Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1080 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1080 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 18325-2016 proposto da:

cu

LORIA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore, in proprio e quale procuratoto=
speciale della SOCIETÀ’ di CARTOLARIZZAZIONE dei CRk,DITI ”
INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROINL\, VIA
CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

4

Data pubblicazione: 17/01/2018

D’ALOISIO, ESTER- ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO
SGROI, LELIO MARITATO;

– controricorrente contro

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180,
presso lo studio dell’avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIUSEPPE PAVONE

intimatT4
avverso la sentenza n. 322/2016 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 05/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che con sentenza del 5 aprile 2016, la Corte di Appello di Messina, in
riforma della decisione del primo giudice che l’aveva accolta, rigettava
l’opposizione proposta da Salvatore Loria avverso il preavviso di
fermo di beni mobili registrati n. 29520070001537917 relativamente
solo ai debiti di natura previdenziale e di cui alla cartella di pagamento
n. 29520060035109924;
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Loria
affidato ad un unico motivo cui resistono con separati, controricorsi
l’INPS e la Riscossione Sicilia s.p.a.;
che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato a
controparte avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi
affidati agli Agenti della Riscossione ai sensi del d.L. 22 ottobre 2016
n. 193 conv. in L. 1° dicembre 2016 n. 225 e l’INPS, a sua volta, con
Ric. 2016 n. 18325 sez. ML – ud. 21-11-2017
-2-

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante,

memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., preso atto della rinuncia, ha
chiesto la liquidazione delle spese del presente giudizio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
CONSIDERATO
che la rinuncia notificata alla parte controricorrente determina

che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere
cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte
per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n.
28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857;
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l’art.
390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o
comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez.
Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla
regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle

spese;
che il Collegio ritiene sussistenti le ragioni di compensazione di cui
all’art. 92 c.p.c., essendo la rinuncia inerente alla procedura di
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.L. n.
193/16 cit.;

che non sussistono i presupposti per il • versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma i quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.
Ric. 2016 n. 18325 sez. ML – ud. 21-11-2017
-3-

l’estinzione del processo;

P. Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo e compensa le spese del
presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente

dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, 21 novembre 2017

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA