Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 108 del 08/01/2021

Cassazione civile sez. I, 08/01/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 08/01/2021), n.108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16539/2019 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE n. 38, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PARAVANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 847/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 19.10.2016 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di M.J. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Interponeva appello il M. e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza oggi impugnata, n. 847 del 2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione M.J. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, perchè la Corte di Appello non avrebbe assolto l’onere di cooperazione istruttoria, omettendo di valutare la storia riferita dal richiedente tenendo conto della situazione esistente in Pakistan, Paese di provenienza del medesimo.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva riferito di esser fuggito per timore di ritorsioni, avendo denunciato il rapimento e la violenza sessuale subite da una sua zia. Quest’ultima sarebbe stata abbandonata dal suo rapitore, ferita, e sarebbe morta durante il percorso verso l’ospedale. La storia è stata ritenuta non credibile dal giudice di merito, perchè il M. non aveva saputo spiegare come mai la polizia non fosse intervenuta ed il fatto non fosse stato denunciato alle autorità locali. Il ricorrente non si confronta con questo fondamentale passaggio della motivazione, ma si diffonde sul contesto generale esistente in Pakistan, che tuttavia la Corte di Appello ha esaminato, dando atto delle fonti consultate e delle informazioni specifiche dalle stesse ricavate (cfr. pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata).

Il ricorrente non contrappone alcuna fonte più qualificata o più recente a quelle in concreto consultate dal giudice di merito, e pertanto non si confronta con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, perchè la Corte di Appello di Catanzaro avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile.

La Corte territoriale ha infatti apprezzato la situazione esistente in Pakistan, Paese di origine del richiedente, la sua condizione individuale e la sua integrazione in Italia, escludendo la sussistenza di profili di vulnerabilità e di rischi di compromissione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio, a fronte soprattutto della mancata allegazione, da parte del richiedente, di una specifica situazione di vulnerabilità soggettiva. Il ricorrente contesta tale valutazione, senza tuttavia allegare alcun elemento concreto che il giudice di merito non avrebbe considerato, o avrebbe valutato in modo non corretto, e senza confrontarsi con la motivazione resa dal giudice di merito. Anche il riferimento, contenuto a pag. 8 del ricorso, al rapporto di lavoro del M., è generico, poichè si afferma solo che egli lavora “… con la mansione di macellaio alle dipendenze della ditta Sultano Europa Srl, corrente in (OMISSIS), con regolare contratto di assunzione poi prorogato” senza però indicare nè di quale tipologia di rapporto di lavoro si tratti, nè quali siano i suoi elementi fondamentali (decorrenza, durata, natura, corrispettivo, ecc.), nè dare atto del momento in cui la circostanza sia stata allegata, ed i documenti idonei a dimostrarla acquisiti, agli atti del giudizio di merito. Dal che deriva un ulteriore profilo di carenza di specificità della censura.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

 

 

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