Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 108 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 08/01/2010), n.108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SCATOLIFICIO MARTA DI CAPRIO SANDRO & C. S.N.C., in persona

del

legale rappresentante pro tempore, CA.Sa., L.

A., C.V., C.A., C.M.

elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 6, presso lo

studio dell’avv. Fabrizio Lo Foco, che li rappresentata e difende al

Dott. Francesco Maria Luigi Lanera;

– ricoprenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sez. 2, n. 124, depositata il 13 novembre

2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

CAPPABIANCA Aurelio;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che i contribuenti proposero ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione, con cui l’Ufficio aveva intimato loro il pagamento di maggior invim in relazione alla compravendita di terreno ricadente nella Zona Industriale del Comune di Conversano, registrata (OMISSIS);

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

che la decisione di appello risulta così testualmente motivata: “…

parte contribuente per contrastare questi dati desunti da situazioni obiettive (valutazioni ute) ha sostenuto che i beni ceduti si differenziavano da. quelli presi a parametro in quanto i primi erano privi di servizi essenziali quali luce, metano e acqua corrente.

Senonchè, sul punto, ha precisato l’Ufficio che lo stesso UTE al momento del sopralluogo ha notato che erano in corso da parte dell’ENEL i lavori di allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, e, fatto ancor più significativo, sempre in sede di sopralluogo da parte dei tecnici dell’UTE in data 25.09.1996 (meno di due anni dall’acquisto) su quell’area esistevano dei manufatti che erano sorti con l’accorpamento dei suoli acquistati. Il che sta a significare che la zona era già pronta all’utilizzazione degli insediamenti industriali e che quelle carenze segnalate da parte contribuente non potevano aver avuto alcuna incidenza. A fronte di questi rilievi controparte non ha eccepito nulla, producendo soltanto una consulenza di parte che si è limitata ad una descrizione della zona con un cenno all’assenza delle necessarie urbanizzazioni primarie, che erano comunque in corso”;

rilevato:

– che avverso tale decisione, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione in un unico motivo, deducendo “insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado – art. 360 c.p.c., n. 5”, in rapporto ai “fatti acquisiti agli atti processuali del primo e del secondo grado del giudizio”. L’Agenzia non si è costituita; considerato:

– che il ricorso è inammissibile, poichè introduce un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimità;

che invero – a fronte del convincimento dell’adeguatezza della valutazione del bene prospettata nell’atto impugnato, tratto dai giudici del gravame dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili, i contribuenti, pur apparentemente prospettando una carenza di motivazione, rimettono, in realtà in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, espresso con motivazione ancorata alle risultanze delle acquisizioni documentali ed in sè coerente, è sottratto al sindacato di legittimità;

– che infatti, nell’ambito di tale sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la salutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: Cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

– che il motivo ai rivela, d’altro canto, anche in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., giacchè privo del momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, prescritto dalla disposizione, con riguardo ai motivi prospettanti vizio di motivazione (v. Cass. 4719/08, 20603/07);

– che, in proposito, deve, invero, considerarsi che questa Corte ha reiteratamente puntualizzato che, per i motivi basati su vizi di motivazione, la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., sussiste, ogni volta che il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, risultano suscettibili d’identificazione solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dalla norma (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

ritenuto:

che il ricorso va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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