità della Babcock, ritenendo provato, all’esito di una circostanziata CTU, il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto (cattivo funzionamento dell’impianto per fuoriuscita, dell’olio;

mancato funzionamento del sistema di blocco; posizionamento del serbatoio in concomitanza con altri elementi tecnici) e quello ignoto (la causa dell’incendio), alla stregua di un canone di probabilità costituito dalla connessione verosimile di accadimenti la cui sequenza temporale era stata verificata, logicamente e correttamente, secondo regole di esperienza dai CTU. Specificò inoltre la corte territoriale che il contratto intercorso tra la Ilsap e la Babcock (la cui clausola 10 conteneva un riferimento per relationem alla polizza assicurativa stipulata con la Ras), stipulato alla presenza di un notaio, non poteva in alcun modo definirsi “per adesione”, onde la piena legittimità della limitazione del risarcimento alla somma determinata in primo grado, determinazione indiscutibilmente operata con riferimento, appunto, al massimale indicato in detta polizza. Fu accolta, ancora, la doglianza dell’Ilsap relativa alla mancata maggiorazione con interessi e rivalutazione dell’importo riconosciuto a titolo risarcitorio, e confermata, infine, la condanna di quest’ultima al pagamento di quanto pattuito con la Babcock per il ripristino post incendio dell’impianto.

La sentenza della corte capitolina è stata impugnata dalla Ilsap con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi di gravame.

Resistono con controricorso la Ras e la Babcock, che propone a sua volta ricorso incidentale.

Entrambe le controricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

IN DIRITTO

I ricorsi, principale e incidentali, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Il ricorso principale è infondato. Quello incidentale risulta inammissibile.

Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1917 c.c..

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’interpretazione dell’intera convenzione negoziale non consentisse soluzione diversa da quella della piena efficacia della clausola limitativa della responsabilità.

In limine, va da questa corte riaffermato come l’impedimento (lamentato dalla ricorrente e predicato dalla corte capitolina) all’esame della clausola contrattuale n. 10 afferisse al (solo) profilo processuale della inammissibilità della domanda della Babcock verso la Ras, ed era evidentemente limitato alla non legittima (per intempestività) instaurazione del contraddittorio tra danneggiante e assicuratrice, senza che ciò potesse in alcun modo spiegare influenza sull’attività di interpretazione della clausola medesima nei (diversi) rapporti tra la Ilsap e la Bancock.

La valutazione e l’interpretazione dell’intero coacervo negoziale, costituendo attività di puro merito, condotta, sul piano ermeneutico, con procedimento argomentativo del tutto esente da vizi logico-giuridici, che questa corte interamente condivide, rendono, pertanto, le ulteriori doglianze mosse dalla ricorrente alla sentenza (in tema di tipologia dell’azione svolta e di natura della garanzia assicurativa) del tutto inconferenti, prima ancora che destituite di giuridico fondamento.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in merito alla domanda riconvenzionale proposta dalla Babcock.

Il motivo è – prima ancora che infondato nel merito, come correttamente e condivisibilmente rilevato dalla corte territoriale, che ha legittimamente escluso la predicabilità di qualsivoglia vizio nel processo formativo e manifestativo della volontà, da parte della Ilsap, di stipulare un accordo volto alla riparazione dell’impianto ad opera della Bancock – del tutto inammissibile, avendo il ricorrente omesso completamente di indicare, nella intestazione del motivo stesso, quali siano, in concreto, le norme di legge che si assumono violate.

Con il terzo motivo, si denuncia omissione, carenza e/o insufficienza della motivazione, in realtà riproponendosi, sotto altra veste, e nella sostanza, la medesima doglianza già svolta con il primo motivo (il che la renderebbe all’evidenza inammissibile per assorbimento):

la sua complessiva infondatezza è peraltro conseguenza irredimibile della più che corretta ricostruzione della vicenda processuale sì come operata dalla corte romana nella parte in cui ha condivisibilmente osservato che la Ilsap, una volta ottenuto il risarcimento dei danni per equivalente – comprensivo delle spese di rimpiazzo dell’impianto – non avrebbe potuto poi invocare un (ulteriore) risarcimento in forma specifica, costituito, appunto, dalle riparazioni (in thesi della ricorrente, da ritenersi gratuite) effettuate dalla Babcock.

Il motivo (unico) di ricorso incidentale, rappresentato dalla Babcok deve essere, infine, dichiarato inammissibile: esso pone alla Corte questioni del tutto nuove, senza che, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, la ricorrente incidentale indichi in quale fase del giudizio di merito esse siano state tempestivamente sollevate e illegittimamente pretermesse;.

Le spese del giudizio, attesa la reciproca soccombenza, possono essere compensate tra La Ilasp e la Babcock. Giusti motivi si ravvisano, poi, per la ulteriore compensazione delle spese stesse nei riguardi della Ras.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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